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martedì 27 novembre 2018

Bullismo e cyberbullismo una piaga sociale: lettera aperta di una lettrice



La testimonianza di una lettrice che ci racconta com'è provare sulla pelle il fenomeno del cyberbullismo e stalking.

Bullismo e cyberbullismo sono piaghe sociali dei nostri tempi. Non colpiscono soltanto bambini e adolescenti ma anche adulti. Entrambi denotano atti violenti, offensivi, ripetuti nel tempo che spesso possono sfociare in una vera e propria persecuzione ai danni del malcapitato. Nel caso del cyberbullismo gli atti offensivi vengono perpetrati attraverso i social, WhatsApp o comunque il mondo virtuale, diffondendo foto imbarazzanti, informazioni private o rivelando dati personali, un fenomeno che per forza di cose coinvolge anche terzi, che si trovano a commentare o osservare la divulgazione di immagini o informazioni e rendersi così, in qualche modo, partecipi. In ogni caso con l’accrescere di questo fenomeno sono aumentati anche i capi di imputazione a cui si fa riferimento: stalking, diffamazione online, ingiurie, molestie, furto di identità digitale.

Un caso di stalking e cyberbullismo

Riportiamo la lettera di una nostra lettrice che ci ha scritto raccontandoci la sua personale esperienza con il cyberbullismo. Ovviamente non metteremo il suo vero nome ma la ringraziamo per la sua testimonianza che può essere da esempio per tutti quelli che si sono trovati nella stessa situazione. Mi chiamo Roberta e sì, posso dirlo, sono stata vittima di cyberbullismo. Sono passati tre anni ma ancora non c’è giorno in cui non pensi a quel periodo buio in cui mi sono sentita perseguitata senza apparente motivo. Tutto è iniziato circa 4 anni fa, stavo ancora studiando all’Università e frequentavo un ragazzo da poco. Non sapevo che sarebbe stato l’inizio di un piccolo calvario. Il ragazzo in questione era da poco uscito da un’altra relazione con una coetanea e fu proprio lei a voler chiudere i rapporti. Un giorno, uscendo da lezione e recandomi verso la mia auto, ho notato che la stessa presentava un graffio molto vistoso. In un primo momento non ho dato importanza alla cosa seppur arrabbiandomi per il gesto. I giorni e le settimane seguenti altri episodi hanno iniziato a farmi insospettire. Sono iniziate ad arrivarmi richieste di amicizia da profili strani, una mia amica mi riferì che le era arrivata una richiesta di amicizia da un profilo che riportava il mio nome con una foto imbarazzante/ironica che avevo io stessa postato nel mio profilo visibile solo agli amici però, usata come immagine profilo e con uno slogan abbastanza offensivo. Capì che c’era qualcosa di strano, che qualcuno ce l’aveva con me e associai anche il graffio alla macchina di tre settimane prima.
A quel punto iniziai ad indagare su quei profili facendomi aiutare da un amico “nerd” ma non riuscimmo a far nulla, ad arrivare a nessuna conclusione. Intanto, una sera, tornando da una cena con il mio allora ragazzo, notai nel cruscotto un biglietto abbastanza eloquente con offese pesanti e minacce. A quel punto, anche grazie al mio ragazzo, mi resi conto che il motivo di quel piccolo calvario era lui. Era la sua ex fidanzata ad avercela con me e me lo confermò lui stesso, accennando al fatto che era sempre stata una tipa vulnerabile e a suo dire vendicativa. Ma mentre lui minimizzò, sdrammatizzando tutto con un “starà rosicando” io iniziai ad avere paura. Avevo paura a postare cose su Facebook, bloccai le richieste di amicizia, avevo paura ad uscire da sola dopo le 9 di sera, mi sentivo paranoica, come se qualcuno mi spiasse. I fatti precipitarono qualche settimana dopo, quando tramite amici seppi che qualcuno utilizzava quel mio finto profilo per insultare altre persone sui social e nel contempo venivano postate pubblicamente frasi offensive ai miei danni. Chiesi subito la segnalazione del profilo a Facebook e mi feci coraggio sfidando la ex ragazza del mio (ormai ex) ragazzo dicendole che sapevo che dietro a tutto ciò ci fosse lei e di fare attenzione altrimenti l’avrei denunciata. Momentaneamente le persecuzioni finirono, quel profilo Facebook fu cancellato e pensavo finalmente che fosse tutto finito. Mi sbagliavo. Dopo 2 mesi circa trovai il tergicristallo dell’auto spaccato e a terra un biglietto con una frase offensiva. A quel punto chiamai il mio ragazzo e gli dissi che avrei denunciato la sua ex per stalking ma lui cercò di fermarmi, dicendo che aveva molti problemi in famiglia, economici e personali e di lasciarla stare, che prima o poi avrebbe finito, anche perché  a suo dire, si stava frequentando con un altro. Cedetti alle sue richieste e feci finta di nulla ma qualche settimana dopo, tornando a casa da sola verso l’una di notte dopo una festa, notai un’ombra che mi seguiva appena uscita dal garage del mio condominio. Affrettai il passo e arrivai al portone, finchè da lontano non sentì quell’ombra pronunciare un epiteto sgradevole e sparire. Era troppo, andai dai carabinieri e denunciai il tutto, chiedendo la collaborazione del ragazzo che frequentavo, che però disse che non se la sentiva di denunciare la sua ex per i problemi che sapeva di avere, anche perché non c’erano prove nei suoi confronti a suo dire. Decisi di lasciarlo senza ripensamenti. Credevo che con la fine di questa storia sarebbero terminate anche le persecuzioni ma mi sbagliavo. Per altre settimane subì ancora post umilianti su Facebook, addirittura trovai un profilo a mio nome su Instagram con immagini orrende pubbliche. La fine di questa storia è arrivata dopo che ho denunciato il tutto alla polizia postale. Ho tirato un sospiro di sollievo, ma ancora a distanza di tre anni ci penso spesso. Oggi quella persona sta subendo le conseguenze dei suoi gesti mentre io sto bene ma purtroppo ho abbandonato i social, era più forte di me e il ricordo di ciò che è stato mi ha portato ad odiarli e cancellarmi da tutti. Spero che questa testimonianza possa dare forza a tutti coloro che hanno subito persecuzioni come è accaduto a me. La fine del tunnel c’è sempre.
Ringraziamo Roberta per la sua lettera e vi invitiamo a raccontare le vostre testimonianze su episodi di bullismo, mobbing, cyberbullismo ecc...per aiutare chi lo sta subendo o semplicemente per avere un consiglio o raccontare la propria storia.
Scrivete a chiara.lanari@investireoggi.it

venerdì 28 settembre 2018

Bullismo e cyberbullismo una piaga sociale: lettera aperta di una lettrice


La testimonianza di una lettrice che ci racconta com'è provare sulla pelle il fenomeno del cyberbullismo e stalking.

La testimonianza di una lettrice che ci racconta com'è provare sulla pelle il fenomeno del cyberbullismo e stalking.

Bullismo e cyberbullismo sono piaghe sociali dei nostri tempi. Non colpiscono soltanto bambini e adolescenti ma anche adulti. Entrambi denotano atti violenti, offensivi, ripetuti nel tempo che spesso possono sfociare in una vera e propria persecuzione ai danni del malcapitato. Nel caso del cyberbullismo gli atti offensivi vengono perpetrati attraverso i social, WhatsApp o comunque il mondo virtuale, diffondendo foto imbarazzanti, informazioni private o rivelando dati personali, un fenomeno che per forza di cose coinvolge anche terzi, che si trovano a commentare o osservare la divulgazione di immagini o informazioni e rendersi così, in qualche modo, partecipi. In ogni caso con l’accrescere di questo fenomeno sono aumentati anche i capi di imputazione a cui si fa riferimento: stalking, diffamazione online, ingiurie, molestie, furto di identità digitale.

Un caso di stalking e cyberbullismo

Riportiamo la lettera di una nostra lettrice che ci ha scritto raccontandoci la sua personale esperienza con il cyberbullismo. Ovviamente non metteremo il suo vero nome ma la ringraziamo per la sua testimonianza che può essere da esempio per tutti quelli che si sono trovati nella stessa situazione.
Mi chiamo Roberta e sì, posso dirlo, sono stata vittima di cyberbullismo. Sono passati tre anni ma ancora non c’è giorno in cui non pensi a quel periodo buio in cui mi sono sentita perseguitata senza apparente motivo. Tutto è iniziato circa 4 anni fa, stavo ancora studiando all’Università e frequentavo un ragazzo da poco. Non sapevo che sarebbe stato l’inizio di un piccolo calvario. Il ragazzo in questione era da poco uscito da un’altra relazione con una coetanea e fu proprio lei a voler chiudere i rapporti. Un giorno, uscendo da lezione e recandomi verso la mia auto, ho notato che la stessa presentava un graffio molto vistoso. In un primo momento non ho dato importanza alla cosa seppur arrabbiandomi per il gesto. I giorni e le settimane seguenti altri episodi hanno iniziato a farmi insospettire. Sono iniziate ad arrivarmi richieste di amicizia da profili strani, una mia amica mi riferì che le era arrivata una richiesta di amicizia da un profilo che riportava il mio nome con una foto imbarazzante/ironica che avevo io stessa postato nel mio profilo visibile solo agli amici però, usata come immagine profilo e con uno slogan abbastanza offensivo. Capì che c’era qualcosa di strano, che qualcuno ce l’aveva con me e associai anche il graffio alla macchina di tre settimane prima.
A quel punto iniziai ad indagare su quei profili facendomi aiutare da un amico “nerd” ma non riuscimmo a far nulla, ad arrivare a nessuna conclusione. Intanto, una sera, tornando da una cena con il mio allora ragazzo, notai nel cruscotto un biglietto abbastanza eloquente con offese pesanti e minacce. A quel punto, anche grazie al mio ragazzo, mi resi conto che il motivo di quel piccolo calvario era lui. Era la sua ex fidanzata ad avercela con me e me lo confermò lui stesso, accennando al fatto che era sempre stata una tipa vulnerabile e a suo dire vendicativa. Ma mentre lui minimizzò, sdrammatizzando tutto con un “starà rosicando” io iniziai ad avere paura. Avevo paura a postare cose su Facebook, bloccai le richieste di amicizia, avevo paura ad uscire da sola dopo le 9 di sera, mi sentivo paranoica, come se qualcuno mi spiasse. I fatti precipitarono qualche settimana dopo, quando tramite amici seppi che qualcuno utilizzava quel mio finto profilo per insultare altre persone sui social e nel contempo venivano postate pubblicamente frasi offensive ai miei danni. Chiesi subito la segnalazione del profilo a Facebook e mi feci coraggio sfidando la ex ragazza del mio (ormai ex) ragazzo dicendole che sapevo che dietro a tutto ciò ci fosse lei e di fare attenzione altrimenti l’avrei denunciata. Momentaneamente le persecuzioni finirono, quel profilo Facebook fu cancellato e pensavo finalmente che fosse tutto finito. Mi sbagliavo. Dopo 2 mesi circa trovai il tergicristallo dell’auto spaccato e a terra un biglietto con una frase offensiva. A quel punto chiamai il mio ragazzo e gli dissi che avrei denunciato la sua ex per stalking ma lui cercò di fermarmi, dicendo che aveva molti problemi in famiglia, economici e personali e di lasciarla stare, che prima o poi avrebbe finito, anche perché  a suo dire, si stava frequentando con un altro. Cedetti alle sue richieste e feci finta di nulla ma qualche settimana dopo, tornando a casa da sola verso l’una di notte dopo una festa, notai un’ombra che mi seguiva appena uscita dal garage del mio condominio. Affrettai il passo e arrivai al portone, finchè da lontano non sentì quell’ombra pronunciare un epiteto sgradevole e sparire. Era troppo, andai dai carabinieri e denunciai il tutto, chiedendo la collaborazione del ragazzo che frequentavo, che però disse che non se la sentiva di denunciare la sua ex per i problemi che sapeva di avere, anche perché non c’erano prove nei suoi confronti a suo dire. Decisi di lasciarlo senza ripensamenti. Credevo che con la fine di questa storia sarebbero terminate anche le persecuzioni ma mi sbagliavo. Per altre settimane subì ancora post umilianti su Facebook, addirittura trovai un profilo a mio nome su Instagram con immagini orrende pubbliche. La fine di questa storia è arrivata dopo che ho denunciato il tutto alla polizia postale. Ho tirato un sospiro di sollievo, ma ancora a distanza di tre anni ci penso spesso. Oggi quella persona sta subendo le conseguenze dei suoi gesti mentre io sto bene ma purtroppo ho abbandonato i social, era più forte di me e il ricordo di ciò che è stato mi ha portato ad odiarli e cancellarmi da tutti. Spero che questa testimonianza possa dare forza a tutti coloro che hanno subito persecuzioni come è accaduto a me. La fine del tunnel c’è sempre.
Ringraziamo Roberta per la sua lettera e vi invitiamo a raccontare le vostre testimonianze su episodi di bullismo, mobbing, cyberbullismo etc per aiutare chi lo sta subendo o semplicemente per avere un consiglio o raccontare la propria storia.

sabato 15 settembre 2018

LINEE GUIDA PER I GENITORI SUL CYBERBULLISMO. COME RICONOSCERE SE IL FIGLIO E' CYBERBULLO O CYBERVITTIMA E COME INTERVENIRE?

CYBERBULLISMO: IL FOCUS DELLO SPECIALISTA D.SSA MAURA MANCA

Il cyberbullismo è una vera emergenza sociale in costante aumento che coinvolge bambini e adolescenti fin dalla tenera età, dagli esiti psicologici davvero devastanti. Per cyberbullismo si intende l’insieme di prevaricazioni messe in atto attraverso il supporto dei mezzi tecnologici, come isolamento ed esclusione dai gruppi WhatsApp, derisioni pubbliche, diffusione di foto e video e prese in giro sui social e nelle chat, riprese sgradevoli ed imbarazzanti e violenze fisiche immortalate da un obiettivo in cui si diventa oggetto di scherno, furto di identità. 
I bambini e gli adolescenti che sono presi di mira difficilmente parlano subito di ciò che gli è capitato, per questa ragione è necessario che i genitori riescano a cogliere alcuni campanelli d’allarme per capire se il figlio sia una vittima di cyberbullismo.
Cyberbullismo
Prima di stilare le linee guida è importante fare una fondamentale premessa: la maggior parte dei genitori non conosce realmente i propri figli, non si fermano ad osservarli nella loro quotidianità, a guardarli dentro gli occhi, si va sempre troppo di fretta e si dà peso a troppi aspetti superficiali, meno interiori come la scuola, il disordine, il rispondere male e magari loro nel mentre soffrono, anche se apparentemente non lo fanno vedere. Se un genitore non sa chi è realmente suo figlio, non lo sa quantomeno nel web, uno spazio ancora più lontano che crea un profondo gap tra genitori e figli.
La prima cosa da fare quindi è imparare a conoscere il figlio e la sua adolescenza, senza paura e senza critiche né giudizi, ma accettazione. Ci sono però delle costanti comportamentali che sono evidenti. Bisogna imparare a conoscere le micro abitudini, non le macro abitudini e nel contempo valutare quando variano nella FREQUENZA e nella TIPOLOGIA, senza allarmarsi per ogni oscillazione tipica e caratteristica della fase adolescenziale. Già riconoscere questi parametri significa andare oltre le apparenze ed essere un passo più vicini ai figli.
QUALI SONO I SEGNALI PER RICONOSCERE SE IL PROPRIO FIGLIO È VITTIMA DI CYBERBULLISMO?
CAMBIAMENTI NELLE ABITUDINI QUOTIDIANE E NELL’UMORE. I cambiamenti possono essere anche microscopici, non per forza evidenti. Possono cambiare un qualcosa legato al proprio aspetto, alla propria stanza, alle proprie abitudini, comprese quelle del sonno o alimentari. Può apparire più silenzioso, triste o arrabbiato, soprattutto dopo aver trascorso del tempo in rete o dopo aver controllato lo smartphone o il pc. È più chiuso e sembra sempre sovrappensiero: esce meno con gli amici, frequenta poco i compagni di classe, non viene coinvolto nelle attività di gruppo; ha poche amicizie, di solito con un/a singolo/a ragazzo/a. Cambiamenti nelle abitudini quotidiane, per esempio un po’ più di chiusura anche alle relazioni sociali, assenza in casa, apatia. Cambiamenti nella quantità di tempo che trascorrono con gli amici, nelle uscite con gli altri, nella condivisione nel “reale” e nel rapporto con la scuola. Lamentano di non volerci andare, che sono stanchi, si inventano malattie, cala il rendimento. Mostra alterazioni nel sonno o nell’alimentazione: fa gli incubi, si sveglia spesso o non riesce proprio ad addormentarsi, con conseguenze sul piano dell’attenzione e dell’umore; ha modificato il modo di alimentarsi, mangia meno o più di prima.
PROBLEMI SCOLASTICI. Quando si è vittima di cyberbullismo la scuola non è più al primo posto, c’è il proprio disagio che distrae, che ruba del tempo. Possono esserci per questo problemi di attenzione e concentrazione, calo nel rendimento scolastico, anche se non drastico e preoccupante. Di frequente lamenta mal di testa, mal di pancia o si ammala più spesso. Tante volte le malattie sono inventate o esagerate, sono richieste di aiuto e spazi che cercano per prendere fiato, per non affrontare per qualche ora i problemi con i cyberbulli. Non sono partecipi alle attività scolastiche, fanno i lavori da soli, non in gruppo e non hanno sostegno e supporto quando sono assenti.
CAMBIA ATTEGGIAMENTO NEI CONFRONTI DELLA TECNOLOGIA. Trascorre meno tempo davanti agli schermi, come se temesse di trovare brutte sorprese, oppure inizia a passarci più ore, per tenere sotto controllo quello che accade. Può anche cancellare alcuni suoi profili sui social network. Possono anche essere più attenti al cellulare, più ansiosi, si alza il livello di controllo e di chiusura, si può osservare un cambiamento nelle modalità di utilizzo. Cambia umore quando riceve le notifiche e può modificare lo sguardo e l’espressione del volto quando sta sullo smartphone o gli arriva qualche messaggio.
Per considerarli dei campanelli di allarme è necessario che ci sia più di un cambiamento e una certa sistematicità nel modo di agire del figlio e di relazionarsi agli altri, altrimenti possono trattarsi di comportamenti singoli o episodici.
genitori figli esame
COME COMPORTARSI QUANDO IL FIGLIO RACCONTA DI ESSERE STATO PRESO DI MIRA IN RETE O ESCLUSO DALLE CHAT DI GRUPPO?
8 consigli per i genitori
1. ASCOLTATELO, METTENDOVI NEI SUOI PANNI. Quando un figlio si apre e si confida rispetto a ciò che gli sta accadendo è importante che il suo racconto venga ascoltato in tutti i dettagli, senza interromperlo o parlargli sopra. Solo in questo modo, sarete in grado di comprendere tutte le sfaccettature e le dinamiche che si sono instaurate in rete e la gravità della situazione che sta subendo. Non ha bisogno di consigli e soluzioni nell’immediato ma spazio in cui sentirsi compreso e riconosciuto nel suo problema.
2. NON SOTTOVALUTATE. Spesso si fa l’errore di pensare che siano solo ragazzate o prese in giro fatte da ragazzi maleducati. Ricordatevi che le azioni in rete sono amplificate, sono molto più invasive del bullismo tradizionale, violano l’intimità e la privacy e, anche se un ragazzo non lo fa vedere apertamente, in realtà soffre e prova un dolore immenso: non ci si deve mai fermare alle apparenze e si deve approfondire per vedere cosa si nasconde sotto.
3. NO ALLE REAZIONI ECCESSIVE. Dovete farlo parlare, evitando di avere reazioni esagerate di rabbia o di allarme che andrebbero solo a sovraccaricarlo ulteriormente, senza farlo sentire realmente protetto e al sicuro. Non agite di impulso, magari prendendo il suo smartphone e scrivendo al posto suo nella chat o sui social per cercare di difenderlo. In questo modo, andrete solo a peggiorare la situazione, mettendolo in una posizione di ulteriore umiliazione: dovete fargli capire che voi siete lì e che c’è una via d’uscita.
4. NON FATELO SENTIRE IN COLPA. Dovete cercare di porgli delle domande, senza andare in ansia, per capire da quando va avanti e tutto quello che ha subìto, senza accusarlo “Perché lo hai provocato?”, “Perché ti sei fidato?”, oppure facendolo sentire in colpa “Perché non me lo hai detto prima?”. In quel momento, vostro figlio ha solo bisogno di voi, del vostro sostegno, quindi, andate oltre e cercate di rassicurarlo facendogli capire che ora ci siete voi e che la situazione si può risolvere.
5. NON DEMONIZZATE LA TECNOLOGIA. La soluzione sicuramente non è quella di allontanare i figli dalla tecnologia, facendoli sentire ancora più “diversi” e isolati. È necessario che i genitori si informino sulle trappole della rete, che riescano a sfruttare le potenzialità di questi strumenti, senza lasciare i figli da soli a navigare, monitorando le loro attività online e, soprattutto, educandoli ad un uso corretto e consapevole che li possa difendere da certi pericoli.
6. RACCOGLIERE LE TRACCE DEL CYBERBULLISMO. Dovete spiegare ai figli di non cancellare le tracce sui social o nelle chat, di non rispondere sullo stesso livello dei cyberbulli, che sono proprio alla ricerca di reazioni, e di mettervi al corrente su ciò che accade, in modo tale che possiate intervenire subito. Se il problema è legato alla diffusione di materiale intimo, al furto di identità o all’essere denigrati all’interno di un social network, attivate immediatamente le procedure di segnalazione e contattate il centro sicurezza. Se non si riesce ad arginare il problema, rivolgetevi al Commissariato di Polizia online. E’ importante non cancellare i messaggi, i post o il materiale che si trova in rete per avere delle prove da poter mostrare.
7. AFFRONTATE CON LUI LA PAURA DI USCIRE O DI ANDARE A SCUOLA. I bambini e gli adolescenti, quando subiscono esclusioni e attacchi in rete, spesso non trovano più il piacere neanche di uscire, di incontrare coetanei e di andare a scuola. Sono completamente invasi dalle ansie e dalle paure e non si sentono al sicuro neanche a casa, visto che gli attacchi possono continuare in rete. Dovete rassicurarli sul fatto che c’è una soluzione, non bisogna mai perdere le speranze, si può uscire da tutto questo e che state facendo il possibile per risolvere il problema nel più breve tempo possibile.
8. AIUTATELO A RITROVARE FIDUCIA IN SЀ E NEGLI ALTRI. Le vittime di cyberbullismo spesso non sanno come reagire e possono perdere fiducia nelle loro capacità, così come la voglia di sorridere e a volte anche di vivere. Dopo quello che hanno subìto, magari anche dagli amici o dai compagni di scuola, per loro è difficile credere ancora negli altri. E’ importante non permettere che vostro figlio si richiuda completamente nel suo mondo, facendogli capire che altrimenti sarebbe come darla vinta a chi si diverte a farlo soffrire: non tutti sono cattivi, ci sono anche tanti ragazzi buoni e positivi, su cui poter contare.

Solitamente si dà molto spazio alle vittime di cyberbullismo, mentre è anche tanto importante riuscire a  individuare precocemente i cyberbulli riconoscendo i segnali, i comportamenti e i tratti di personalità per poter intervenire tempestivamente e con efficacia.
rabbia adolescente
QUALI SONO I SEGNALI PER RICONOSCERE SE IL PROPRIO FIGLIO È UN CYBERBULLO?
·  Agisce spesso scherzi di cattivo gusto e condivide materiale forte, al limite, con contenuti di scherzi di cattivo gusto, violenti o di prese in giro e maleducati. Può essere più volte richiamato per il suo comportamento, per i suoi atteggiamenti o giochi anche pesanti, magari rivolti a parenti, amici, fratelli o animali. Anche se l’altro ci rimane male, si diverte e non prova alcun un senso di colpa e quando viene ripreso non capisce fino in fondo il senso del richiamo.
· Usa termini offensivi e dispregiativi, magari mentre sta usando lo smartphone o il pc o sta raccontando episodi che gli accadono, facendo anche battute pesanti per esempio sul peso, sull’orientamento sessuale, sui modi di vestire, tendenzialmente rivolte a persone che definisce “sfigate”: non sembra preoccuparsi del fatto che le sue parole possano ferire gli altri.
· Fa un uso eccessivo della tecnologia, sta sempre con il telefono in mano o utilizza tablet e pc a tutte le ore, ha diversi profili sui social network ed è reticente a mostrarvi le sue attività online. Tende a frequentare il solito gruppetto, con cui interagisce anche nelle chat e sui social, dove potrebbero rinforzarsi certi comportamenti. Può passare ore a giocare a videogiochi o si diverte a vedere video di determinati youtuber o ha contenuti particolari sui social media.
· Ha un modo di comunicare evasivo, con frasi come “sì, ora lo faccio”, “sì, sì hai ragione” ma poi non ascolta e non fa quello che gli viene suggerito, oppure risponde in modo aggressivo, volgare e strafottente, anche nei confronti dei genitori.
· Può mettere in atto altri comportamenti a rischio, come ad esempio fumare, bere alcolici, assumere sostanze, guidare con imprudenza o negligenza.
· Ha difficoltà a rispettare le regole, non riesce a non oltrepassare i confini, tende a ribellarsi, a fare come vuole e a pretendere ogni cosa.
· Ha problemi a scuola, a volte non solo nel rendimento, ma soprattutto legati alla condotta, ad esempio può rispondere agli insegnanti, essere ripreso per il suo atteggiamento in classe, prende spesso note o viene mandato dal Dirigente Scolastico.
· Tende ad alzare le mani, anche quando gioca, ad esempio con i fratelli o le sorelle, spesso provoca e si sente legittimato nei suoi comportamenti.
· Talvolta cerca di sottomettere anche i genitori o i fratelli, si impone, non lascia spazio agli altri, usa il “voglio quello, voglio quell’altro” e s’impunta se non lo ottiene e può arrivare anche ai ricatti e alle minacce per cercare di ottenere ciò che vuole.
Non dimenticate che anche le ragazze si comportano molto di frequente da cyberbulle!
COME COMPORTARSI QUANDO SI SCOPRE CHE IL PROPRIO FIGLIO È UN CYBERBULLO?
10 consigli per i genitori
1. NON ABBIATE PAURA DI VEDERE LA REALTÀ DELLE COSE. Spesso i genitori si giustificano con frasi del tipo: “non può essere mio figlio”, “non farebbe mai queste cose”, “stanno esagerando”. Non fate l’errore di attaccare la scuola o gli altri ragazzi, cercando di difendere vostro figlio a tutti i costi, colpevolizzando gli altri: bisogna assumersi la responsabilità da genitore e intervenire altrimenti non si fa altro che deresponsabilizzarlo.
2. NON FATEVI STRUMENTALIZZARE. I cyberbulli sono spesso intelligenti, furbi e sono in grado di manipolare gli altri, facendo credere qualcosa che in realtà non è: tendono a negare, cancellano le tracce sui dispositivi elettronici e sminuiscono i loro comportamenti, trovando giustificazioni e dando la colpa agli altri. Non sono consapevoli delle conseguenze delle loro azioni e non vedono il punto di vista dell’altro. Per questo, non dovete fermarvi alle apparenze e ai racconti di vostro figlio, ma andare oltre e scavare nel profondo della situazione, per capire cosa non vi sta dicendo e cosa c’è realmente sotto.
3. NON GIUSTIFICATE I SUOI COMPORTAMENTI. Se giustificate vostro figlio, state sminuendo le sue condotte pericolose che andranno solo a rinforzarsi, insieme alla sua onnipotenza, visto che si sente spalleggiato anche dal genitore. Bisogna cercare di capire cosa lo porta a mettere in atto certe azioni e intervenire per arginarle, così che non incorra anche in sanzioni, sospensioni, fino alle denunce per reato.
4. NON SMINUITE E NON RESTATE A GUARDARE. Attenzione a non sottovalutare, pronunciando frasi come “devono cavarsela da soli” oppure “se l’altro non è in grado di difendersi è un problema suo”. Ricordatevi che certe sopraffazioni non si possono considerate “ragazzate” perché devastano la psiche di una vittima e, in alcuni casi, possono portare anche al suicidio. Bisogna recuperare il proprio ruolo genitoriale di guida educativa perché se si fa crescere un figlio, facendogli credere che vince il più forte, è anche normale che diventi un prepotente o si senta rafforzato in questo dal genitore.
5. NON RISPONDETE ALLA VIOLENZA CON LA VIOLENZA. Picchiarlo non è sicuramente un intervento efficace, perché la prenderebbe come una sfida in un escalation di aggressività continua. Cercate piuttosto di capire cosa potete cambiare nella relazione con lui, cosa è mancato, cosa potete dargli oggi e anche se è anche il caso di farlo seguire da uno specialista, sebbene sia molto difficile perché non troverebbe una motivazione per andarci, visto che non riconosce di avere un problema, anzi pensa che glielo abbiano causato gli altri.
6. INSEGNATEGLI A PRENDERE CONSAPEVOLEZZA DELLA GRAVITÀ DELLE SUE AZIONI. Il cyberbullo è un ragazzo o una ragazza che non riconosce l’entità dei suoi comportamenti, cerca sempre di minimizzare dicendo che sta giocando, che è uno scherzo o che l’altro se lo merita. Il genitore deve intervenire e fargli capire che un gioco è diverso da una prevaricazione, in cui ci sono quelli che si divertono e l’altro che subisce e soffre per le continue condivisioni, senza contare che certi comportamenti possono essere reati perseguibili.
7. MONITORATE LE SUE AZIONI IN RETE. Iniziate a controllare quello che fa online, a spiegargli i rischi e le conseguenze dei suoi comportamenti, ciò a cui può andare incontro e gli esiti devastanti che può provocare. Partite da dei casi di cronaca e analizzate con vostro figlio la situazione, facendogli vedere la rapidità della diffusione in rete e quanti danni si possono fare con un click. Fategli capire che certi comportamenti sono un reato e che dall’altra parte rischiano di istigare al suicidio una persona presa di mira.
8. SIATE AUTOREVOLI. Non reagite con insulti o punizioni perché non sortirebbero gli esiti sperati, anzi sarebbero vissuti come un ulteriore frustrazione, un’ingiustizia che lo porterebbe ad accanirsi ancora di più con le vittime. Bisogna essere fermi e diretti, rivolgendosi a lui con tono autorevole e sanzionatorio, mostrando il vostro dissenso: deve capire che non vi può manipolare, che non condividete ciò che fa, che è un comportamento grave e dannoso.
9. SPOGLIATELO DEL SUO RUOLO. Il cyberbullo è in costante ricerca di un ruolo, di riconoscimento e di approvazione. Bisogna spogliarlo del ruolo che si è costruito nel tempo anche grazie al rinforzo, nelle chat e sui social, del gruppo dei sostenitori e fornirgli gli strumenti per interagire con gli altri attraverso un’altra modalità, che non sia quella di sentirsi superiore, di considerare gli altri come sfigati che meritano di essere presi di mira, sanzionando ogni volta questo tipo di atteggiamenti.
10. LAVORATE SUL SENSO DELL’ALTRO. Se vostro figlio è un cyberbullo, significa che sono venuti meno certi aspetti educativi, relativi in particolare al concetto di diversità e di rispetto del prossimo. Si tratta di ragazzi che non hanno il senso dell’altro per cui, si nascondono dietro uno schermo e non si rendono conto che certi comportamenti possono devastare, che dall’altra parte c’è una persona in carne ed ossa con delle emozioni. Dovete, quindi, accompagnarlo e aiutarlo  a sviluppare l’empatia, cioè il mettersi nei panni degli altri, il senso morale e la responsabilità.

di Maura Manca, Psicoterapeuta

venerdì 14 settembre 2018

BULLISMO E CYBERBULLISMO. NATURA DEL FENOMENO, TUTELA LEGISLATIVA E NUMERI UTILI

Il bullismo è un fenomeno sociale, che si sviluppa in vari ambienti, quali la scuola o il luogo di lavoro. All’interno del luogo lavorativo (quindi tra adulti)  viene chiamato MOBBING, perché purtroppo non si limita solo al mondo giovanile. Il mobbing solitamente non ha un obiettivo di scherno, ma  induce il soggetto che subisce questi atti a licenziarsi  dal posto di lavoro. E' una forma di stigmatizzazione sociale perpetrata sul luogo di lavoro. Il bullismo è una violenza perpetua, verbale, fisica o anche online, nell’ultimo caso si tratta di CYBERBULLISMO ed è rivolto verso un soggetto solitamente debole. La volontà di sminuire l’altro per sopraffarlo al fine di emergere a discapito del malcapitato è sempre esistita, ma solo negli ultimi anni ha trovato nuovi mezzi per fare ancora più male, come il web. Il cyberbullismo può diventare ancora più insidioso del bullismo ‘dal vivo’, perché spesso diventa una pubblica diffamazione. I numeri sono allarmanti: nell’ambito scolastico nel 2017 ci sono stati 207 episodi di violenza, di cui il 40% ha dichiarato di averne subite anche online, trascorrendo davanti allo schermo, più di 5 ore. I dati allarmavano già dal 2013-2014, anno in cui l’associazione “Telefono Azzurro” aveva calcolato che su 3.330 consulenze sui problemi dei giovani il 14,6% degli intervenuti afferma di essere stata vittima di bullismo. Nel 2014, secondo l’indagine “Osservatorio adolescenti”, presentata da “Telefono Azzurro”, rivolta ad un campione di 1500 studenti tra gli 11 e i 19 anni, il 34% dei ragazzi hanno affermato di aver subito bullismo. Nel 2014 era emerso che il 50% dei ragazzi tra gli 11 e i 17 anni aveva subito episodi di bullismo dai proprio coetanei.  I metodi utilizzati per opprimere psicologicamente la vittima sono stati:
  • 1,2% insulti
  • 6,3% derisioni
  • 5,1% diffamazioni
  • 4,7% esclusioni
  • 3,8% aggressioni fisiche.
Il fenomeno è aumentato in modo esponenziale nell’anno 2015-2016 le percentuali sono aumentate del 10% circa. Infatti il 59%  degli intervistati dichiara di aver subito atti di bullismo, di cui:
  • Il 48% li ha subiti saltuariamente
  • Il 12% li subisce assiduamente
Il bullismo e il cyberbullismo sono reati dal maggio 2017 quando è entrata in vigore la Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo". Vediamo quali sono le principali novità introdotte dal provvedimento:
  • Definizione di «cyberbullismo»: con questa espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".
  • Obiettivo della legge: il provvedimento intende contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
  • Gestore del sito internet: si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cyberbullismo; non sono considerati gestori gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca.
  • Oscuramento del web: la vittima di cyberbullismo, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.
  • Ruolo della scuola nel contrasto al cyberbullismo: in ogni istituto tra i professori sarà individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside spetterà informare subito le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima e sanzioni e percorsi rieducativi per l'autore. Più in generale, il Miur ha il compito di predisporre linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. Alle iniziative in ambito scolastico collaboreranno anche polizia postale e associazioni territoriali. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo.
  • Ammonimento da parte del questore: è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (artt. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore. A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
  • Piano d'azione e monitoraggio: presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.
L’obiettivo della legge è di contrastare il fenomeno con azioni preventive e perseguire i responsabili in modo da tutelare le vittime. Inoltre, questa legge consente di fare richiesta per la cancellazione dei contenuti di bullismo e dati diffamatori diffusi online che violano la privacy. Quando dopo accurate indagini, un bullo viene accusato, e portato di fronte ad un giudice, quest’ultimo dovrà avvalersi della legge civile e penale per poterlo incriminare. Ciò che va analizzata, oltre al reato in sé, è l’età del bullo: se maggiorenne, risponde in maniera diretta dei crimini commessi, invece se minorenne, va confermata la sua capacità di intendere e di volere e solo in seguito si può procedere penalmente. È positivo che si parli sempre di più di questo fenomeno, anche se andrebbero escogitate migliori strategie per poter arginare il problema.

Questo il testo completo della legge:

LEGGE 29 maggio 2017, n. 71


Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. (17G00085)

(G.U. n.127 del 3-6-2017) 

Vigente al: 18-6-2017 


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1. Finalita' e definizioni

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di eta' nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identita', alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonche' la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o piu' componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della societa' dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

Art. 2. Tutela della dignita' del minore

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonche' ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilita' del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, puo' inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato puo' rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3. Piano di azione integrato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non e' corrisposto alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

3. Il piano di cui al comma 2 e' integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice e' istituito un comitato di monitoraggio al quale e' assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali e' possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalita' disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non e' corrisposto alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresi', le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonche' degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attivita' svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui al comma 1.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, e' autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4. Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

1. Per l'attuazione delle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonche' di ex studenti che abbiano gia' operato all'interno dell'istituto scolastico in attivita' di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonche' delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture - Uffici territoriali del Governo, gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonche' associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalita' al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attivita' di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entita' dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.

5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attivita' progettuali aventi carattere di continuita' tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.

6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalita' della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonche' a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attivita' riparatorie o di utilita' sociale, i minori artefici di tali condotte.

Art. 5. Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilita' genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.

2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilita' di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravita' degli atti compiuti.

Art. 6. Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48

1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione e' pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attivita' di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7. Ammonimento

1. Fino a quando non e' proposta querela o non e' presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di eta' superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, e' applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilita' genitoriale.

3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore eta'.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 maggio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri 

Visto, il Guardasigilli: Orlando



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IL BULLISMO UN FENOMENO IN CRESCITA

Il fenomeno del bullismo fa registrare ogni giorno casi nuovi e allarmanti in Italia. Ma, contrariamente a ciò che il termine "bullismo" evoca (da bullo: ragazzino sfrontato e violento), il fenomeno non riguarda solo i giovani e gli adolescenti, ma anche agli adulti. Il fenomeno infatti presenta diverse declinazioni: tra studenti, da parte di studenti a danno dei professori, da parte di genitori a danno dei professori, e perfino da parte di genitori a danno di altri studenti. Il caso che ha creato più scalpore è stato quello di un istituto tecnico commerciale di Lucca, dove alcuni studenti hanno ripetutamente minacciato e intimidito un professore di 64 anni, usando violenza verbale, mimando di colpirlo con un casco integrale da motociclista e impilando i cestini della spazzatura sulla cattedra. L’episodio è andato ad aggiungersi a numerosi altri di segno simile a cui è stata data crescente attenzione da parte dei media negli ultimi mesi, come quello della professoressa ferita da uno studente con un coltello in provincia di Caserta, o la professoressa disabile "legata e presa a calci" ad Alessandria. La moltiplicazione delle segnalazioni di questo genere ha creato un clima da allarme sociale, al punto che l’associazione Professione Insegnante ha deciso di lanciare una petizione su change.org indirizzata al presidente Mattarella e al Ministero dell’Istruzione, per chiedere “una legge contro la violenza sugli insegnanti,” mentre l’associazione Presidi Lazio organizza un corso apposito per preparare i docenti a gestire casi di bullismo. Ma, a parte le punizioni esemplari come la bocciatura, andata così per gli studenti di Lucca protagonisti dei video circolati su internet: in sei sono stati indagati e perquisiti per concorso nei reati di violenza privata, minacce e tentato furto del tablet con il registro elettronico,  la sensazione è che portare casi del genere all'attenzione dei media, si rischia di rendere "virale" la piaga del bullismo attraverso la pubblicazione di video shock innescando pericolosi casi di emulazione. Di certo, è che un ecosistema informativo basato su dinamiche tossiche di questo tipo non favorisce un serio dibattito pubblico su un fenomeno complesso e delicato. Secondo gli ultimi dati Istat, gli studenti liceali che dichiaravano di aver subito ripetutamente comportamenti offensivi o violenti erano allora il 19,4%, contro il 18,1% degli istituti professionali e il 16% degli istituti tecnici. I fatti di bullismo risultano più frequenti al Nord che al Sud e nelle isole. La distribuzione pressoché paritetica tra le diverse tipologie di istituto superiore va nella stessa direzione: il bullismo è un fenomeno che travalica le differenze di classe. Sulla base di questi dati, i giornali titolavano “allarme bullismo” già nel 2016, ma non sono tanto diversi da quelli di una ricerca effettuata nel 2001 tra le scuole superiori della Provincia di Trento, in cui il 33% degli intervistati dichiarava di essere vittima ricorrente di bullismo. La prima a prendere in considerazione gli atti di violenza di studenti nei confronti degli insegnanti è una ricerca del 2008, in cui la percentuale di docenti vittima di violenze risulta oscillare tra il 3 e il 5%: ogni dichiarazione della presunta escalation negli ultimi anni deve necessariamente partire da questi dati, e dimostrare che siano andati peggiorando. Questo non significa, ovviamente, negare l’esistenza del fenomeno o minimizzarlo, ma pretendere che una discussione seria parta da una base solida e non dal sentito dire o dal sensazionalismo giornalistico, vada ad affrontare le cause reali del problema — che sono inevitabilmente complesse e non riducibili a un solo fattore — e soprattutto coinvolga gli attori interessati (studenti, insegnanti, genitori). Soprattutto i genitori, la cui figura educativa di riferimento è andata sempre sfumandosi nel tempo, permettendo lo sfociare di questi atti violenti che poco hanno a che fare con le differenze sociali, ma molto con storie di disagio familiare. Un sottobosco ancora poco esplorato.

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