venerdì 14 settembre 2018

PER IL MOBBING VA DIMOSTRATO L'INTENTO PERSECUTORIO

Con la sentenza 1444/2011 il Tar per la Campania, sezione VII, aveva respinto il ricorso con in quale un dipendente del ministero della Giustizia ha chiesto l’accertamento del diritto al risarcimento del danno professionale, economico, biologico ed esistenziale patito per effetto della condotta vessatoria dell’amministrazione (mobbing) con conseguente condanna dell’amministrazione stessa al pagamento di una congrua somma per la lesione subita.
Il giudice di prime cure ha però ritenuto che gli episodi di conflitto fra il ricorrente e l’amministrazione penitenziaria, neppure se complessivamente considerati, non hanno consentito di individuare un disegno unitariamente persecutorio e discriminante.
Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto appello sottolineando, tra le altre cose, che una lesione permanente della sua integrità psico-fisica avrebbe configurato in capo all’amministrazione resistente un cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

La decisione di Palazzo Spada
Il Consiglio di Stato sezione IV con la sentenza n. 4509/2016, respingendo l’appello ha evidenziato che ai fini della configurabilità della condotta lesiva da mobbing, va accertata la presenza di una pluralità di elementi costitutivi, dati in particolare:
a) dalla molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente secondo un disegno vessatorio;
b) dall’evento lesivo della salute psicofisica del dipendente;
c) dal nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore;
d) dalla prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio unificante i singoli fatti lesivi, che rappresenta elemento costitutivo della fattispecie.
Per il Collegio la sussistenza di condotte cosiddette mobbizzanti deve essere qualificata dall’accertamento di precipue finalità persecutorie o discriminatorie, poiché proprio l’elemento soggettivo finalistico consente di cogliere in uno o più provvedimenti e comportamenti, o anche in una sequenza frammista di provvedimenti e comportamenti, quel disegno unitario teso alla dequalificazione, svalutazione o emarginazione del lavoratore pubblico dal contesto organizzativo nel quale è inserito che è imprescindibile ai fini della configurazione del mobbing.

Le conclusioni del Collegio
Sul punto i giudici di Palazzo Spada rilevano che un singolo atto illegittimo o anche più atti illegittimi di gestione del rapporto in danno del lavoratore, non sono, di per sé soli, sintomatici della presenza di un comportamento mobbizzante.
Nel caso in esame, conclude il Collegio, il ricorrente non ha peraltro replicato all’argomento principale posto a base della decisione impugnata, nel senso che non ha assolto all’onere di dimostrare l’esistenza di quell’intento persecutorio, unificante i singoli eventi, che solo potrebbe giustificare l’accoglimento della domanda sotto il profilo del preteso mobbing, mancando dunque, nella specie, la stessa condotta illecita ascrivibile all’amministrazione intimata.

FONTE IL SOLE 24 ORE

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