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sabato 27 novembre 2021

La cospirazione di ieri è il titolo della rivista medica di oggi: NEJM spiega come i vaccini COVID possono produrre proteine Spike che portano alla miocardite


Immagine NEJM - Figura 1. Anticorpi anti-idiotipi e SARS-CoV-2.

Per diverse settimane medici "marginali" hanno sostenuto che le proteine spike prodotte dai vaccini COVID-19 potrebbero causare numerosi decessi in questa stagione invernale.

Ora, a distanza di settimane, il New England Journal of Medicine suggerisce una situazione simile. Le proteine spike prodotte dai vaccini COVID-19 possono portare a miocarditi e problemi neurologici.

Alex Berenson ha riferito:

Gli effetti a valle degli anticorpi che le persone producono contro la proteina spike del coronavirus possono portare a miocardite e persino a preoccupazioni neurologiche, due ricercatori medici veterani hanno scritto sulla principale rivista medica degli Stati Uniti.

Il nostro sistema immunitario produce questi anticorpi in risposta sia alla vaccinazione che all'infezione naturale con Covid. Tuttavia - anche se i ricercatori non lo dicono esplicitamente, forse perché farlo sarebbe politicamente insostenibile - i livelli di anticorpi della proteina spike sono MOLTO più alti dopo la vaccinazione rispetto all'infezione. Così la risposta a valle della vaccinazione può essere più grave.

Il NEJM ha pubblicato il breve documento mercoledì nella sua serie Basic Implications of Clinical Observations. Uno degli autori è un oncologo e professore alla Harvard Medical School; l'altro è un ricercatore sul cancro che ha il suo laboratorio all'Università della California, Davis.

mercoledì 24 novembre 2021

Uno studio svedese scopre che i vaccini covid impoveriscono il sistema immunitario, AUMENTANO la mortalità per tutte le cause del 20%




I GOVERNI DI TUTTO IL MONDO SANNO GIA' CHE QUESTI VACCINI CAUSANO MORTE E SERI DANNI AL SISTEMA IMMUNITARIO, MA LA COSA INQUIETANTE E' CHE NON SI FERMERANNO PERCHE' QUESTI SIERI SONO STATI "STUDIATI" PER LA DEPOPOLAZIONE MONDIALE..... 

Uno studio svedese che ha coinvolto quattro milioni di persone solleva diverse bandiere rosse riguardanti i vaccini covidi e i tassi di mortalità. Il documento preprint ha dato un'occhiata più da vicino all'efficacia del vaccino nel mondo reale. Lo studio ha rivelato tre questioni pri
ncipali. L'articolo ha scoperto che il vaccino non offre alcuna protezione. La sua cosiddetta protezione è crollata significativamente dopo sei mesi, anche per i casi gravi di COVID-19. Lo studio non mostra solo che l'efficacia del vaccino sta calando. Dimostra che la protezione è del tutto un'illusione. Lo studio ha concluso che coloro che sono vaccinati hanno più probabilità di essere infettati e di soffrire di gravi malattie rispetto alle persone che non sono vaccinate.

I vaccini Covid accelerano il numero di morti nel periodo di follow-up di due settimane dopo la seconda dose

Lo studio ha anche trovato che le morti in eccesso per tutte le cause sono in aumento in Svezia, come nella maggior parte dei paesi, ma lo studio non ha esaminato queste morti in eccesso. Infine, lo studio ha trovato un totale di 3.939 morti su 4,03 milioni di persone che hanno ricevuto due dosi del vaccino sperimentale. Queste morti si sono verificate entro due settimane dopo che la persona ha ricevuto la seconda iniezione di covid. Questi dati mostrano che le persone stanno morendo ad un tasso del 20% più alto del normale nel periodo di follow-up di due settimane dopo la loro seconda iniezione.

Quando i dati sono estrapolati su un intero anno, il tasso di mortalità annuale in Svezia può essere previsto in aumento di tre volte la sua grandezza media! In un anno tipico, circa 1 cittadino svedese su 115 muore. In una popolazione avvelenata e degradata dalle iniezioni di covidi, quel tasso di mortalità potrebbe realisticamente aumentare del 2,5% nel corso del prossimo anno. Il nuovo tasso di mortalità potrebbe essere di circa 1 persona su 40 nel nuovo anno. L'unico fattore confondente che potrebbe alterare questi numeri nel prossimo anno è la popolazione giovane e sana che non si vaccina.

Secondo i dati sulla mortalità svedese per tutte le cause dal 2015 al 2019, c'è una media di 3.300 morti ogni due settimane per una popolazione di circa 10,6 milioni. Questo prende in considerazione l'intera popolazione, e i dati rimangono generalmente gli stessi di anno in anno.

Quando questi numeri vengono confrontati con una coorte del 2021 di persone completamente vaccinate, sembra che i vaccini stiano aumentando il tasso di mortalità per tutte le cause del 20%. C'è stato un totale di 3.939 morti in un periodo di due settimane dopo la vaccinazione. Se i vaccini stanno salvando vite, allora il tasso di mortalità dopo la vaccinazione dovrebbe essere trascurabile, non uguale o addirittura superiore al tasso medio di mortalità per tutte le cause. Questa è una farsa medica! Gli svedesi che ricevono due vaccini in una coorte di 4 milioni di persone sono responsabili di ogni singola morte e anche di altre in un periodo di follow-up di due settimane.

I vaccini rendono le persone più suscettibili alle infezioni e alla MORTE - una realtà che non può più essere soppressa

Anche se i vaccini non avessero alcun effetto sul tasso di mortalità, ci sarebbero circa 3.300 morti ogni due settimane nella coorte di 4,03 milioni. Non ci dovrebbero essere più morti di così perché l'intero paese della Svezia non ha più morti di così in questo stesso periodo di tempo. Questo fatto è reso più preoccupante considerando che il numero di base per il gruppo dei vaccinati non dovrebbe nemmeno essere di 3.300 morti. In circostanze medie, una grande fetta di queste morti includerebbe persone non vaccinate nei restanti 6,6 milioni di popolazione. Il numero di base per i vaccinati è effettivamente inferiore a 3.300 nelle migliori circostanze. Quindi, l'aumento del 20% dei decessi dopo la vaccinazione è un'osservazione generosa e conservativa dei dati.

Quindi, come spiegano i produttori di vaccini e il governo questi dati? La gente sta morendo ad un tasso allarmante dopo la vaccinazione e la loro protezione contro il covid si rivela essere una FARSA pochi mesi dopo. Come influirà la conseguente distruzione dell'immunità individuale anche sul tasso di mortalità negli anni a venire?

martedì 23 novembre 2021

29.934 morti 2.804.900 ferite in seguito alle iniezioni di COVID nel database europeo delle reazioni avverse - I giornalisti aziendali hanno la pericardite dopo le iniezioni di Pfizer


Il database dell'Unione Europea delle segnalazioni di sospette reazioni ai farmaci è EudraVigilance, e ora stanno riportando 29.934 decessi e 2.804.900 lesioni, in seguito a iniezioni di COVID-19.

Un abbonato di Health Impact News dall'Europa ci ha ricordato che questo database mantenuto da EudraVigilance è solo per i paesi in Europa che fanno parte dell'Unione Europea (UE), che comprende 27 paesi.

Il numero totale di paesi in Europa è molto più alto, quasi il doppio, circa 50. (Ci sono alcune differenze di opinione su quali paesi sono tecnicamente parte dell'Europa).

Quindi, per quanto alti siano questi numeri, NON riflettono tutta l'Europa. Il numero reale in Europa di morti o feriti segnalati in seguito ai colpi di COVID-19 sarebbe molto più alto di quello che riportiamo qui.


Il database EudraVigilance riporta che fino al 19 ottobre 2021 ci sono 29.934 morti e 2.804.900 feriti segnalati in seguito a iniezioni di quattro iniezioni sperimentali di COVID-19:


VACCINO COVID-19 MRNA MODERNA (CX-024414)

COVID-19 MRNA VACCINO PFIZER-BIONTECH

COVID-19 VACCINO ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

COVID-19 VACCINO JANSSEN (AD26.COV2.S)

Dal totale delle lesioni registrate, quasi la metà di esse (1.311.861) sono lesioni gravi.

"La gravità fornisce informazioni sul sospetto effetto indesiderato; può essere classificato come 'grave' se corrisponde a un evento medico che provoca la morte, è in pericolo di vita, richiede il ricovero in ospedale, provoca un'altra condizione importante dal punto di vista medico, o il prolungamento del ricovero esistente, provoca una disabilità o incapacità persistente o significativa, o è un'anomalia congenita/difetto alla nascita."


Un abbonato di Health Impact News in Europa ha eseguito i rapporti per ciascuno dei quattro colpi COVID-19 che stiamo includendo qui. È un sacco di lavoro per tabulare ogni reazione con lesioni e decessi, dal momento che non c'è un posto sul sistema EudraVigilance che abbiamo trovato che tabula tutti i risultati.


Da quando abbiamo iniziato a pubblicarlo, anche altri in Europa hanno calcolato i numeri e confermato i totali.
Ecco i dati riassuntivi fino al 6 novembre 2021.

Reazioni totali per il vaccino mRNA Tozinameran (codice BNT162b2, Comirnaty) da BioNTech/Pfizer: 14.002 decessi e 1.266.500 lesioni fino al 06/11/2021

34.377 Disturbi del sangue e del sistema linfatico incl. 196 decessi

37.779 Disturbi cardiaci incl. 2.050 decessi

348 Disturbi congeniti, familiari e genetici incl. 31 decessi

17.188 Malattie dell'orecchio e del labirinto incl. 10 decessi

1.129 Disturbi endocrini incl. 5 decessi

19.593 Disturbi dell'occhio incl. 30 decessi

107.066 Disturbi gastrointestinali incl. 565 decessi

324.554 Disturbi generali e condizioni della sede di somministrazione incl. 3.983 decessi

1.433 Disturbi epatobiliari incl. 74 decessi

13.777 Disturbi del sistema immunitario incl. 72 decessi

49.517 Infezioni e infestazioni incl. 1.517 decessi

18.101 Lesioni, avvelenamenti e complicazioni procedurali incl. 217 decessi

31.592 Indagini incl. 432 decessi

8.709 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 243 decessi

159.698 Disturbi muscoloscheletrici e del tessuto connettivo incl. 172 decessi

1.080 Neoplasie benigne, maligne e non specificate (incluse cisti e polipi) inclusi 105 decessi

217.201 Disturbi del sistema nervoso incl. 1.500 decessi

1.753 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 50 decessi

200 Problemi del prodotto incl. 2 decessi

23.195 Disturbi psichiatrici incl. 171 decessi

4.438 Disturbi renali e urinari incl. 221 decessi

40.100 Disturbi del sistema riproduttivo e della mammella incl. 5 decessi

54.682 Disturbi respiratori, toracici e mediastinici incl. 1.568 decessi

59.950 Disturbi della pelle e del tessuto sottocutaneo incl. 123 decessi

2.583 Circostanze sociali incl. 19 decessi

3.002 Procedure chirurgiche e mediche incl. 40 decessi

33.455 Disturbi vascolari incl. 601 decessi

Reazioni totali per il vaccino mRNA mRNA-1273(CX-024414) di Moderna: 8.196 decessi e 375.242 lesioni fino al 06/11/2021

7.867 Disturbi del sangue e del sistema linfatico incl. 89 decessi

12.009 Disturbi cardiaci incl. 881 decessi

150 Disturbi congeniti, familiari e genetici incl. 5 decessi

4.533 Malattie dell'orecchio e del labirinto incl. 2 decessi

326 Disturbi endocrini incl. 3 decessi

5.527 Disturbi dell'occhio incl. 27 decessi

31.082 Disturbi gastrointestinali incl. 317 decessi

101.013 Disturbi generali e condizioni della sede di somministrazione incl. 2.904 decessi

612 Disturbi epatobiliari incl. 36 decessi

3.605 Disturbi del sistema immunitario incl. 14 decessi

13.769 Infezioni e infestazioni incl. 727 decessi

7.861 Lesioni, avvelenamenti e complicazioni procedurali incl. 152 decessi

6.833 Indagini incl. 136 decessi

3.556 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 195 decessi

45.788 Disturbi muscoloscheletrici e del tessuto connettivo incl. 163 decessi

496 Neoplasie benigne, maligne e non specificate (incluse cisti e polipi) inclusi 60 decessi

496 Neoplasie benigne, maligne e non specificate (incluse cisti e polipi) inclusi 60 decessi

64.074 Disturbi del sistema nervoso incl. 802 decessi

696 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 7 decessi

71 Problemi del prodotto incl. 2 decessi

6.817 Disturbi psichiatrici incl. 139 decessi

2.171 Disturbi renali e urinari incl. 158 decessi

7.439 Disturbi del sistema riproduttivo e della mammella incl. 7 decessi

16.508 Disturbi respiratori, toracici e mediastinici, inclusi 872 decessi

20.140 Disturbi della pelle e del tessuto sottocutaneo incl. 74 decessi

1.693 Circostanze sociali incl. 35 decessi

1.285 Procedure chirurgiche e mediche incl. 77 decessi

9.321 Disturbi vascolari incl. 312 decessi

Reazioni totali per il vaccino AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) di Oxford/AstraZeneca: 5.973 decessi e 1.065.560 lesioni fino al 06/11/2021

12.976 Disturbi del sangue e del sistema linfatico incl. 243 decessi

18.819 Disturbi cardiaci incl. 676 decessi

184 Disturbi congeniti familiari e genetici incl. 7 decessi

12.521 Malattie dell'orecchio e del labirinto incl. 2 decessi

583 Malattie endocrine incl. 4 decessi

18.723 Disturbi dell'occhio incl. 29 decessi

101.828 Disturbi gastrointestinali incl. 306 decessi

280.708 Disturbi generali e condizioni della sede di somministrazione incl. 1.426 decessi

929 Disturbi epatobiliari incl. 57 decessi

4.646 Disturbi del sistema immunitario incl. 28 decessi

31.579 Infezioni e infestazioni incl. 399 decessi

12.147 Intossicazione da lesioni e complicazioni procedurali incl. 172 decessi

23.340 Indagini incl. 142 decessi

12.279 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 88 decessi

158.583 Disturbi muscoloscheletrici e del tessuto connettivo incl. 92 decessi

607 Neoplasie benigne, maligne e non specificate (incluse cisti e polipi) inclusi 21 decessi

220.125 Disturbi del sistema nervoso incl. 937 decessi

504 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 10 decessi

183 Problemi del prodotto incl. 1 decesso

19.750 Disturbi psichiatrici incl. 58 decessi

4.004 Disturbi renali e urinari incl. 57 decessi

14.909 Disturbi del sistema riproduttivo e della mammella incl. 2 decessi

37.574 Disturbi respiratori toracici e mediastinici incl. 707 decessi

48.852 Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo, inclusi 48 decessi

1.458 Circostanze sociali incl. 6 decessi

1.343 Procedure chirurgiche e mediche incl. 25 decessi

26.406 Disturbi vascolari incl. 430 decessi

Reazioni totali per il vaccino COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) della Johnson & Johnson: 1.763 decessi e 97.598 lesioni fino al 06/11/2021

936 Disturbi del sangue e del sistema linfatico inclusi 38 decessi

1.746 Disturbi cardiaci incl. 152 decessi

35 Disturbi congeniti, familiari e genetici

964 Malattie dell'orecchio e del labirinto incl. 1 decesso

59 Malattie endocrine incl. 1 decesso

1.290 Disturbi dell'occhio incl. 6 decessi

8.253 Disturbi gastrointestinali incl. 73 decessi

25.729 Disturbi generali e condizioni della sede di somministrazione incl. 469 decessi

118 Disturbi epatobiliari incl. 11 decessi

416 Disturbi del sistema immunitario incl. 9 decessi

3.906 Infezioni e infestazioni, inclusi 137 decessi

879 Lesioni, avvelenamenti e complicazioni procedurali inclusi 18 decessi

4.611 Indagini incl. 99 decessi

591 Disturbi del metabolismo e della nutrizione, inclusi 44 decessi

14.470 Disturbi muscoloscheletrici e del tessuto connettivo, inclusi 42 decessi

52 Neoplasie benigne, maligne e non specificate (incluse cisti e polipi) inclusi 3 decessi

19.444 Disturbi del sistema nervoso incl. 191 decessi

38 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 1 decesso

25 Problemi del prodotto

1.324 Disturbi psichiatrici incl. 16 decessi

383 Disturbi renali e urinari incl. 21 decessi

1.928 Disturbi del sistema riproduttivo e della mammella incl. 6 decessi

3.444 Disturbi respiratori, toracici e mediastinici inclusi 225 decessi

2.962 Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo incl. 7 decessi

303 Circostanze sociali incl. 4 decessi

666 Procedure chirurgiche e mediche incl. 53 decessi

3.026 Disturbi vascolari incl. 136 decessi


*Questi totali sono stime basate sulle segnalazioni inviate a EudraVigilance. I totali possono essere molto più alti in base alla percentuale di reazioni avverse che vengono segnalate. Alcune di queste segnalazioni possono anche essere riportate nei database delle reazioni avverse dei singoli paesi, come il database VAERS degli Stati Uniti e il sistema Yellow Card del Regno Unito. Gli incidenti mortali sono raggruppati per sintomi, e alcuni incidenti mortali possono essere stati causati da più sintomi.




"Il vaccino è un biglietto per la libertà...." diceva questa giornalista che adesso soffre di pericardite 👇



Terzo giornalista aziendale australiano ricoverato con pericardite dopo l'iniezione di COVID-19 di Pfizer.

Il COVID World sta riportando che 3 giornalisti aziendali sono stati ricoverati con malattie cardiache (pericardite) dopo aver preso le dosi di Pfizer.

https://vaccineimpact.com/2021/29934-deaths-2804900-injuries-following-covid-shots-in-european-database-of-adverse-reactions-corporate-journalists-have-pericarditis-after-pfizer-shots/

giovedì 18 novembre 2021

LE SENTENZE CHE INCHIODANO LO STATO AI RISARCIMENTI DA DANNO VACCINALE

LE SENTENZE FANNO GIURISPRUDENZA. UN SESSANTENNE HA OTTENUTO IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VACCINO ANTIPOLIO NONOSTANTE LA NON OBBLIGATORIETA' NEL 1959, QUANDO L'UOMO RICEVETTE LA DOSE DI VACCINO ALL'ETA' DI UN ANNO E UNDICI MESI. IMMAGINATE OGGI I RISARCIMENTI DOVUTI DALLO STATO A BAMBINI E ADULTI DANNEGGIATI DA UN SIERO ADDIRITTURA SPERIMENTALE!....




La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha emesso un’interessante sentenza, la n. 11339 del 10 maggio 2018, sulla dibattuta questione delle vaccinazioni, stabilendo in buona sostanza che il risarcimento del danno derivato dal vaccino antipoliomielite va esteso anche a prima dell’entrata in vigore della legge che l’ha reso obbligatorio. “Non vi è differenza, qualitativa, tra obbligo e raccomandazione – scrivono gli Ermellini – per essere l’obbligatorietà del trattamento vaccinale semplicemente uno degli strumenti, a disposizione delle autorità sanitarie pubbliche, per il perseguimento della tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione sicché i diversi attori (autorità pubbliche e individui) finiscono per realizzare l’obiettivo della più ampia immunizzazione dal rischio di contrarre la malattia, indipendentemente dall’esistenza di una loro specifica volontà di collaborare”.

A rivolgersi alla suprema Corte un sessantenne che aveva richiesto l’indennizzo previsto dall’art. 1 della legge n. 210 del 1992 assumendo il nesso di causalità tra la menomazione da cui era affetto (esiti di poliomielite su entrambi gli arti inferiori) e la vaccinazione antipolio tipo Salk (in foto) – all’epoca non obbligatoria, ma fortemente raccomandata nell’ambito di un programma di politica sanitaria del Ministero della Salute -, che gli era stata somministrata nel giugno 1959, all’età di un anno e undici mesi.

In primo grado il Tribunale di Cagliari glielo aveva riconosciuto, ma la Corte d’appello, in accoglimento del gravame proposto dal Ministero della Salute avverso la sentenza, aveva rigettato la domanda argomentando che non poteva, nel caso, riconoscersi il beneficio preteso, ai sensi della legge n. 362 del 1999, che ne aveva circoscritto il riconoscimento solo a coloro che fossero stati sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 695 del luglio 1959, poiché nella specie la vaccinazione era stata praticata anteriormente a tale periodo; riteneva, inoltre, intempestiva la domanda amministrativa del 31 ottobre 2005, proposta oltre il termine decadenziale di quattro anni dall’entrata in vigore della citata legge n. 362 del 1999, come previsto dall’art. 3 della predetta legge n. 362.

Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, primo comma, della legge n. 210 del 1992 e dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 362 del 1999, per avere la Corte territoriale negato l’indennizzo in quanto era stato vaccinato anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 362 del 1999.R5 4304/ 2014. Egli ha altresì sostenuto che la decisione sarebbe contraria all’interpretazione costituzionalmente orientata della richiamata disposizione, dovendosi invece riconoscere la tutela indennitaria anche alle vaccinazioni, somministrate prima della legge del 1959, da considerare obbligatorie per ordinanza dell’autorità sanitaria italiana, prescindendosi dalla valutazione meramente letterale dei limiti temporali indicati nella successiva legge numero 362 del 1999 . E ha riferito, al riguardo, che in giudizio era emerso che anche nella provincia di Cagliari, nel periodo in cui fu sottoposto alla vaccinazione antipolio, era in atto un programma di politica sanitaria, imposto dal Ministero della Sanità attraverso le autorità pubbliche locali, tradottosi in una campagna di acquisto e somministrazione dei vaccini, con spese a carico dei diversi enti pubblici preposti alla tutela della salute dei cittadini.

Con il secondo motivo del ricorso, il danneggiato ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, primo comma, della legge n. 362 del 1999 e violazione dell’art. 3, primo comma, della legge n. 210 del 1992, argomentando che, contraddittoriamente, la Corte territoriale aveva ritenuto inapplicabile l’art. 3 della legge n. 362 e, al contempo, applicabile la decadenza ivi prevista; sosteneva quindi che si doveva applicare, nella specie, l’art. 3, primo comma, della legge n. 210 del 1992, che prevede che i termini di presentazione dell’istanza per l’ottenimento dei benefici decorrano dal momento in cui l’avente diritto risulti avere avuto conoscenza del danno, il che nel caso è avvenuto nel 2004, avendo solo in tale anno avuto la consapevolezza della riferibilità causale della malattia alla vaccinazione subita.

Ebbene, secondo la Suprema Corte il ricorso è meritevole di accoglimento. Vale qui la pena, data la rilevanza del pronunciamento, anche sotto il profilo giuridico e della storia del diritto sull’argomento, di riportarne ampi stralci.

“Con la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati», è stato riconosciuto un indennizzo ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 307 del 1990, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica), nella parte in cui non prevedeva, a carico dello Stato, Rg 4504/ 2014 Rossana Mancino estensore, un’equa indennità per il danno derivante, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 2043 cod.civ. da contagio o da altra apprezzabile malattia riconducibile a vaccinazione obbligatoria. Il legislatore del 1992 (art. 1, comma 1, legge n.210 cit.) ha introdotto nell’ordinamento, in via generale, il diritto ad un indennizzo per chiunque avesse riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica (…)

Sulla ratio della norma è qui sufficiente richiamare i significativi passaggi evidenziati dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 1998: «se il diritto costituzionale della salute come interesse della collettività (art. 32 della Costituzione) giustifica l’imposizione per legge di trattamenti sanitari obbligatori, esso non postula il sacrifico della salute individuale a quella collettiva. Cosicché, ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative sulla salute di chi a essi è stato sottoposto, il dovere di solidarietà, previsto dall’art. 2 della Costituzione, impone alla collettività, e per essa allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una equa indennità, fermo restando, ove ne realizzino i presupposti, il diritto al risarcimento del danno». La tutela indennitaria, inizialmente riconosciuta solo nell’ambito delle vaccinazioni obbligatorie, è stata ampliata ricomprendendovi le vaccinazioni imposte o sollecitate da interventi finalizzati alla protezione della salute pubblica. Difatti, proprio in riferimento alla vaccinazione antipoliomielitica della quale si discute in causa, la Corte Costituzionale, con la già richiamata sentenza n. 27 del 1998, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 32 della Costituzione, l’art. 1, comma 1, della citata legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, in favore dei soggetti sottoposti a vaccinazione R,g 4504/2014 Rossana Mancino estensore antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959 n. 695, recante «Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica».

Premettendo che la vaccinazione antipoliomielitica è stata resa obbligatoria con legge 4 febbraio 1966 n. 51; che anteriormente alla predetta legge del 1966, la legge 30 luglio 1959, n. 695 aveva fortemente incentivato la vaccinazione, pur non imponendola come obbligo giuridico; che non è costituzionalmente lecito, alla stregua degli artt. 2 e 32 Cost., richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative, la Consulta, nel 1998, aveva escluso la ragionevolezza di differenziare il trattamento sanitario, imposto per legge, da quello promosso, in base ad una legge, dalla pubblica autorità, in vista della sua diffusione capillare nella società così come il caso in cui la libera determinazione individuale risulti annullata dalla irrogazione di una sanzione, da quello in cui sia fatto appello alla collaborazione dei singoli per un programma di politica sanitaria. Ne è derivata la legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante «disposizioni urgenti in materia sanitaria» che, introducendo, all’articolo 3, disposizioni per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati e per la proroga del programma cooperativo italo- americano sulla terapia dei tumori, ha esteso l’indennizzo previsto dal comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 210, alle condizioni ivi stabilite, ai soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959 n.695 e ha introdotto, per i predetti soggetti danneggiati, il termine perentorio di quattro anni, dalla data di entrata in vigore della legge, per la presentazione della domanda all’azienda unità sanitaria locale competente.

Dunque un ambito soggettivo e temporale ristretto nel contesto di un intervento normativo qualificato dal legislatore come urgente e giustificato dall’esigenza di estendere la tutela indennitaria ai danneggiati dal vaccino antipoliomielite (di tipo Salk, secondo il metodo praticato fino a tutto febbraio 1964), limitatamente al periodo di vigenza della legge n.695 del R,g 4504/2014 Rossana Mancino estensore 1959 che, va ribadito, costituiva fonte normativa introdotta per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica non richiedendosi, all’epoca, l’obbligatorietà (introdotta con legge n.51 del 1966; v., sulla ratio dell’intervento normativo nel senso dell’obbligatorietà, la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge presentato, nel corso della quarta Legislatura, al Senato della Repubblica, il 15 luglio 1965 e contraddistinto come atto Senato n. 1320). 18. Quella normazione d’urgenza, contestualmente accompagnata dalla norma di copertura (comma 6, art.3, legge n.695 cit.), interveniva, in quel momento, come evidenziato, a protezione solo di alcuni dei danneggiati all’integrità fisica da vaccinazioni antipoliomielite non obbligatorie non avendo, il legislatore del tempo, considerato che anche per le vaccinazioni somministrate anteriormente all’entrata in vigore della legge n.695 del 1959 l’ordinamento già prevedeva un regime di registrazione e necessaria attestazione, per i bambini da quattro mesi a sei anni di età. 19.

Lo stesso legislatore del 1959, introdotta, all’art.3, la necessaria attestazione della somministrazione della vaccinazione antipolio per l’ammissione agli asili nido, alle sale di custodia, ai brefotrofi, agli asili infantili, alle scuole materne, alle scuole elementari, ai collegi, alle colonie climatiche ed a qualsiasi altra collettività di bambini, da quattro mesi a sei anni di età, ha previsto, all’art. 4, per i minori vaccinati prima dell’entrata in vigore della legge n.695, che l’attestato fosse sostituito dal certificato del medico vaccinatore, vistato dall’ufficiale sanitario competente che doveva provvedere alla registrazione. 20. Ne deriva che ben prima dell’entrata in vigore della predetta legge n.695 del 1959, introdotta, si ripete, per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica nel Paese, parafrasando il titolo della disposizione normativa, la vaccinazione antipoliomielitica veniva già regolarmente somministrata, in funzione della tutela di un interesse collettivo, prima di avviare i minori, in età prescolare e scolare, verso comunità, a vario titolo, di ritrovo, accudimento, intrattenimento, scolarizzazione.

Del resto, la relazione che accompagna il già richiamato disegno di legge illustrativo dell’intervento normativo sfociato, nel 1966, nell’istituzione Rg 4504/2014 Rossana Mancino estensore dell’obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielite, già accennava, per rilevarne gli effetti in prevalenza favorevoli sull’andamento delle operazioni vaccinali, a generici provvedimenti volti a sancire l’obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica in alcune province, adottati dai medici provinciali con carattere d’urgenza, in base alle vigenti disposizioni di carattere generale relative alla lotta contro le malattie infettive.

Dunque anche le vaccinazioni antipoliomielite somministrate in epoca antecedente a quel limitato ambito temporale del quale si è detto rispondevano ad una politica sanitaria promossa dallo Stato, attraverso le locali autorità sanitarie, e costituivano condizione imprescindibile, attraverso gli adempimenti amministrativi di registrazione, per l’accesso ad ogni comunità di minori. Guardando al periodo successivo all’intervento realizzato con la legge n. 362 del 1999, è evidente l’evoluzione della tutela indennitaria, a colpi di significativi arresti della Corte Costituzionale, fino a ricomprendere conseguenze invalidanti di vaccinazioni assunte nell’ambito della politica sanitaria anche solo promossa dallo Stato.

Con la sentenza 16 ottobre 2000, n. 423, il Giudice delle leggi ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale della mancata previsione del diritto all’indennizzo a favore di quanti avessero riportato danni irreversibili alla salute, essendo stati sottoposti a vaccinazione antiepatite B non obbligatoria, appartenendo a una categoria di persone considerate a rischio e, perciò, incentivate a sottoporsi alla vaccinazione stessa, nell’ambito di una campagna promossa dall’autorità sanitaria, ricorrendo, per la vaccinazione antiepatite, una campagna legalmente promossa dall’autorità sanitaria per la diffusione di tale tipo di vaccinazione. Ed ancora, in tema di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia, la declaratoria di illegittimità costituzionale, con la sentenza 26 aprile 2012, n. 107, dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 210, nella parte in cui non prevedeva, anche per tali vaccinazioni, il diritto all’indennizzo. La Corte, con la sentenza n.107 ha, in motivazione, precisato che: «In un contesto di irrinunciabile solidarietà la misura indennitaria appare per se stessa destinata non tanto, come quella risarcitoria, a riparare un danno R,g 4504/2014 Rossana Mancino estensore ingiusto, quanto piuttosto a compensare il sacrificio individuale ritenuto corrispondente a un vantaggio collettivo: sarebbe, infatti, irragionevole che la collettività possa, tramite gli organi competenti, imporre o anche solo sollecitare comportamenti diretti alla protezione della salute pubblica senza che essa poi non debba reciprocamente rispondere delle conseguenze pregiudizievoli per la salute di coloro che si sono uniformati» (Cort. Cost. n. 107 del 2012 cit.).

L’ulteriore espansione dei benefici previsti dalla legge n. 210 al di là dell’area delle vaccinazioni obbligatorie si è registrato, ancora, in riferimento ai danni irreversibili a seguito di vaccinazione antinfluenzale, non obbligatoria ma raccomandata, almeno per alcune categorie di persone. La Corte costituzionale, con la sentenza 22 novembre 2017, n. 268, ridisegnando, ancora una volta, l’asse portante della tutela indennitaria (art. 1, comma 1, legge n. 210), con la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo in favore di soggetti danneggiati da vaccinazione antinfluenzale, ha ribadito, con parole che si intendono qui rimarcare, che nella prospettiva incentrata sulla salute quale interesse anche obiettivo della collettività, non vi è differenza, qualitativa, tra obbligo e raccomandazione per essere l’obbligatorietà del trattamento vaccinale semplicemente uno degli strumenti, a disposizione delle autorità sanitarie pubbliche, per il perseguimento della tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione sicché i diversi attori (autorità pubbliche e individui) finiscono per realizzare l’obiettivo della più ampia immunizzazione dal rischio di contrarre la malattia, indipendentemente dall’esistenza di una loro specifica volontà di collaborare.

Ed ancora, quanto alle vaccinazioni raccomandate, in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore dei trattamenti vaccinali, il Giudice delle leggi, con la decisione da ultimo richiamata, ha ribadito il naturale svilupparsi di un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie, il che rende la scelta individuale, di aderire alla raccomandazione, di per sé obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli e che, sul piano degli interessi garantiti dagli artt. 2, 3 e 32 Cost., è R 4504/2014 Rossana Mancino estensore giustificata la traslazione in capo alla collettività, anch’essa obiettivamente favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che eventualmente da queste conseguano. Ancora il Giudice delle leggi, con la decisione del 2017, illumina nel rimarcare che la ragione determinante del diritto all’indennizzo non deriva dall’essersi sottoposti a un trattamento obbligatorio, in quanto tale ma risiede, piuttosto, nelle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività, laddove il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato) effettuato anche nell’interesse della collettività e, per questo, la mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione perché le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo (arg. da Corte Cost. nn. 268 del 2017 e 107 del 2012). 31.

In tale contesto ordinamentale evolutivo, puntellato, come illustrato, dai costanti interventi della Corte costituzionale, è intervenuto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito, con modificazioni, con legge 31 luglio 2017, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci», al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati. 32. In particolare, per quanto rileva ai fini del tema che ci occupa, con la legge di conversione è stato introdotto l’art. 5-quater che, rubricato «Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni» ha introdotto, nell’ordinamento, disposizione di chiusura che estende la tutela prevista dalla legge n. 210 a tutte le vaccinazioni indicate nell’articolo R 4504/2014 Rossana Mancino estensore 1 del citato decreto-legge n. 73, tra le quali risulta inclusa la vaccinazione antipoliomielite.

Ebbene, alla stregua del predetto articolo 5-quater, anche alle vaccinazioni antipoliomielite si applicano, in caso di lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, senza alcun limite temporale come fissato, in passato, dalla legge n.362 del 1999, in riferimento al limitato periodo di vigenza della legge n. 695 del 1959, alla stregua dell’interpretazione letterale, sistematica e costituzionalmente orientata. 34. Invero risulta, ora, definitivamente espunto dall’ordinamento, con la norma introdotta dal legislatore del 2017, il ristretto ambito di protezione dei soggetti danneggiati dalle vaccinazioni antipoliomielite non obbligatorie somministrate nell’arco temporale di vigenza di una norma già abrogata nel 1966 (con legge 4 febbraio 1966, n. 51,art.5) ma della quale l’ordinamento aveva voluto conservare, molti anni dopo, la limitata vigenza temporale onde delimitare l’ambito degli aventi diritto alla tutela. In altre parole, per le vaccinazioni antipoliomielite non obbligatorie la tutela indennitaria è stata, fino al 2017, normativamente fondata su una norma in bianco (la legge n.210) il cui ambito soggettivo di beneficiari derivava esclusivamente da una norma, espunta dall’ordinamento per abrogazione, ma della quale era sopravvissuto, nel tempo, il periodo di vigenza.

L’introduzione, in sede di conversione del decreto-legge n. 73 del 2017, dell’esplicito rinvio alla tutela generale introdotta con la legge n.210 del 1992, disponendo che essa si applichi a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni analiticamente indicate nell’articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, e l’abrogazione della sanzione dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 51 del 1966, induce questa Corte ad affermare che, nel contesto evolutivo della tutela per danni da vaccinazioni non obbligatorie e alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata, risulti non conforme al canone di ragionevolezza la tutela indennitaria temporalmente limitata per i soli danneggiati da vaccinazione antipoliomielite non R,g4504/2014 Rossana Mancino esimi-ore obbligatoria rispetto alla tutela accordata a tutti gli altri soggetti pur danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate. 37. L’esplicito richiamo del legislatore del 2017 all’ambito applicativo dell’asse portante della tutela indennitaria per i danni derivati all’integrità psico-fisica dalla somministrazione di vaccinazioni valorizza tutte quelle esigenze di solidarietà sociale, sin qui evidenziate, che si impongono alla collettività laddove il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario, anche solo raccomandato, e che richiedono che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo. 38. Ne risulta, dunque, confermato il carattere assistenziale della tutela indennitaria nell’ambito della sicurezza sociale, e non risarcitorio, a tutela della lesione permanente dell’integrità psico-fisica, quindi della salute come tale del soggetto al quale la somministrazione della vaccinazione antipoliomielite in epoca antecedente al 30 luglio 1959, abbia prodotto un danno permanente alla salute. 39. A tanto consegue che, riconosciuta la tutela indennitaria anche ai danneggiati da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria somministrata in epoca antecedente al 30 luglio 1959, la proponibilità della domanda, per opporre il diritto all’autorità amministrativa preposta (l’autorità sanitaria) deve ricondursi nell’alveo della norma generale della legge n. 210 e del termine triennale di decadenza ivi previsto.

Va, ulteriormente, aggiunto che il termine triennale (alla stregua delle modifiche introdotte con legge n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, al testo dell’art. 3, comma 1, della legge n. 210) decorre dal momento in cui, sulla base della documentazione prescritta nella norma, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno, in tal senso richiedendosi la consapevolezza dell’esistenza di una patologia ascrivibile causalmente alla vaccinazione, dalla quale sia derivato un danno irreversibile che possa essere inquadrato – pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare – in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella 13 annessa R‘g 4504/2014 Rossana Mancino estensore al testo unico approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (cfr., Cass. Sez. U. 1° aprile 2010, n. 8064; Cass., Sez. U. 22 luglio 2015, n. 15352 e successive conformi; v., fra le più recenti, Cass., 23 ottobre 2017, n. 24959; Cass. 24 ottobre 2017, n. 25119 e la giurisprudenza ivi richiamata).

In conclusione, può essere affermato, ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod.proc.civ., il seguente principio di diritto:« Ai soggetti danneggiati da vaccinazione antipoliomielite somministrata in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge 30 luglio 1959, n. 695, va riconosciuto il diritto all’indennizzo alla stregua della lettura costituzionalmente orientata dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, tenuto conto dell’art.5-quater del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito, con modificazioni, con legge 31 luglio 2017, n. 119, con applicazione del termine triennale, per la proposizione della domanda, previsto dall’art.3, comma 1, della legge n. 210 del 1992»”.

La sentenza della Corte d’Appello è stata quindi cassata va, con rinvio ad altro giudice della stessa Corte d’appello, in diversa composizione, che nel giudicare dovrà attenersi a questi principi di diritto e procedere a nuovo esame della controversia.

Commento

Attualmente, per quanto concerne i sieri anti covid 19, lo studio è in fase 4, ma sempre in corso di sperimentazione. Inoltre, la campagna vaccinale è iniziata in piena fase 3 bypassando ogni protocollo sanitario di sicurezza previsto in questi casi. La fase 4 è stata raggiunta sulla pelle di esseri umani serviti da cavie inconsapevoli, nonostante la firma di un consenso informato da molti giuristi giudicato palesemente ambiguo soprattutto dove si legge: "...che il vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono". Secondo il contratto stipulato tra UE e Pfizer quest'ultima non si ritiene responsabile delle reazioni avverse ma esclusivamente “di eventuali guasti che possono essere registrati nella fabbricazione del siero...”, allora ci chiediamo come possano essere considerati i difetti di protezione del siero e l'elevato aumento dei contagi per i quali in molti casi è stato ravvisato il nesso di causalità. Quest'ultima non voleva essere un'arringa difensiva, ma l'appunto su una questione di merito.


Ricerche e commento a cura di Cinzia Palmacci




sabato 13 novembre 2021

Tecnologia 5G: un disastro mortale che aspetta di accadere


L'INDUSTRIA DELLE TELECOMUNICAZIONI STA TENTANDO DI DARE IL VIA ALLA SUA PROSSIMA GENERAZIONE DI TECNOLOGIA WIRELESS, FORMALMENTE CONOSCIUTA COME 5G. MA PROPRIO COME CON I CONTATORI INTELLIGENTI, IL 5G MORTALE SI PREANNUNCIA COME UN ALTRO INCUBO RADIOATTIVO PER COLORO CHE NE SONO ESPOSTI - PER NON PARLARE DEL FATTO CHE NEL 2019 SONO STATI LANCIATI NELLO SPAZIO CIRCA 20.000 SATELLITI 5G, CHE GIA' STANNO RENDENDO L'ESPOSIZIONE AL 5G PRATICAMENTE INEVITABILE. 

Sappiamo già che, a causa della potenza e della velocità che ci si aspetta di consegnare, la tecnologia 5G richiederà che le torri cellulari siano collocate in estrema vicinanza l'una con l'altra - con almeno un'antenna ogni 10-12 case nelle regioni urbane. Questa rete densa di trasmettitori EMF (frequenza elettromagnetica) emetterà livelli senza precedenti di radiazioni che causano il cancro, senza alcun mezzo per "opt-out".

Inoltre, la radiazione 5G sarà diretta verso l'energia anziché diffondere energia - il che significa che i fasci di microonde dal trasmettitore al ricevitore saranno più concentrati che mai. Questo porterà quasi certamente a maggiori dosi di radiazioni ionizzanti che entrano nei corpi delle persone, in particolare nell'area del cervello dove le persone posizionano i loro telefoni cellulari.

"Le precedenti generazioni di comunicazioni cellulari RF utilizzavano antenne di grandi dimensioni per inviare una coltre di radiazioni in tutte le direzioni", scrive John P. Thomas per GreenMedInfo.com .


"Le basse frequenze utilizzate e l'ampia distribuzione di microonde limitavano il numero di dispositivi cellulari che potevano connettersi attraverso una singola torre alta".


"Le microonde di lunghezza molto più breve utilizzate per il 5G renderanno possibile l'uso di antenne a phasing array di piccole dimensioni per inviare e ricevere segnali", aggiunge, spiegando come le antenne phased array sparano radiazioni sui loro obiettivi "proprio come un proiettile".


"Un gruppo di queste minuscole antenne può essere sistemato in una matrice da 4 pollici a 4 pollici ... I raggi delle microonde che producono saranno abbastanza forti da passare attraverso i muri e i corpi umani. Se non fossero abbastanza forti per farlo, allora tutti quelli con uno smartphone 5G dovrebbero stare all'aperto quando usano i dispositivi".


LE RADIAZIONI 5G SONO ESPONENZIALMENTE PEGGIORI DELLE PRECEDENTI TECNOLOGIE WIRELESS PERCHÉ GLI IMPULSI ELETTROMAGNETICI "RI-IRRADIANO" ALL'INTERNO DEL CORPO PER CREARE NUOVE ANTENNE

Secondo l'autrice, ricercatore e artificiere di radiofrequenza, Arthur Firstenberg, c'è un altro problema molto serio con la tecnologia 5G di cui quasi nessuno parla, e ha a che fare con il modo in cui i campi elettromagnetici 5G interagiscono con l'umano corpo.


In un'analisi delle radiazioni 5G che ha pubblicato nel lontano 2002, molto prima che la tecnologia ricevesse il via libera da politici politicamente compromessi, Firstenberg ha spiegato come, poiché gli impulsi elettromagnetici 5G sono estremamente brevi e trasmessi a raffica, si replicano effettivamente all'interno corpo per creare minuscole nuove antenne 5G internamente.


"... quando impulsi elettromagnetici estremamente brevi entrano nel corpo [5G], accade qualcos'altro: le cariche in movimento diventano piccole antenne che re-irradiano il campo elettromagnetico e lo mandano più in profondità nel corpo", ha scritto.


"Queste onde re-irradiate sono chiamate precursori di Brillouin ... Diventano significative quando la potenza o la fase delle onde cambiano abbastanza rapidamente ... Ciò significa che la rassicurazione che ci viene data - che queste onde millimetriche sono troppo brevi per penetrare lontano nel corpo - non è vero. "


In altre parole, non c'è nulla di sicuro in merito alla 5G, e prove concrete sono esistite da quasi due decenni per dimostrare che è probabilmente la più grave minaccia alla salute pubblica di sempre. Eppure, dato che la nostra nazione non è più rappresentata da funzionari pubblici che servono il popolo, ma che servono le società, è solo una questione di tempo prima che il 5G ricopra il paese e il pianeta, provocando un danno indicibile su tutte le forme di vita.

Covid-19: Ricercatore fa una soffiata sui problemi di integrità dei dati nella sperimentazione del vaccino della Pfizer


Rivelazioni di cattive pratiche presso una società di ricerca a contratto che aiuta a svolgere la sperimentazione del vaccino covid-19 della Pfizer sollevano domande sull'integrità dei dati e sulla supervisione normativa.

Paul D Thacker riporta:

Nell'autunno 2020 il presidente e amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, ha pubblicato una lettera aperta ai miliardi di persone in tutto il mondo che stavano investendo le loro speranze in un vaccino covid-19 sicuro ed efficace per porre fine alla pandemia. "Come ho detto prima, stiamo operando alla velocità della scienza", ha scritto Bourla, spiegando al pubblico quando potevano aspettarsi che un vaccino Pfizer fosse autorizzato negli Stati Uniti.

Ma, per i ricercatori che stavano testando il vaccino della Pfizer in diversi siti in Texas durante quell'autunno, la velocità potrebbe essere arrivata a costo dell'integrità dei dati e della sicurezza dei pazienti. Un direttore regionale che lavorava presso l'organizzazione di ricerca Ventavia Research Group ha detto a The BMJ che l'azienda ha falsificato i dati, ha violato la privacy dei pazienti, ha impiegato vaccinatori non adeguatamente addestrati ed è stata lenta nel seguire gli eventi avversi riportati nella sperimentazione della III fase della Pfizer. Il personale che conduceva i controlli di qualità era sopraffatto dal volume di problemi che trovava. Dopo aver ripetutamente notificato a Ventavia questi problemi, il direttore regionale, Brook Jackson, ha inviato una denuncia via e-mail alla US Food and Drug Administration (FDA). Ventavia l'ha licenziata più tardi lo stesso giorno. Jackson ha fornito a The BMJ decine di documenti interni dell'azienda, foto, registrazioni audio ed e-mail.

Scarsa gestione del laboratorio

Sul suo sito web Ventavia si definisce la più grande azienda privata di ricerca clinica del Texas ed elenca molti premi che ha vinto per il suo lavoro a contratto. Ma la Jackson ha detto a The BMJ che, durante le due settimane in cui è stata impiegata a Ventavia nel settembre 2020, ha ripetutamente informato i suoi superiori della scarsa gestione del laboratorio, dei problemi di sicurezza del paziente e dell'integrità dei dati. La Jackson era un revisore di studi clinici addestrato che in precedenza ha ricoperto una posizione di direttore delle operazioni ed è venuto a Ventavia con più di 15 anni di esperienza nel coordinamento e nella gestione della ricerca clinica. Esasperato dal fatto che Ventavia non stava affrontando i problemi, Jackson ha documentato diverse questioni una notte tardi, scattando foto con il suo cellulare. Una foto, fornita a The BMJ, mostrava aghi scartati in un sacchetto di plastica per il rischio biologico invece di una scatola di contenitori per oggetti taglienti. Un altro ha mostrato i materiali di imballaggio del vaccino con i numeri di identificazione dei partecipanti alla sperimentazione scritti su di essi lasciati all'aperto, potenzialmente in grado di risalire ai partecipanti. I dirigenti di Ventavia hanno poi interrogato Jackson per aver scattato le foto.

Lo smascheramento precoce e involontario potrebbe essersi verificato su una scala molto più ampia. Secondo il progetto della sperimentazione, il personale esposto era responsabile della preparazione e della somministrazione del farmaco dello studio (il vaccino della Pfizer o un placebo). Questo doveva essere fatto per preservare la sicurezza dei partecipanti allo studio e di tutto il personale del sito, compreso il ricercatore principale. Tuttavia, a Ventavia, Jackson ha detto al BMJ che le stampe di conferma dell'assegnazione del farmaco sono state lasciate nelle cartelle dei partecipanti, accessibili a chiunque del personale. Come azione correttiva intrapresa a settembre, due mesi dopo il reclutamento del trial e con circa 1000 partecipanti già arruolati, le liste di controllo della qualità sono state aggiornate con istruzioni per il personale di rimuovere le assegnazioni dei farmaci dalle cartelle.

In una registrazione di una riunione alla fine di settembre 2020 tra Jackson e due direttori si può sentire un dirigente di Ventavia che spiega che l'azienda non era in grado di quantificare i tipi e il numero di errori che stava trovando quando esaminava i documenti della sperimentazione per il controllo di qualità. "Nella mia mente, è qualcosa di nuovo ogni giorno", dice un dirigente di Ventavia. "Sappiamo che è significativo".

Ventavia non stava tenendo il passo con le richieste di inserimento dei dati, mostra una e-mail inviata da ICON, l'organizzazione di ricerca a contratto con cui Pfizer ha collaborato alla sperimentazione. ICON ha ricordato a Ventavia in una e-mail del settembre 2020: "L'aspettativa per questo studio è che tutte le richieste siano affrontate entro 24 ore". ICON ha poi evidenziato in giallo oltre 100 richieste in sospeso più vecchie di tre giorni. Gli esempi includevano due individui per i quali "Il soggetto ha riportato sintomi/reazioni gravi ... Per il protocollo, i soggetti che sperimentano reazioni locali di grado 3 dovrebbero essere contattati. Si prega di confermare se è stato fatto un CONTATTO NON SEGNALATO e di aggiornare il modulo corrispondente come appropriato". Secondo il protocollo di prova un contatto telefonico avrebbe dovuto avvenire "per accertare ulteriori dettagli e determinare se una visita al sito è clinicamente indicata".

Preoccupazioni per l'ispezione della FDA

I documenti mostrano che i problemi andavano avanti da settimane. In un elenco di "punti di azione" diffuso tra i leader di Ventavia all'inizio di agosto 2020, poco dopo l'inizio della sperimentazione e prima dell'assunzione della Jackson, un dirigente di Ventavia ha identificato tre membri del personale del sito con cui "Andare oltre il problema del diario elettronico/falsificazione dei dati, ecc. Uno di loro è stato "consigliato verbalmente per il cambiamento dei dati e per non notare l'entrata in ritardo," indica una nota.

In diversi punti durante la riunione di fine settembre Jackson e i dirigenti di Ventavia hanno discusso la possibilità che la FDA si presentasse per un'ispezione (box 1). "Avremo almeno una sorta di lettera di informazioni, quando la FDA arriverà qui", ha dichiarato un dirigente.

La mattina dopo, il 25 settembre 2020, Jackson ha chiamato la FDA per mettere in guardia sulle pratiche scorrette nella sperimentazione clinica di Pfizer a Ventavia. Ha poi riferito le sue preoccupazioni in una e-mail all'agenzia. Nel pomeriggio Ventavia ha licenziato la Jackson, ritenuta "non adatta", secondo la sua lettera di licenziamento.

Jackson ha detto a The BMJ che era la prima volta che era stata licenziata nei suoi 20 anni di carriera nella ricerca.

Preoccupazioni sollevate

Nella sua e-mail del 25 settembre alla FDA la Jackson ha scritto che Ventavia aveva arruolato più di 1000 partecipanti in tre siti. La sperimentazione completa (registrata sotto NCT04368728) ha arruolato circa 44000 partecipanti in 153 siti che includevano numerose aziende commerciali e centri accademici. Ha poi elencato una dozzina di problemi a cui aveva assistito, tra cui:

Partecipanti messi in un corridoio dopo l'iniezione e non monitorati dal personale clinico;

Mancanza di follow-up tempestivo dei pazienti che hanno sperimentato eventi avversi;

deviazioni del protocollo non segnalate;

Vaccini non conservati a temperature adeguate;

Campioni di laboratorio male etichettati;

Presa di mira del personale di Ventavia per la segnalazione di questi tipi di problemi.

Nel giro di poche ore la Jackson ha ricevuto un'e-mail dalla FDA che la ringraziava per le sue preoccupazioni e la informava che la FDA non poteva commentare nessuna indagine che potesse risultare. Pochi giorni dopo la Jackson ha ricevuto una chiamata da un ispettore della FDA per discutere la sua relazione, ma le è stato detto che non poteva fornire ulteriori informazioni. Non ha sentito più nulla in relazione alla sua relazione.

Nel documento informativo di Pfizer presentato a una riunione del comitato consultivo della FDA tenutasi il 10 dicembre 2020 per discutere la domanda di Pfizer per l'autorizzazione all'uso di emergenza del suo vaccino covid-19, l'azienda non ha fatto alcuna menzione dei problemi nel sito di Ventavia. Il giorno dopo la FDA ha rilasciato l'autorizzazione del vaccino.

Nell'agosto di quest'anno, dopo la piena approvazione del vaccino della Pfizer, la FDA ha pubblicato un riassunto delle sue ispezioni della sperimentazione pivotal dell'azienda. Nove dei 153 siti della sperimentazione sono stati ispezionati. I siti di Ventavia non erano elencati tra i nove, e nessuna ispezione dei siti in cui sono stati reclutati adulti ha avuto luogo negli otto mesi dopo l'autorizzazione di emergenza del dicembre 2020. Il responsabile delle ispezioni della FDA ha notato che: "La porzione di integrità e verifica dei dati delle ispezioni BIMO [monitoraggio della ricerca biologica] sono state limitate perché lo studio era in corso, e i dati richiesti per la verifica e il confronto non erano ancora disponibili per l'IND [investigational new drug]."

I conti di altri dipendenti

Negli ultimi mesi Jackson si è rimessa in contatto con diversi ex dipendenti di Ventavia che hanno tutti lasciato o sono stati licenziati dall'azienda. Uno di loro era uno dei funzionari che avevano preso parte alla riunione di fine settembre. In un messaggio di testo inviato a giugno l'ex funzionario si è scusato, dicendo che "tutto ciò di cui ti sei lamentato era perfetto". Aveva ritrattato tutto.

Due ex dipendenti di Ventavia hanno parlato al BMJ in modo anonimo per paura di rappresaglie e perdita di prospettive di lavoro nella stretta comunità di ricerca. Entrambi hanno confermato ampi aspetti della denuncia della Jackson. Una ha detto di aver lavorato su più di quattro dozzine di studi clinici nella sua carriera, compresi molti grandi studi, ma di non aver mai sperimentato un ambiente di lavoro così "frenetico" come quello di Ventavia nel trial di Pfizer.

"Non ho mai dovuto fare quello che mi hanno chiesto di fare, mai", ha detto a The BMJ. "Sembrava solo qualcosa di un po' diverso dal normale - le cose che erano permesse e previste".

Ha aggiunto che durante il suo periodo a Ventavia l'azienda si aspettava un audit federale, ma questo non è mai arrivato.

Dopo che la Jackson ha lasciato l'azienda i problemi sono persistiti a Ventavia, ha detto questa dipendente. In diversi casi Ventavia non aveva abbastanza dipendenti per fare un tampone a tutti i partecipanti alla sperimentazione che riportavano sintomi simili al covid, per testare l'infezione. Il laboratorio ha confermato che il covid-19 sintomatico era l'endpoint primario del trial, ha notato il dipendente. (Un memorandum di revisione della FDA rilasciato nell'agosto di quest'anno afferma che in tutto lo studio i tamponi non sono stati presi da 477 persone con casi sospetti di covid-19 sintomatico).

"Non penso che fossero dati autentici", ha detto l'impiegato dei dati che Ventavia ha generato per la sperimentazione Pfizer. "È un casino pazzesco".

Un secondo dipendente ha anche descritto un ambiente a Ventavia diverso da qualsiasi altro che aveva sperimentato nei suoi 20 anni di ricerca. Ha detto a The BMJ che, poco dopo che Ventavia ha licenziato Jackson, Pfizer è stato avvisato di problemi alla Ventavia con la sperimentazione del vaccino e che è stato disposto un controllo.

Da quando la Jackson ha segnalato i problemi con Ventavia alla FDA nel settembre 2020, Pfizer ha assunto Ventavia come subappaltatore di ricerca su altri quattro studi clinici sui vaccini (vaccino covid-19 in bambini e giovani adulti, donne incinte e una dose di richiamo, così come uno studio sul vaccino RSV; NCT04816643, NCT04754594, NCT04955626, NCT05035212). Il comitato consultivo dei Centers for Disease Control and Prevention discuterà la sperimentazione del vaccino pediatrico covid-19 il 2 novembre.


venerdì 12 novembre 2021

Aifa, “Big Pharma deve 604 milioni allo Stato Italiano”



L’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, per la prima volta ha pubblicato sul suo sito l’elenco delle case farmaceutiche che non hanno rimborsato il payback, ovvero “versamenti effettuati per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2019”. Il documento è datato 15 settembre e rivela come diverse grandi aziende debbano ancora rendere allo Stato denari che andavano consegnati entro il 30 giugno scorso, il termine fissato per legge.

Nell’ambito del procedimento di ripiano dello sfondamento del tetto degli acquisti diretti per l’anno 2019, l’Aifa ha effettuato una ricognizione dei versamenti delle aziende farmaceutiche alla data del 30 giugno 2021, termine ultimo del pagamento ai sensi dell’art. 1, comma 477, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, sulla base delle attestazioni di pagamento pervenute.

Su un totale di 156 aziende farmaceutiche (codici SIS) destinatarie dell’onere di ripiano, è emerso che, a fronte di un importo complessivo di ripiano per l’anno 2019 pari a euro 1.361.431.242,46[1], risulta versato l’importo di euro 757.226.116,07, corrispondente al 56% del totale richiesto. Così alle casse pubbliche mancano ancora 604 milioni di euro, ovvero il 44% del totale.

Nel documento pubblicato da Aifa viene reso disponibile il dettaglio dei versamenti effettuati da parte di ognuna azienda farmaceutica (codice SIS) ordinate per importo dovuto.

Secondo i dati, Novartis non ha ancora versato nulla, Pfizer ha dato due terzi di quanto dovuto, mentre Janssen è ancora in debito con lo Stato. Ma i numeri fanno anche capire quanto fatturino le singole case farmaceutiche nel nostro paese solo per una parte dei farmaci che vendono, quelli a carico del sistema sanitario acquistati dagli ospedali.

Nel 2019, per i farmaci ospedalieri, l’Italia aveva stanziato 7,84 miliardi, ma la spesa è stata più alta. L’accordo con l’industria farmaceutica prevede che, a seguito di pagamenti nei tempi prefissati, per il 2022 i tetti sarebbero stati rivisti, aumentando quello per la spesa diretta e riducendo quello per la convenzionata. Si tratta di uno dei tanti vantaggi che i nostri governi hanno sempre concesso alle case farmaceutiche, poiché per la spesa convenzionata non c’è sfondamento. Il problema è che i colossi farmaceutici non hanno rispettato i termini di versamenti.

Il documento di Aifa mostra non solo le case farmaceutiche “ritardatarie”, ma permette di farsi una vaga idea sul giro d’affari di Big Pharma per le sole vendite di farmaci agli ospedali, a cui vanno sommati i guadagni per i medicinali venduti in farmacia, con ricetta a carico dello Stato e del paziente.

Le aziende contribuiscono al ripiano in base alla loro quota di mercato. Per esempio, Novartis dovrebbe versare 139 milioni (che non ha ancora versato), ovvero il 10,2% dello sforamento. Ciò significa che nel 2019, in Italia, la Novartis ha incassato oltre 790 milioni dei 7,8 miliardi che lo Stato ha speso in farmaci. Nonostante abbia incassato in realtà circa 929 milioni, secondo questo contratto, 139 milioni dovrebbe renderli allo Stato.

Sempre secondo il documento di Aifa, la Roche ha versato 110 milioni[2], Janssen deve restituire 74 milioni più i soldi che ancora deve, Pfizer ha già versato il 66% dei 70 milioni calcolati, Bristolmyers Squibb deve 57 milioni, mentre otto multinazionali, tra cui Bayer ed Astrazeneca hanno pagato tutto.

Nel frattempo l’Aifa “si riserva di fornire ulteriori aggiornamenti a seguito della ricezione di ulteriori attestazioni di pagamento” – come è riportato sul sito.


[1] determinazione AIFA n. 1313 del 10 dicembre 2020, pubblicata nella G.U. 307 del 11 dicembre 2020

[2] nel 2019 ha guadagnato circa 624 milioni dagli ospedali, al netto di quello che ha reso