lunedì 26 novembre 2018

La tutela degli orfani di femminicidio è legge

IERI E' STATA LA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, CRIMINE ODIOSO. I PARENTI DELLE VITTIME RIMASTE ORFANE DI UN GENITORE O DI ENTRAMBI POSSONO FAR RIFERIMENTO A QUESTA LEGGE CHE LE TUTELA.

Commento a cura di avv. Francesca Passerini e avv. Maria Battaglini – DDiritto.it



Apportando modifiche profonde all'ordinamento processuale, per certi aspetti di dubbia legittimità costituzionale, la legge dà piena rilevanza all'unione civile, parificandola al matrimonio (anche sciolto per effetto di separazione), con ogni conseguenza sulla tutela dei figli.

Dal 16 febbraio 2018, è in vigore per legge, la garantita giustizia economica "ai figli minori o ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, rimasti senza un genitore a seguito di un omicidio commesso dall'altro coniuge, anche se legalmente separato o divorziato."

La fattispecie, è prevista anche in caso delle unioni civili, anche se cessate, e in caso di convivenza stabile.

Esaminiamo i punti presi in considerazione dalla legge a tutela degli orfani:


Ammissione alla difesa a spese dello stato (Gratuito Patrocinio)


A sensi dell'art. 1 ,tutti gli orfani di crimini domestici, con meno di 26 anni, avranno diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in deroga ai limiti di reddito previsti.
La disposizione è valida sia per i procedimenti penali che civili, ivi compresi quelli di esecuzione forzata.


Sequestro conservativo dei beni dell'omicida e riconoscimento della provvisionale


Agli artt. 3 e 4, la legge prevede che il Pubblico Ministero che procede per omicidio contro il coniuge, il convivente, o il partner, ha l'obbligo di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell'omicida, così che questi possa risarcire i figli, qualora venga condannato con sentenza divenuta irrevocabile quanto all'affermazione delle penale responsabilità; inoltre, qualora venga pronunciata sentenza di condanna in primo grado, il Giudice è tenuto a condannare l'imputato al pagamento della provvisionale pari al 50% del danno ipotizzabile. Nei limiti della provvisionale così disposta, qualora il p.m. abbia eseguito il sequestro conservativo previsto dall'art. 3, questo si tramuta di diritto in pignoramento.


Modifiche all'art.577 del codice penale (aggravanti del reato di omicidio)


La pena dell'ergastolo prevista quando la vittima sia un ascendente o discendete, è prevista anche nel caso in cui si tratti del coniuge, anche eventualmente separato, ovvero del convivente o di persona con la quale il condannato abbia, in costanza del delitto, avuto una relazione affettiva; qualora la vittima sia il coniuge divorziato, ovvero il partner di un'unione civile cessata, la pena è aggravata dai 24 ai 30 anni di reclusione.


Indegnità a succedere


Sin dal rinvio a giudizio del coniuge indagato, lo stesso è sospeso dalla successione, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento.
In caso di condanna o patteggiamento, il responsabile è escluso definitivamente dalla successione.
Tale fattispecie si estende anche agli indagati per omicidio volontario o tentato, nei confronti dei genitori, fratelli e sorelle.


Pensione di reversibilità


Nei confronti dell'indagato rinviato a giudizio per omicidio volontario del coniuge o partner , è prevista la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità, fino a sentenza definitiva.
Durante tale periodo, la pensione verrà corrisposta ai figli, senza obbligo di restituzione, mentre in caso di archiviazione o proscioglimento, lo Stato dovrà corrispondere gli arretrati.
Affidamento degli orfani minori
I minori, rimasti privi di ambiente familiare idoneo a causa della morte del genitore cagionata volontariamente dall'altro, possono essere affidati a parenti sino al terzo grado, privilegiando la continuità affettiva tra fratelli e sorelle.


Cambiamento del cognome


I figli della vittima di crimine domestico, possono modificare il proprio cognome, quando coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva.


Perdita di alloggio popolare


Gli autori dei reati di violenza domestica, sia consumati che tentati, anche non sfociati in omicidio, comprese lesioni, violenza, incesto ,violenza sessuale ecc., decadono dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, indipendentemente dalla coabitazione con la vittima.
In tal caso, i terzi conviventi, non perdono il diritto di abitazione ma subentrano nella titolarità del contratto.


Esteso agli orfani il fondo vittime di reati mafiosi


Sin dal 2017, il fondo per le vittime di mafia, usura e reati internazionali violenti, viene esteso agli orfani di crimini domestici con una dotazione aggiuntiva di 2 milioni di euro all'anno.
Ai figli delle vittime viene poi assicurata assistenza gratuita medico-psicologica ed attribuita la quota di riserva prevista per le categorie protette.







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