martedì 28 maggio 2019

Avvelenamento da idrocarburi

L'AVVELENAMENTO DA IDROCARBURI RAVVISA LA FATTISPECIE DI DANNO ALLA SALUTE. VEDI QUI:

https://verainformazionerealtime.blogspot.com/2019/05/il-danno-alla-salute.html


Sniffare colla o ingoiare benzina, diluenti per vernici, alcuni prodotti detergenti o cherosene provoca avvelenamento da idrocarburi.



Ingoiare o inalare idrocarburi può provocare irritazione dei polmoni, con tosse, soffocamento, respiro affannoso e problemi neurologici.



Sniffare o respirare fumi può causare battito cardiaco irregolare, frequenza cardiaca accelerata o morte improvvisa, specie in seguito a sforzo fisico o stress.



La diagnosi si basa sulla descrizione degli eventi e sul caratteristico odore di petrolio nell’alito e negli indumenti del soggetto; talvolta si esegue anche una radiografia.

Il trattamento consiste nel rimuovere gli indumenti contaminati, lavare la cute e somministrare ossigeno e antibiotici a persone con problemi di respirazione o polmonite.

Derivati del petrolio, prodotti per la pulizia e collanti contengono idrocarburi (sostanze composte in gran parte da idrogeno e carbonio). Molti bambini di età inferiore ai 5 anni si avvelenano ingerendo derivati del petrolio, come benzina, cherosene e diluenti per vernici, ma la maggior parte di essi guarisce. A maggiore rischio sono gli adolescenti che inalano volontariamente i fumi di colle, vernici, solventi, detergenti spray, benzina o fluorocarburi utilizzati come refrigeranti o propellenti negli aerosol allo scopo di stordirsi, un tipo di abuso di sostanze definito “huffing” (inalazione diretta da uno straccio spruzzato o imbevuto della sostanza), “bagging” (aspirazione da buste di carta o di plastica), sniffare, sniffare colla o abuso di sostanze volatili. Questo tipo di inalazione può indurre un’anomalia letale del battito cardiaco o un arresto cardiocircolatorio, specialmente dopo uno sforzo o uno stress. L’inalazione ripetuta di toluene (un componente di alcuni di tali prodotti) può danneggiare parti del cervello. Alcuni idrocarburi contengono anche additivi tossici, come il metanolo o il piombo.


Gli idrocarburi ingeriti causano tosse e soffocamento, che consentono alla sostanza di penetrare nelle vie aeree e irritare i polmoni, determinando una condizione già di per sé seria (polmonite chimica), che può determinare una pneumopatia grave. L’interessamento polmonare dovuto a inalazione di idrocarburi leggeri e non viscosi come l’olio minerale, utilizzato nelle cere per mobili, e altri prodotti compresa la benzina, costituisce un problema notevole. Gli avvelenamenti gravi provocano danni anche a carico di cervello, cuore, midollo osseo e reni. Gli idrocarburi più spessi e meno fluidi come l’olio per le lampade e per i motori difficilmente penetrano nei polmoni ma possono causare irritazione grave e persistente qualora ci riuscissero.

Sapevate che...

Una persona che va su di giri per aver inalato fumi di idrocarburi può morire improvvisamente per irregolarità della frequenza cardiaca letali o arresto cardiaco?

Sintomi

L’ingestione o l’inalazione di idrocarburi in genere provoca tosse e una sensazione di soffocamento. Compare un senso di bruciore nello stomaco e il soggetto può vomitare. In caso di interessamento polmonare, la tosse continua in modo intenso. Il respiro diviene rapido e la cute può diventare bluastra (cianosi) a causa dei bassi livelli di ossigeno nel sangue. I bambini piccoli possono diventare cianotici, trattenere il respiro e tossire in modo persistente. Talvolta il respiro affannoso non si sviluppa per parecchie ore dopo l’entrata degli idrocarburi nei polmoni.


L’ingestione di idrocarburi provoca inoltre sintomi neurologici, come sonnolenza, scarsa coordinazione, stupor o coma e convulsioni.

Diagnosi

Anamnesi di contatto con idrocarburi e odore di petrolio sulla persona

Talvolta radiografia del torace e analisi dei gas nel sangue (emogasanalisi)

L’avvelenamento da idrocarburi viene diagnosticato in base alla descrizione degli eventi e al caratteristico odore di petrolio nell’alito o sugli indumenti del soggetto o in caso di ritrovamento di un contenitore nelle vicinanze. I residui di vernice sulle mani o intorno alla bocca possono indicare che il soggetto ne ha recentemente sniffata. Pneumopatie e polmoniti chimiche vengono diagnosticate mediante una radiografia del torace e misurando il livello di ossigeno nel sangue ( Emogasanalisi arteriosa (ABG)). Se si sospetta un danno cerebrale, si effettua solitamente una risonanza magnetica per immagini (RMI).

Avvelenamento da idrocarburi


A volte ricovero ospedaliero per la somministrazione di ossigeno supplementare o ventilazione meccanica.

Il trattamento dell’avvelenamento prevede la rimozione degli indumenti contaminati e il lavaggio accurato della cute. Se il soggetto non presenta più tosse e senso di soffocamento, specialmente se l’ingestione è stata limitata e accidentale, è possibile effettuare un trattamento a domicilio. Tali questioni devono essere discusse con un medico di un centro antiveleni.

Il medico evita lo svuotamento dello stomaco della persona poiché ciò potrebbe causare l’ingresso di idrocarburi liquidi nei polmoni. I soggetti con problemi di respirazione devono essere ricoverati. In caso di pneumopatia o polmonite chimica, il trattamento ospedaliero comprende la somministrazione di ossigeno nonché, se le condizioni sono gravi, la ventilazione meccanica. Gli antibiotici vengono somministrati in caso di polmonite. La guarigione dalla polmonite di solito impiega circa una settimana, ma può prolungarsi se sono penetrati nei polmoni idrocarburi spessi, della consistenza di uno sciroppo, come l’olio per le lampade o per il motore.

IL DANNO ESISTENZIALE. QUANDO E' RAVVISABILE?

ESISTE TUTTA UNA CASISTICA DI FATTISPECIE NELLE QUALI E' RAVVISABILE UN DIRITTO AL RISARCIMENTO PER DANNO ESISTENZIALE: UNA CATEGORIA MOLTO VARIEGATA, MA DISTINTA DAL DANNO BIOLOGICO. TANTE PERSONE LAMENTANO E SUBISCONO OGNI GIORNO SOPRUSI DI OGNI SORTA: DAL VICINO DI CASA, IN FAMIGLIA, SUL LAVORO ECC...SENZA SAPERE CHE LA CONDOTTA LESIVA ALTRUI PUO' INQUADRARSI NELLA FATTISPECIE DI "DANNO ESISTENZIALE" E DARE DIRITTO AD UN RISARCIMENTO. E' BENE INFORMARSI E SAPERE COSA FARE. 

Danno esistenziale: è qualsiasi lesione che va ad intaccare un qualsiasi valore di rango costituzionale, compromettendo la completa realizzazione della persona: ne sono esempi, la lesione della serenità familiare, o del godimento di un ambiente salubre. Si distingue dal danno biologico perché non presuppone una lesione fisica, e dal danno morale perché non costituisce una sofferenza di tipo soggettivo. I confini di questa categoria sono ancora labili e in via di definizione, va a ricomprendere delle tipologie di danno riconosciute dalla giurisprudenza quali, ad esempio, il danno da morte del congiunto, il danno estetico, il danno alla vita sessuale, ecc.





Il danno esistenziale: nozione

Il danno esistenziale è definibile come il danno arrecato all’esistenza, cioè quel danno che si traduce in un peggioramento della qualità della vita, pur non essendo inquadrabile nel danno alla salute.

Lo si è definito anche come “il danno alle attività realizzatrici della persona umana”, “il perturbamento dell’agenda quotidiana”, “la rinuncia forzata ad occasioni felici”; è quindi la lesione alla possibilità di accedere a tutti gli intrattenimenti e a quelle attività tipiche che realizzano la persona umana, fatta eccezione per le attività illecite o immorali.

In generale si tratta di tutti quei danni che non possono essere considerati danni alla salute, perché non si traducono in una lesione psicofisica e tuttavia incidono su valori fondamentali dell’esistenza di un individuo.

A partire dal 2000, le Corti hanno ampliato sempre di più il tipo di possibili danni risarcibili, nel senso che spesso sono stati risarciti danni che un tempo sarebbero stati impensabili, a meno di non essere classificate come danno morale.

Alcune sentenze erano anche abbastanza curiose perché risarcivano improbabili danni alla salute, come ad es.:
la gravidanza indesiderata procurata ad una paziente che voleva subire un intervento di sterilizzazione (Trib. Milano, 20-10-1997). Si tratta, ad avviso del Tribunale, della lesione del diritto assoluto ad una procreazione cosciente e responsabile che trova il suo referente nell’articolo 13 della Costituzione (anche se i parametri del risarcimento vengono misteriosamente individuati in quelli utilizzabili nella lesione del diritto all’immagine e alla reputazione, nonché nel danno morale conseguente alla perdita di congiunti o lesioni gravissime); il pregiudizio subito dalla vedova e dal figlio del defunto, pregiudizio ravvisato non in un danno alla salute, ma nella “modificazione peggiorativa della qualità della vita, essendo venuto meno quel fascio di relazioni umane identificatesi nella stessa posizione di moglie e figlio e, come tale, arricchito di quegli stessi contenuti specifici che si ricollegano alla detta qualità” (Trib. Napoli, 28-12-1995);
il danno subito dagli abitanti di una determinata zona a seguito della fuoriuscita di diossina da una fabbrica, ravvisabile ancora una volta non in un danno alla salute, ma nel pregiudizio corrispondente alla “sottoposizione sostanzialmente coattiva a continui controlli medici, al temuto (ma non verificatosi) allontanamento coattivo dalla propria abitazione ed all’alterazione delle normali condizioni di vita e di rapporto con l’ambiente esterno” (Trib. Milano, 11-7-1999);
il danno subito da un lavoratore licenziato ingiustamente, consistente non in un danno psichico o patrimoniale, ma nella “violazione della dignità umana, direttamente risarcibile prescindendo da una effettiva diminuzione patrimoniale del soggetto leso o dalla esistenza di un danno morale” (Pret. Ferrara, 25-11-1993);
il danno procurato al coniuge consistente nell’impossibilità di avere rapporti sessuali (Cass. 6607/1986); il danno cagionato ad una persona anziana a seguito dell’uccisione del gatto, ravvisabile nell’aritmia cardiaca e nell’angoscia in cui la vecchietta versava a seguito della morte (Conc. Udine, 9-3-1995).

E’ chiaro, cioè, che i giudici talvolta facevano dei veri e propri voli pindarici per poter risarcire civilmente poste di danno che altrimenti sarebbero state irrisarcibili: questi erano infatti danni morali, non risarcibili in sede civile, ma che i giudici “riqualificavano” come danno alla salute rendendoli così risarcibili a aggirando ancora una volta l’articolo 2059 c.c.

E’ palese ad esempio che il danno da gravidanza indesiderata non è un danno alla salute, in quanto non può una gravidanza essere considerata una “malattia”; qui i giudici hanno voluto risarcire un vero e proprio danno morale, o quantomeno un peggioramento della qualità della vita. Ma il peggioramento della qualità della vita è cosa ben diversa dal danno alla salute.

Stesso discorso va fatto per il danno da uccisione del gatto, o il danno derivante dall’impossibilità di avere rapporti sessuali. Solo con uno sforzo logico e verbale può affermarsi che tali danni sono danni alla salute. La verità è che in queste fattispecie il giudice ravvisava un vero e proprio danno esistenziale.

Comincia così, a partire dalla fine degli anni '90, grazie a Paolo Cendon, la diffusione e lo studio del concetto di danno esistenziale. Si mette in luce cioè che la figura del danno alla salute è troppo ristretta per risarcire danni che la coscienza sociale è pronta per veder riconosciuti e tutelati, si mette in luce altresì che i giudici spesso risarciscono danni che solo impropriamente vengono definiti “alla salute”. Ciò che la coscienza sociale reclama, e che i giudici riconoscono, è la risarcibilità del danno consistente nel peggioramento della qualità della vita, indipendentemente dai suoi riflessi sulla “salute” dell’individuo. 

Il dibattito sul danno esistenziale in dottrina

A partire dal suo nascere la figura ha scatenato un acceso dibattito, tuttora in corso in dottrina, tra detrattori e sostenitori della figura.

Le critiche

Le critiche mosse alla figura del danno esistenziale, sono, in pratica, quelle mosse a qualsiasi nuova figura di danno si affacci nell’ordinamento; le stesse che furono mosse alla figura della lesione del credito, nel momento in cui dottrina e giurisprudenza cominciarono a delinearne i contorni, al danno alla salute, alla lesione dell’interesse legittimo e così via, riassumibili come segue:
impossibilità di rinvenire nella legge una simile categoria di danno;
violazione dell’articolo 2059 c.c.;
indeterminatezza e disomogeneità della voci che il danno esistenziale abbraccerebbe, sì che sarebbe impossibile ricondurle ad unità;
estrema soggettività del danno, ciò che rimetterebbe in ultima analisi la sua esistenza e quantificazione al dato soggettivo della sua percezione da parte dell’interessato;
aggravio derivante dall’introduzione nel sistema di una nuova categoria di danno risarcibile; in altre parole taluno sostiene che il danno esistenziale potrebbe scoraggiare il potenziale danneggiante dall’intraprendere determinate attività; infatti introducendo nell’ordinamento una nuova figura di danno molti soggetti (medici, industriali ecc.) potrebbero evitare di intraprendere la loro attività, nel timore di essere sommersi da una marea di richieste di risarcimento e di essere costretti a risarcire una pletora di danni.

L’orientamento favorevole

A queste obiezioni si è data, in primo luogo, la risposta che si può dare a tutti cultori della tipicità dell’illecito: che tale tipicità non esiste perché nella legge non esiste un elenco di danno risarcibili, e le maglie offerte dalle norme costituzionali sono troppo larghe per poterne desumere una tassatività dei diritti tutelati.

In secondo luogo, il danno esistenziale non è identificabile nel danno morale. Non si viola quindi l’articolo 2059 c.c.. Il danno morale è il danno ravvisabile nelle sofferenze e nel dolore che sono conseguenze dell’illecito; si tratta quindi di un danno intangibile dal punto di vista materiale, impossibile da percepirsi se non da parte di colui che lo subisce. Il danno esistenziale è invece un danno concreto e tangibile: impossibilità di svolgere per sempre un dato hobby o una data attività, impossibilità di godere di alcuni piaceri della vita; si tratta cioè di un danno concreto, tangibile e visibile per chiunque.

Il danno esistenziale, poi, non è indeterminato e disomogeneo: anche la voce danno patrimoniale è una voce astratta che comprende in sé una marea di voci concrete e analogo discorso vale per il danno alla salute, che deve poi essere specificato in una serie di singole voci concrete (rottura di un arto, perdita di un senso, perdita della funzionalità di un organo ecc.). Anzi si è detto che la categoria del danno esistenziale sarebbe idonea a costituire il momento unificante di una serie di voci per ora isolate e frammentarie (danno alla vita di relazione, danno estetico ecc.).

Quanto alla soggettività del danno, la critica non è pertinente; ci si dimentica, infatti, che la risarcibilità è comunque subordinata agli stessi parametri e limiti cui è subordinato ogni danno (nesso di causalità, prova di esso). Anche un danno alla salute non è identico per qualunque soggetto, e un danno patrimoniale (ad esempio la distruzione dell’automobile) ha conseguenze diverse a seconda del danneggiato.

Infine, quanto all’ultima obiezione (l’aggravio del sistema e l’aggravio sul cittadino, soggetto alla possibilità di risarcire le più improbabili voci di danno), si tratta di un argomento che è stato utilizzato ogniqualvolta si affacciava nell’ordinamento una nuova figura di danno e che è sempre stato smentito dai fatti; l’introduzione della figura della lesione del credito non ha portato come conseguenza la rinuncia ad intraprendere attività economiche o professionali e l’introduzione del danno alla salute non ha diminuito il numero delle imprese, dei medici, o di auto circolanti (eventualmente ha solo spinto alcune categorie di soggetti ed assicurarsi).

Infine, molti autori e alcune sentenze hanno cominciato, nei primi anni del terzo millennio, a sottolineare un dato importantissimo: l’articolo 2059 c.c. non dice che il danno non patrimoniale si risarcisce solo nei casi di reato, ma più esattamente dice che si risarcisce solo “nei casi previsti dalla legge”. Ora, se ancora una volta per legge si intende anche la Costituzione ne risulta una lettura del sistema molto diversa dal passato: il danno esistenziale è risarcibile tutte le volte che venga in rilievo la lesione di un interesse protetto dalla Costituzione (Cass. 8828/2003).

Non solo. Ma occorre tenere presente che anche la legge, già da tempo, conosce la figura del danno esistenziale, anche se sotto nome diverso: il risarcimento per lite temeraria ex articolo 96 c.p.c., ad es., altro non è che il risarcimento dovuto alla parte vincente per essere stata coinvolta in una vicenda giudiziaria inutile, tenendo presente lo stress che causa il dover prendere parte ad un processo; e analogo discorso va fatto per il danno da ingiusta detenzione.

La giurisprudenza: le tappe del cammino

segue: la trilogia del 2003 e il sistema bipolare

Dopo i primi anni di dibattito nel 2003 la Cassazione raggiungono un primo punto fermo con le sentenze 8827 e 8828 del 2003, seguite dalla sentenza 233 del 2003 della Corte Costituzionale.

Con queste tre sentenze venne affermato il principio della risarcibilità del danno esistenziale.

Alcuni interpreti le definiscono rivoluzionarie e si viene ad affermare il principio del cosiddetto sistema “bipolare” del risarcimento del danno alla persona.

In realtà il punto fermo è solo apparente perché dal punto di vista della natura giuridica i giudici avevano inquadrato il danno esistenziale in modo abbastanza sfuggente da permettere, in tutte le successive sentenze, la stessa altalena e la stessa incertezza interpretativa che avevano caratterizzato la figura negli anni precedenti.

La Cassazione infatti, in sintesi, ha stabilito i seguenti punti:
il danno esistenziale è risarcibile civilmente, in quanto il diritto ad un’ esistenza serena è un diritto inalienabile del singolo individuo;
il danno esistenziale rientra nella categoria del danno non patrimoniale, ovverosia nella figura disciplinata dall’articolo 2059 c.c.
il danno esistenziale non viene risarcito solo in caso di reato, perché ciò significherebbe andare contro i principi costituzionali che tutelano i diritti fondamentali dell’individuo;
non ogni danno esistenziale può essere risarcito, ma solo quello che attiene a diritti costituzionalmente garantiti. Ecco il motivo per cui si parla di sistema bipolare: secondo i giudici il danno risarcibile è patrimoniale (ed è risarcibile ai sensi dell’articolo 2043 c.c.) o è non patrimoniale (ed è irrisarcibile ai sensi dell’articolo 2059 c.c.). Se però il danno non patrimoniale lede un interesse protetto dalla Costituzione, esso sarà risarcibile anche in sede civile.

In pratica le sentenze, nonostante siano state additate come rivoluzionarie, non hanno rivoluzionato alcunché, perché hanno lasciato irrisolto il problema di distinguere quali interessi devono essere considerati “costituzionalmente garantiti” e quali no. Cioè rimane immutato il dilemma di sempre: in quali casi il danno esistenziale può trovare risarcimento in sede civile, indipendentemente dal reato? Si tratta dello stesso identico problema che esisteva, prima della definitiva consacrazione della figura del danno alla salute, per le figure del danno estetico, alla vita di relazione, ecc… e che persiste oggi, immutato.

segue: gli sviluppi successivi

Le sentenze successive a queste tre appena citate più o meno ripercorrono gli stessi iter argomentativi, talvolta però discostandosene non poco.

Cass. 13546/2006: in questa sentenza i giudici affermano che:
il danno esistenziale è risarcibile autonomamente e non coincide con il danno biologico, ma è risarcibile oltre e indipendentemente da esso;
il danno esistenziale deve essere provato, come tutti i danni, secondo i principi generali del nostro ordinamento, ma talvolta (nel caso di perdita di un parente stretto) il giudice può operare con una presunzione semplice.

Sostanzialmente in linea con la precedente è Cass. 2546/2007, che ha affermato la risarcibilità del danno esistenziale come voce distinta e autonoma rispetto al danno biologico.

Cass. 9510/2007 invece afferma:
l’articolo 2059 c.c. pone un principio di tassatività e tipicità delle ipotesi di danno risarcibile (dice infatti la norma che il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge);
proprio per questo non può formare oggetto di tutela una generica figura di danno esistenziale, a meno che non si tratti di singole figure previste dalla legge; in pratica con questa affermazione la Corte sembra quasi propendere per una risposta negativa all’ammissibilità della figura;
il danno esistenziale coincide con il danno estetico e il danno alla vita di relazione, e non può essere ammesso a meno di non creare duplicazioni risarcitorie. In pratica questa sentenza sembra smentire sia quanto detto nella trilogia del 2003, sia nella precedente sentenza 13546/2006.

segue: conclusioni sul danno esistenziale fino al 2008

Una volta che si abbia presente che la categoria del danno esistenziale ha raccolto al suo interno alcune “voci” che prima erano liquidate come danno morale (nell’ipotesi in cui ci fosse un reato) o come danno alla salute (quando non c’era un reato) è chiaro il motivo per cui la giurisprudenza e la dottrina appaiono così divisi e la sentenze sembrano quasi schizofreniche, affermando un giorno una cosa e un giorno un’altra.

Il punto, infatti, è che quando si deve risarcire una voce di danno (ad esempio un danno estetico, un danno alla vita di relazione, un danno da stress, ecc… ) il giudice si comporta in questo modo:
se c’è reato lo inquadra molto facilmente nel danno morale, e la questione viene liquidata in poche battute e con pochi problemi giuridici;
se non c’è reato il danno verrà inquadrato in due modi:
come danno alla salute, se il giudice è un “antiesistenzialista”;
come danno esistenziale, se il giudice è favorevole alla figura.

Il vero problema del danno esistenziale, dunque, non era se sia risarcibile o meno, perché in realtà esso lo era già da tempo, in quanto le varie voci ricomprese al suo interno erano inquadrate, come sappiamo, sub specie di danno morale o danno alla salute.

Il vero è problema era – e lo è tuttora - quello delle singole figure; cioè ci si dovrebbe di volta in volta domandare se siano risarcibili le singole figure di cui il danno esistenziale si componeva, operando con metodo casistico.

In assenza di categoria del tutto consolidate, l’interprete deve prestare molta attenzione nell’avventurarsi nella giungla delle definizioni, fermo restando che ciò che conta a prescindere dalle sovrapposizioni o dai fraintendimenti, è il risultato finale, ossia il risarcimento di una somma che sia equa nella sua globalità.

In conclusione: il danno esistenziale è risarcibile. La domanda, o meglio, le domande, sono: è risarcibile il danno da vacanza rovinata, il danno subito per non aver potuto vedere i nonni durante le vacanze estive, il danno subito per non poter più andare in moto, il danno da molestie telefoniche, il danno che mi arreca la ditta che mi manda decine di mail inutili (spam) al giorno, il danno per aver fatto la fila inutilmente alle poste?

La cosa importante è capire se queste poste di danno sono risarcibili. A questo punto il loro inquadramento sub specie di danno alla salute, morale o esistenziale, è solo una questione teorica la cui soluzione dipende dalla sensibilità dei giudici e dalla loro formazione giuridica ma che in fondo, al cittadino comune, non interessa più di tanto.

Infine, nel 2008 la Cassazione a Sezioni unite ha fatto il punto sul problema del danno esistenziale, modificando il quadro complessivo. Vediamo di seguirne la linea di pensiero.

segue: le Sezioni unite 26972 del 2008

Nel 2008, con la sentenza n. 26972 la Cassazione a Sezioni unite ha fatto il punto sul problema del danno esistenziale, ridefinendo completamente, per certi versi, tutto il sistema del danno alla persona (v. anche la voce “Danno alla persona”).

La sentenza si segnala per aver puntualizzato anche molteplici aspetti di teoria generale della responsabilità civile, come il problema della tipicità o atipicità dell’illecito e altro ancora. Per questo riteniamo di doverle dedicare un paragrafo a parte, che deve essere preso come una sorta di compendio dei vari aspetti di questa materia.

Necessità di una rilettura dell’espressione “casi previsti dalla legge”

Per lungo tempo l’espressione “nei casi previsti dalla legge”, costituente il punto nevralgico dell’articolo 2059, era stata interpretata unicamente con riferimento all’articolo 185 del codice penale; in sostanza casi previsti dalla legge erano i soli casi di reato.

Secondo la Corte, tale lettura restrittiva era insostenibile, ed essa ha trovato una breccia negli ultimi anni, in particolare dopo le sentenze del 2003 sopra citate. La verità infatti è che i casi previsti dalla legge sono molteplici:
abbiamo innanzitutto diversi casi previsti nella legislazione ordinaria, di danni non patrimoniali risarcibili civilmente (lesione della riservatezza, legge 675/1996; privazione della libertà personale per ingiusta detenzione, articolo 2 legge n. 117/1998; modalità illecite nella raccolta di dati personali, articolo 44 legge n. 286/1998; atti discriminatori per motivi razziali o religiosi, articolo 2 legge 89/2001);
abbiamo, poi, il cosiddetto danno biologico, che negli anni è stato riconosciuto come danno non patrimoniale, che trova il suo più diretto e autorevole riferimento normativo nell’articolo 32 della Costituzione;
si è avuto inoltre un ampliamento delle ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale in favore delle persone giuridiche (sent. 2367/2000);
l’entrata in vigore della Carta Costituzionale, successivamente all’entrata in vigore del codice del 1942, impone inoltre di leggere in chiave moderna il rapporto tra queste norme, e prevedere tra “i casi previsti dalla legge” anche quelli previsti e tutelati dalla costituzione.

In conclusione, a meno di non ritenere incostituzionale l’articolo 2059, sotto le pressanti insistenze di parte delle dottrina e di parte della giurisprudenza si imponeva, da subito, la necessità di rileggerlo in una chiave “costituzionalmente orientata”, ritenendo ammissibile e risarcibile il danno esistenziale.


Il sistema attuale secondo le Sezioni unite. Il sistema bipolare

A questo punto occorre tracciare i confini tra il danno esistenziale e gli altri tipi di danno alla persona.

Il sistema dell’illecito extracontrattuale è stato ben delineato dalle sentenze del 2003 e va ribadito, sia pur con alcune precisazioni.

Il nostro sistema può dirsi bipolare, in quanto ruota attorno a queste due norme (o poli):

a) l’articolo 2043 per il risarcimento del danno patrimoniale;

b) l’articolo 2059 per il risarcimento del danno non patrimoniale.

In base all’articolo 2043 vanno risarciti tutti i danni patrimoniali subiti da un soggetto, senza predeterminazione di legge: il danno patrimoniale è quindi atipico.

In base all’articolo 2059 devono essere risarciti tutti i danni non patrimoniali ma solo se ed in quanto siano previsti dalla legge: il danno non patrimoniale è quindi tipico.

Non esiste però una autonoma categoria di danno esistenziale; il danno non patrimoniale è unico, e non è neanche scomponibile in diverse sottocategorie.

Solo a fini descrittivi, dunque, si parlerà di danno biologico, danno morale, danno esistenziale.

Esistono in conclusione solo due categorie di danni, quello patrimoniale, previsto dall’articolo 2043, e quello non patrimoniale, previsto dal 2059. All’interno di queste due macrocategorie esistono solo singoli diritti lesi (salute, onore, vita, riservatezza, ecc) ma certamente non sono configurabili ulteriori sottocategorie.

Gli istituti “danno alla salute” “danno esistenziale”, “danno morale”, dovranno essere intesi quindi come meri termini descrittivi del tipo di lesione subita dal soggetto.

Scompare, quindi, secondo la Corte, il tradizionale danno morale soggettivo, che veniva risarcito in presenza di un reato; attualmente il danno non patrimoniale sarà risarcito in ogni caso, di reato o di semplice illecito civile.

Da precisare che il danno non patrimoniale è risarcibile non in ogni caso in cui esista un bene giuridicamente rilevante, ma solo quando tale bene sia protetto dalla Costituzione.

Il pregiudizio di tipo esistenziale deve consistere in un danno evento, non essendo risarcibile nella forma del cosiddetto danno conseguenza. Questa – stante la difficoltà di individuare in molti casi la differenza tra danno evento e danno conseguenza - è la parte più oscura della sentenza, ove si legge che è errato affermare che per la risarcibilità non debba guardarsi all’interesse leso ma al pregiudizio sofferto, in quanto tale tesi “pretende di vagliare la rilevanza costituzionale con riferimento al tipo di pregiudizio, cioè al danno conseguenza, e non al diritto leso cioè all’evento dannoso, in tal modo confonde il piano del pregiudizio da riparare con quello dell’ingiustizia da dimostrare e va disattesa”.

La difficoltà di comprensione deriva in particolare dal fatto che alcune pagine dopo (4.10) la Corte afferma che il danno non patrimoniale è un danno conseguenza, in ciò contraddicendo platealmente quanto, con sontuosità, scritto poco prima.

Il pregiudizio sofferto deve essere grave e serio, e superare una soglia minima (che però non è dato individuare a priori, ndr).

Non sono risarcibili, perché non tutelati a livello costituzionale, i pregiudizi costituiti in fastidi, disagi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente la vita quotidiana. Scrive la Corte che “Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere e alla serenità; in definitiva il diritto ad essere felici”. Solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale.

Giustamente quindi è stato negato il risarcimento in casi minimi come nella richiesta del danno da stress per l’installazione di un lampione a ridosso del proprio appartamento per la compromissione della serenità e sicurezza (Cass. 3248/2008); o nella perdita dell’animale d’affezione (Cass. 14846/2007).

Può senz’altro ammettersi invece:
il cosiddetto danno alla vita di relazione;
il danno da compromissione della sessualità (già affermato da Cass. 2311/2007);
il danno estetico;
la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, cioè indipendentemente dal fatto che sia sofferenza transeunte, o di lunga durata, o permanente; (ad esempio in caso di diffamazione a seguito di reato;
il danno da perdita parentale (tale danno sarà quindi unico, e non sarà più ammissibile a partire da oggi la liquidazione del danno morale, esistenziale e biologico a seguito della perdita di un parente, ma unicamente il risarcimento del danno non patrimoniale, onnicomprensivo);
la sofferenza provata dalla vittima che rimane in uno stato di lucida agonia prima dell’imminente fine. Danno che la Corte qualifica espressamente come “danno morale”.

Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nell’ambito della responsabilità contrattuale. Ciò – nonostante una teoria contraria abbastanza diffusa - è espressamente previsto dall’articolo 1174, ove è detto che la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del debitore.

Oltre al fatto che non si trovano limitazione di sorta negli articoli 1223 e ss.

La casistica

Negli anni, sono state individuate dalla giurisprudenza della Cassazione le seguenti figure di danno esistenziale (anche se non sempre chiamate in questo modo):
il danno da gravidanza indesiderata (Trib Milano 20.10.1977; la sentenza non definiva tale danno espressamente come esistenziale);
il danno chiesto dal figlio, oramai maggiorenne, al padre che per anni gli aveva negato il mantenimento (Cass. 7713/2000);
il danno alla madre da nascita indesiderata di figlio malforme (Cass. 14488/2004);
il danno derivante dall’impossibilità di avere rapporti sessuali (Cass. 6607/1986);
il danno subito dalla donna che sposa un uomo che le tace di essere affetto da impotenza, quando la scoperta avviene dopo il matrimonio (Cass. 9801/2005);
il danno da perdita di un parente stretto;
il danno da demansionamento, cioè il danno subito dal lavoratore che viene ingiustamente dequalificato dal datore di lavoro (Cass. SS.UU. 6572/2006);
il danno subito da partner per il tradimento nel rapporto di coppia (Trib. Brescia 14.10.2006; Cass. 18853/2011);
il danno subito dal figlio e dal coniuge per la violazione degli obblighi assistenziali (Cass. 5652/2012);
il danno da protesto illegittimo (Cass. 17288/2014);
il danno subito dai genitori per la nascita di un figlio malforme a causa di un errore diagnostico; i genitori avevano citato il medico che aveva sbagliato la diagnosi, sostenendo che, avendolo saputo in anticipo, avrebbero potuto abortire; la Cassazione ha in prima battuta negato il risarcimento perché non esiste nel nostro ordinamento un diritto a nascere sani, o comunque un “diritto a non nascere se non sani” (Cass. 16123/2006). Successivamente la Cassazione ha mutato indirizzo, riconoscendo il risarcimento di questo danno in molteplici occasioni;
il risarcimento del danno per la perdita dell’animale da affezione (Cass. 14846/2007, che nega il risarcimento, ma sul presupposto che il legame tra il richiedente e il cavallo, morto a seguito di un incidente, non era così stretto da meritare un risarcimento; altre sentenze invece concederanno tale risarcimento).

Ancora più ricca la casistica dei giudici di merito che spaziano dalla risarcibilità per resto inesatto affermata dal Giudice di Pace di Napoli, al danno per l’attesa eccessiva in aeroporto, per errato taglio di capelli e per stress causato da una cartella esattoriale inesatta. In definitiva si tratta di una figura aperta, suscettibile di mutamento con l’evolvere dei costumi, dei tempi, della sensibilità sociale e del diritto.

PROPONIMENTO DEL GIORNO


Farò una elemosina in suffragio di quell'anima che da più lungo tempo pena nel Purgatorio.


LITURGIA DEL GIORNO E COMMENTO




LITURGIA DEL GIORNO
- Rito Romano -




 PRIMA LETTURA 

At 16,22-34
Dagli Atti degli Apostoli

In quei giorni, la folla [degli abitanti di Filippi] insorse contro Paolo e Sila, e i magistrati, fatti strappare loro i vestiti, ordinarono di bastonarli e, dopo averli caricati di colpi, li gettarono in carcere e ordinarono al carceriere di fare buona guardia. Egli, ricevuto quest’ordine, li gettò nella parte più interna del carcere e assicurò i loro piedi ai ceppi.
Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano inni a Dio, mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. D’improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione; subito si aprirono tutte le porte e caddero le catene di tutti.
Il carceriere si svegliò e, vedendo aperte le porte del carcere, tirò fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò forte: «Non farti del male, siamo tutti qui». Quello allora chiese un lume, si precipitò dentro e tremando cadde ai piedi di Paolo e Sila; poi li condusse fuori e disse: «Signori, che cosa devo fare per essere salvato?». Risposero: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia». E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa.
Egli li prese con sé, a quell’ora della notte, ne lavò le piaghe e subito fu battezzato lui con tutti i suoi; poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per avere creduto in Dio.


  SALMO  

Sal 137
La tua destra mi salva, Signore.

Oppure:
Signore, il tuo amore è per sempre.

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
hai ascoltato le parole della mia bocca.
Non agli dèi, ma a te voglio cantare,
mi prostro verso il tuo tempio santo.

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà:
hai reso la tua promessa più grande del tuo nome.
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto,
hai accresciuto in me la forza.

La tua destra mi salva.
Il Signore farà tutto per me.
Signore, il tuo amore è per sempre:
non abbandonare l’opera delle tue mani.


 VANGELO 

Gv 16,5-11
Dal Vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:
«Ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda: “Dove vai?”. Anzi, perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore.
Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a voi il Paràclito; se invece me ne vado, lo manderò a voi.
E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio. Riguardo al peccato, perché non credono in me; riguardo alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più; riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato».

https://www.preghiereperlafamiglia.it/commento/feriale/pasqua-06-ma.htm 

lunedì 27 maggio 2019

Toscana tra massoni, piddini e vaccini…

VI STATE CHIEDENDO COME MAI IL PD SIA ANCORA IL SECONDO PARTITO IN ITALIA? ECCO TUTTE LE RISPOSTE IN QUESTO INTERESSANTE ARTICOLO....
Marcello Pamio

La Toscana, si sa, è sempre stata una regione molto particolare, gestita da partiti politici non casuali…
Per esempio è qui che, nel 2015, esplodono i primi casi di meningite che danno il via alla ribalta mediatica della questione vaccini. Si saprà poi che la maggioranza di questi casi si era verificato in soggetti regolarmente vaccinati…
Nello stesso anno, a dicembre, la multinazionale britannica GSK dice di voler chiudere la società di Verona licenziando oltre 300 ricercatori, per poi dichiarare il 13 aprile 2016 di voler investire 1 miliardo di euro in Italia, o per essere più precisi, in Toscana...
E sempre qui pulsa il cuore del business dei vaccini: a Siena per la R&S (Ricerca & Sviluppo) e a Pisa per la produzione vera e propria di queste droghe.
Infine con oltre 26.000 iscritti, la Toscana detiene il record nazionale di fratellini massoni...
Interessante come regione, non c’è che dire!

GSK parla toscanaccio …
Notizia fresca di ieri (28 marzo 2019): la multinazionale britannica GSK, ha inaugurato a Rosia (immagine sotto), vicino a Siena dove possiede il polo mondiale di produzione dei vaccini, un centro controllo qualità hi-tech, che permetterà di ridurre drasticamente i tempi e il numero dei controlli sui vaccini (passeranno in media da 120-125 a 20-25). Il tutto ovviamente senza intaccare la qualità, anche perché quando GSK parla di qualità, è meglio non proferire parola…

L’investimento è assai corposo: stiamo parlando di 42 milioni di euro!

Il dottor Rino Rappuoli, colui che ha inventato il vaccino anti-meningococco B e amministratore delegato GSK Vaccines Italia ha dichiarato che «investire più di 40 milioni in un centro di questo genere vuol dire avere fiducia nel futuro: il nuovo edificio è all’avanguardia per i vaccini di adesso, ma soprattutto è pronto per la qualità del futuro».
La fiducia nel futuro va letta come la totale e assoluta consapevolezza che i governi italiani continuino supinamente ad agevolare gli interessi di Big Pharma, a discapito della salute pubblica.
Un futuro certamente distopico quello sognato e agognato dagli azionisti delle multinazionali del farmaco, un domani scintillante dove al posto delle stelle vi sono infezioni, focolai e vere e proprie epidemie, in modo tale da avere uno stato di tensione continuo che giustifichi, da una parte leggi sempre più repressive e obblighi anticostituzionali che violano ogni sacrosanto diritto, e dall’altra garantire lo spaccio sistemico e cronico dei loro vaccini...
Ricordiamo sempre che la multinazionale GSK guadagna miliardi ogni anno vendendo farmaci e vaccini, per cui se non esistessero malattie e infezioni, chiuderebbe all’istante.
Vaccini, sempre meno sicuri e sfornati a ritmo sempre più accelerato, perché se il nuovo centro in Toscana, per quanto hi-tech, ridurrà i tempi e il numero dei controlli, è ovvio che la sicurezza verrà meno!

Prima rete nazionale
Nasce sempre in Toscana, la prima rete di industrie farmaceutiche: un importante esperimento di politica industriale territoriale, ideato da Kpmg.
Kpmg non è una onlus, ma un network olandese di società indipendenti affiliate alla svizzera KPMG International Cooperative, specializzato nella revisione ed organizzazione contabile, che fornisce servizi professionali alle imprese.
La Kpmg fa parte delle Big Four, cioè delle quattro grandi società che si spartiscono a livello mondiale il mercato delle revisioni.
I fondatori di questa nuova rete sono Molteni, Kedrion, Eli Lilly e GSK Vaccines.
Il presidente piddino della Toscana Enrico Rossi gongola, visto che la regione ha avuto un ruolo importante nel facilitare questo risultato.
Questo è solo uno dei tasselli di un progetto completo a più ampio respiro che si chiama Pharma Valley and Devices. Guarda caso un progetto proposto sempre dalla Kpmg di cui sopra...

Alla firma del contratto erano presenti: il presidente di Confindustria Firenze Luigi Salvadori; il presidente della Fondazione Toscana Life Sciences e di RetImpresaFabrizio Landi; per Eli Lilly Italia Huzur Devletsah, upcoming President and General Manager Italy Hub, e Cristiano Demolli, Sesto Manufacturing Site Senior Director; per Molteni l’ad Giuseppe Seghi Recli; per Kedrion Biopharma Danilo Medica (Italy Country Manager); per GSK Vaccines l’ad, Rino Rappuoli.
L’intesa nasce nell’ambito dell’iniziativa Toscana Pharma & Devices Valley, che coinvolge una trentina di imprese farmaceutiche presenti in Toscana.
Tutte queste imprese concorreranno alla realizzazione della terza e più innovativa piattaforma logistica italiana, che troverà posto all’interno dell’interporto livornese Amerigo Vespucci.

Con un investimento di circa 60-80 milioni di euro, verrà attrezzata un’area di 125.000 metri quadrati di superficie, la metà dei quali verranno edificati, per realizzarvi tra l’altro 21.000 metri quadrati di magazzini con ambienti a temperatura controllata, adatti allo stoccaggio dei prodotti farmaceutici, come i vaccini.
La capacità di immagazzinamento è stimata in 38.000 posti pallet iniziali, tre quarti dei quali capaci di tenere temperature tra i 15 e i 25° ed un quarto tra i 2 e gli 8°.
Il 70% delle scorte riguarderà le materie prime e il confezionamento, il 30% i prodotti finiti, che verranno movimentati al ritmo di 52.000 pallet l’anno.
Interessante sapere che l’80% è destinato ad essere esportato fuori dall’Italia mentre il 20% interesserà il mercato nazionale.
Il 23% del totale sarà movimentato per via area, attraverso l’aeroporto pisano Galileo Galilei.

Questo è senza dubbio un colpo industriale a dir poco geniale: con ben sedici baie tra carico e spedizione merci, e circa 6.000 metri quadrati di uffici, la Toscana si avvia a diventare uno dei poli industriali più importanti d’Italia.
Certamente ad alti livelli sanno perfettamente che le politiche nazionali spingeranno verso la crescita esponenziale della vendita di farmaci e soprattutto di vaccini. Anche perché le dirigono loro.
D’altronde, non dobbiamo dimenticare che l’Italia è stata designata «Capofila mondiale per le vaccinazioni», guarda caso nel settembre 2014 (l’allora governo del premier Matteo Renzi che in Toscana è nato e cresciuto anche come politico) quando l'ex ministro Beatrice Lorenzin si recò a Washington per siglare l’accordo.
I risultati ottenuti da allora sulle politiche sanitarie italiane sono sotto gli occhi di tutti, ora stiamo assistendo ai risultati in politica economica…o forse è tutto un caso, e chi vede qualcos’altro è il solito complottista?

Violentissimo terremoto in Peru', la terra si sposta di 4 metri!!!

27/05/2019 - Un potentissimo terremoto di magnitudo 8.0 della scala Richter, forse il piu' potente del 2019, ha colpito il nord del Peru' mentre che questa mattina in Italia erano le 09:41.


L’epicentro del sisma è stato stimato a 75 chilometri a sudest della città di Lagunas, con ipocentro a 109 chilometri di profondità. Secondo ultime notizie si sono verificati numerosi crolli e feriti.



https://terrarealtime.blogspot.com/2019/05/violentissimo-terremoto-in-perula-terra.html

IL VOTO ALLE EUROPEE PREMIA I SOVRANISTI E PUNISCE L’OPPORTUNISMO FILO UE


Se lo dovevano aspettare ed è accaduto come in molti prevedevano: il risultato straordinario delle elezioni europee non è soltanto il trionfo dei sovranisti della Lega (passati al 34% ) e di F.lli D’Italia ma anche il crollo dei 5 Stelle di Gigino Di Maio, l’opportunista che, dalle barricate rivoluzionare del movimento nella sua ascesa, si è ridotto a ossequiare le oligarchie europee, nel presentarsi come moderato, nel promettere il rispetto dei parametri europeisti a partire dal 3%, a presentarsi come un competitor della sinistra cavalcando i temi dell’antifascismo, delle coppie di fatto, del modernismo laicista e dei porti aperti per accogliere i migranti, contrapponendosi alle posizioni intransigenti di Salvini della Lega e della Meloni (F.lli D’Italia).
Di fatto queste elezioni in Italia (come in buona parte d’Europa) hanno segnato un rafforzamento del fronte sovranista ed anti UE ed un crollo (sotto il 20%) o ridimensionamento dei partiti globalisti filo UE, nonostante la piccola “resurrezione” del PD che esulta per i due o tre punti guadagnati.
Il risultato clamoroso è anche quello della Francia dove la Le Pen ed il suo partito (Rassemblement National) hanno scavalcato il fantoccio delle banche, Emmanuel Macron, contestato e messo in minoranza nel suo paese dall’onda sovranista e popolare anti establishment.
Un risultato simile a quello dell’Ungheria dove l’ultra sovranista Viktor Orban e il suo partito (Fidez) si è riaffermato come maggioritario, rappresentando in pieno la volontà del popolo ungherese.
Si apre quindi una nuova stagione in alcuni paesi europei, come Italia Francia, Regno Unito, Polonia, Ungheria, dove si è vista crescere la volontà di staccarsi dalle ricette dell’Unione Europea e dei suoi assurdi vincoli neoliberisti.
Un forte rovescio per il clero giornalistico mediatico che, in modo compatto, in questi mesi da tutte le TV, aveva attaccato a testa bassa Salvini e la Lega ed aveva sostenuto le ragioni del pensiero unico politicamente corretto, cavalcando la UE come il “paradiso” dei popoli, il globalismo multiculturale, come “destino manifesto” e la nuova morale antifamiglia (gender, transessualismo, aborto, matrimonio gay, eutanasia, ecc.) come “progresso” sociale indiscutibile.

Di Maio sconfitto e ridimensionato
Un grande dispiacere per il vero leader della sinistra globalista, Papa Bergoglio ed i suoi adepti, che salutavano le migrazioni e l’avvento della “nuova religione universale” includendo al suo interno il luteranesimo, l’Islam salafita e il sionismo. I popoli cristiani e cattolici, italiani, francesi e polacchi non lo riconoscono più come sommo pontefice e rischia di aprirsi una grande frattura nell’ambito della Chiesa romana.
La croce esibita da Matteo Salvini nella sua conferenza stampa della notte, ha voluto dimostrare che il ritorno alle radici cristiane dell’Europa è sentito da molta parte dell’opinione pubblica al contrario di quanto affermano le oligarchie liberal di Bruxelles e dei circoli progressisti e liberal degli intellettuali radical chic.
A questo punto si aprono i giochi e si vedrà quale sarà la linea di condotta dei sovranisti dichiarati e quanta determinazione avrannno ad affrontare gli ostacoli e le barriere che saranno messe sulla loro strada.
In ogni caso in Europa niente sarà più come prima.

LA CAMPAGNA ELETTORALE DI BERGOGLIO


Si può criticare Matteo Salvini come tutti i politici. Ma oggi siamo davanti a una demonizzazione della persona mai vista prima. Salvini sembra l’ossessione collettiva delle élite. E’ una fissazione, specie sui media. 


Il partito della demonizzazione pare tarantolato dalla volontà di azzopparlo e scongiurare la vittoria della Lega.


Però quello che più sconcerta è che tale “partito della demonizzazione” (in certi casi si può parlare di “partito dell’odio” ) abbia individuato il suo leader morale e politico in un vescovo che dovrebbe occuparsi delle cose del Cielo, un vescovo che non è neanche italiano ed è a capo di uno Stato straniero, ovvero Giorgio Mario Bergoglio.


Da settimane Bergoglio è in campagna elettorale fra gli applausi dei media. Anzitutto usando il tema dei migranti. Incurante del fatto che finalmente, bloccate le partenze, c’è un crollo verticale del numero di vittime in mare, continua a bombardare per imporre all’Italia di arrendersi all’emigrazione di massa (ma lui non ne accoglie uno in Vaticano). Ogni giorno fa il suo comizio. 


Anche Lucia Annunziata ieri celebrava “l’opposizione di papa Bergoglio” a Salvini.


E’ singolare che il fronte anti-Salvini che lo acclama – fatto in gran parte di laicisti, anticlericali, atei, comunisti e postcomunisti – riconosca entusiasticamente “il ruolo di vero oppositore a un monarca teocratico” (come lo definisce il sito di D’Agostino). Hanno restaurato il papa re, con tanti saluti alla laicità dello Stato e al Concordato.


Eppure, come Pastore della Chiesa universale, Bergoglio avrebbe ben altre cose di cui occuparsi. A cominciare dalla crisi della fede: in Italia, per esempio, un recente studio della Doxa parla di un crollo del 7 per cento dei credenti negli ultimi cinque anni (proprio i suoi anni).


Per non dire delle persecuzioni che subiscono i cristiani. In questi giorni non c’è stata solo la strage di cristiani nelle chiese dello Sri Lanka, alla messa di Pasqua (decine di bambini massacrati). “Il Foglio” ha titolato: “E’ guerra globale ai cristiani. Canada, Africa, Asia, Medio Oriente: una settimana di cristianofobia islamista”.


Ma Bergoglio non si è sentito: aveva da fare la sua campagna elettorale contro Salvini (con rom o migranti). E il suo braccio destro in porpora doveva giocare all’elettricista in un palazzo occupato di Roma.


Del resto Bergoglio non vuole proprio sentir parlare di cristiani perseguitati da islamisti e comunisti (al regime cinese ha praticamente consegnato la Chiesa che aveva resistito alle persecuzioni). Lui non critica mai islamisti e comunisti. E’ ai cristiani che riserva critiche ferocissime e anche insulti (ne è stato stilato un lungo elenco).
Vittorio Sgarbi sospetta che Bergoglio sia ateo. A noi non è dato saperlo. 


Di certo preferisce occuparsi di politica piuttosto che di Dio. Una politica di estrema sinistra che – per esempio – lo induce a ricevere in Vaticano realtà come il Centro sociale Leoncavallo, ma non i cattolici del Family day o della “Marcia per la vita” che vengono schifati.


La Lega è uno dei partiti più sensibili ai temi cattolici. Ma secondo “Il Fatto” Bergoglio ha detto su Salvini: “Non posso e non voglio stringergli la mano”. Al cattolico Salvini no. Invece ha stretto la mano, pubblicamente, a Emma Bonino che – come si sa – è laicista, ultra abortista e anticlericale. Anzi, Bergoglio è arrivato a indicare proprio la Bonino e Napolitano “tra i grandi dell’Italia di oggi”.


Nonostante la sua ossessione per il potere (tipica della peggiore corrente gesuitica) va precisato che di solito i leader che Bergoglio sostiene vanno a fondo. Entrò a gamba tesa nelle presidenziali americane contro Trump e Trump vinse, sconfiggendo la laicista Hillary Clinton. Era notoriamente contro Macrì in Argentina e contro Bolsonaro in Brasile ed entrambi vinsero. In Colombia un’altra sconfitta. Lo stesso PD obbedì all’invettiva bergogliana sui migranti, che sbarcarono a migliaia in Italia, ed è uscito a pezzi dal voto del 2018.


Ieri il braccio destro di Bergoglio, padre Spadaro ha lanciato un’invettiva inorridita contro Salvini perché ha mostrato il rosario alla manifestazione di Milano (Bergoglio preferisce la Bonino e Napolitano i quali hanno ben altri vessilli).


Ma Spadaro, che mette al bando Dio dalla politica vietando rosari e crocifissi, dimentica che questo Paese è stato governato per mezzo secolo da un partito che si definiva “cristiano” e aveva una croce nel simbolo. Un partito che la Chiesa ha assai sostenuto. “Cristiano” si dice anche il partito della Merkel. E negli Stati Uniti i presidenti giurano sulla Bibbia.


Molti in Vaticano hanno dimenticato Dio e pretendono che tutti facciano lo stesso. Ma il popolo cattolico non vuole tradire la propria fede e i propri valori.


A un Bergoglio che fa dichiarazioni sgradevoli (perfino su Gesù) e fa politica di sinistra, la maggior parte dei cattolici preferisce Salvini che invoca la Madonna a protezione dell’Italia e dell’Europa e che fa tesoro dell’insegnamento di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI. Sono loro la Chiesa vera.

Antonio Socci


Da “Libero”, 20 maggio 2019