martedì 25 giugno 2019

PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE IN MATERIA DI CREAZIONE DEL CREDITO E MONETA BANCARIA





LA LEGGE C'E' BASTA SOLO PRESENTARLA IN PARLAMENTO. CHE NE DITE?....


I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell’art. 71, comma secondo della Costituzione - la seguente proposta di legge:

«DISPOSIZIONE IN MATERIA DI CREAZIONE DEL CREDITO E MONETA BANCARIA»


Art. 1

Finalità


La presente Legge disciplina i modi e le autorità competenti in materia di creazione del credito bancario e della moneta bancaria in ogni sua forma. L’obbiettivo è arrestare il processo di creazione dal nulla del credito bancario e della moneta bancaria per finalità di prestito a cittadini, imprese e enti pubblici.


Art. 2

Definizioni


Si definisce credito bancario la possibilità per gli istituti oggi preposti di concedere a terzi accesso a fondi economici e monetari. Si definisce moneta bancaria la rappresentazione del valore nominale del credito bancario privato in ogni sua forma cartacea, digitale, creditizia, virtuale o di computo creditizio. Si definisce computo creditizio la compensazione virtuale ossia il calcolo di dare e avere di conti correnti o transazioni bancarie e finanziarie, comprese le tratte commerciali.


Art. 3

Ambito di applicazione


Le disposizioni del presente atto si applicano ad ogni istituto di credito, banca, prestatore commerciale o finanziario, istituto finanziario o ente monetario e ogni altro organo erogante credito e moneta di ogni specie e forma, compresa moneta elettronica.


Art. 4

Applicazione
Fermo restando tutte le disposizioni di Legge attualmente vigenti e regolanti il settore bancario e creditizio, si introduce, per l'ente erogatore, la necessità e l'obbligo di avere antecedente al momento dell'erogazione del fondo la piena e totale disponibilità del fondo stesso, rendendo vietata per l’ente erogatore la creazione dal nulla della moneta stessa e rendendo fede alla definizione di “intermediario tra raccolta e impiego" presente in tutti i libri di testo in vigore presso le scuole del settore.


Art. 5

Tutela del cittadino


Il cittadino, gli enti e le imprese potranno usufruire del credito bancario, compresa la c.d. “moneta bancaria”, con normali rapporti intercorrenti con gli attori creditizi operativi sul territorio nazionale, fermo restando il rispetto dei presenti articoli di Legge.


Art. 6

Tutela delle imprese


La presente Legge equipara sul piano industriale la c.d. “l’impresa bancaria” alle altre imprese private, enti pubblici, società individuali e artigiani operanti sul libero mercato, sia dal punto di vista dell’approvvigionamento delle materie prime, dato che attualmente è a costo zero solo per gli istituti creditizi, che per la redditività e i computi finanziari, dato che attualmente il capitale prestato viene distrutto al rateale pagamento dello stesso, figurando i soli interessi come guadagno della banca.


11.04.2016: proposta elaborata dall'associazione di promozione sociale «PROGRAMMA PER LA RIFORMA MONETARIA ITALIANA» PRIMIT.IT e presente in originale al link: http://goo.gl/v6v7In


http://www.signoraggio.com/signoraggio_propostadilegge2016.html

IGB sta per Il Grasso Bankiere.
Un modo goliardico per indicare colui che controlla la [creazione di] moneta [dal nulla].
Ovviamente non e' un solo individuo e non proviene da un altro pianeta. E' uno di noi.
O meglio: uno di noi che ha avuto la possibilità di sfruttare gli altri, gli e' piaciuto e combatte per rimanenere al vertice.
E' il banchiere internazionale, avido, senza cuore, egoista, intelligente ma tutto sommato stupido, poiché non si avvede che raccoglierà tutto il suo millenario seminar terrore, tristezza, miseria e infelicità.
Gli piomberà addosso prima o poi il suo diabolico operato.

Noi siamo qui per accelerare i Tempi
;)

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