sabato 2 febbraio 2019

Sea Watch: da quando le cazzate degli avvoltoi di mare superano il diritto internazionale?

UN APPELLO AGLI AFRICANI SFRUTTATI E USATI PER LOSCHI GUADAGNI DALLE ONG. RIBELLATEVI A TUTTO QUESTO! VI STANNO SOLO USANDO!!! ORGANIZZATE RIVOLTE SULLE NAVI ONG CHE VI MENTONO E POI VI ABBANDONANO IN PAESI CHE NON POSSONO PIU' ACCOGLIERVI!!! RIBELLATEVI CONTRO I VOSTRI AGUZZINI SCAFISTI!!! LE ONG FANNO SOLO FINTA DI TRATTARVI BENE A BORDO, MA POI VI LASCIANO AD UN TRISTE DESTINO DI SFRUTTAMENTO E PERICOLOSI TRAFFICI DAI QUALI RICAVANO LAUTI GUADAGNI!!!
È storia di questi giorni in cui la Nave Tedesca battente bandiera olandese, non solo non si è attenuta alle direttive Europee riguardanti il carico dei migranti nel mare antistante la Libia, dove il porto ritenuto sicuro per sbarcare i migranti è neanche a dire un altro porto qualsiasi Libico, ma molto probabilmente inebriati dal business che l’immigrazione comporta, una volta avuto accesso al porto di Siracusa dove gli è stato dato accesso per sbarcare gli assegni… ehmm immigrati, e questi poi destinati alle varie Nazioni Europee che se ne sono fatte carico di prenderseli, per bocca della portavoce di Sea Watch in Italia Giorgia Linardi, ci fa sapere che per quanto li riguarda «Nessun blocco, per noi valgono le leggi olandesi» peccato che le leggi Olandesi abbiano valore in mare olandese e decadono quando si è in acque internazionali, pur rimanendo la nave una giurisdizione Olandese a tutti gli effetti, in quanto se un marinaio dovesse compiere un furto questi sarebbe giudicato con leggi ovviamente olandesi, altra cosa invece è, se si da uno sguardo alle giurisdizioni in acque internazionali, dove poi tale nave opera.
A seguire sono gli accordi internazionali firmati, che valgono per tutti nessuno escluso
Sea Watch
IL MARE TERRITORIALE: è, secondo il diritto consuetudinario, sottoposto alla sovranità dello Stato così come i territori di terra ferma. L’acquisto della sovranità è automatico: la sovranità esercitata sulla costa implica la sovranità sul mare territoriale.
L’art 2 della Convenzione di Montego Bay stabilisce che: “La sovranità dello Stato si estende, al di là del suo territorio e delle sue acque interne…a una zona di mare adiacente alle coste denominata mare territoriale”.
Esso, ai sensi dell’art 3 della stessa Convenzione, può estendersi fino ad un massimo di 12 miglia marine dalla costa.
Secondo una dottrina formatasi nel periodo tra le due guerre, lo Stato costiero avrebbe il diritto di esercitare poteri di vigilanza doganale in una zona contigua al mare territoriale. Tale dottrina venne recepita dall’art 24 della Convenzione di Ginevra del 1958 e poi trasferita nell’art 33 della Convenzione di Montego Bay il quale recita: in una zona d’alto mare contigua al suo mare territoriale, lo Stato costiero può esercitare il controllo necessario, in vista
  1. di prevenire la violazione delle proprie leggi di polizia doganale, fiscale, sanitaria e di immigrazione
  2. di reprimere le violazioni alle stesse leggi, qualora siano commesse sul suo territorio o nel suo mare territoriale.
Lo stesso art. 33 fissa a 24 miglia marine la larghezza massima della zona contigua.
Per quel che riguarda l’Italia, la legge 24.08.1974 n. 359, articolo unico ha modificato l’art 2 del codice della navigazione estendendo il nostro mare territoriale a 12 miglia.
Ovviamente il diritto internazionale sul mare indica anche dell’altro…
LA NAVIGAZIONE MARITTIMA
Il principio generale è che ogni nave è sottoposta esclusivamente al potere dello Stato di cui ha nazionalità: lo Stato di bandiera o Stato nazionale ha diritto all’esercizio esclusivo del potere di governo sulla comunità navale e esercita siffatto potere attraverso il comandante (considerato come organo dello Stato).
Vediamo ora le eccezioni che tale principio incontra allorché una nave si avvicini alle coste di un altro Stato:
  1. Acque internazionali. La nave pirata può essere catturata da qualsiasi Stato e sottoposta a misure repressive. Lo Stato nel cui territorio è in corso una guerra civile può visitare e catturare qualsiasi nave che si proponga di recare aiuto (in armi o armati) agli insorti.
  2. Zona economica esclusiva. Lo Stato costiero può visitare e catturare navi e relativo carico per infrazioni alle proprie leggi sulla pesca o allo sfruttamento delle risorse sottomarine.
  3. Mare territoriale. Rilevano i principi già analizzati del diritto di passaggio inoffensivo e della sottrazione alla giurisdizione penale dello Stato costiero dei fatti puramente interni alla nave
Le navi da guerra o comunque destinate a servizi pubblici possono inseguire una nave straniera che abbia violato le loro leggi purché l’inseguimento sia continuo e abbia avuto inizio almeno nelle acque contigue al mare territoriale. Se la nave inseguita entra nelle acque territoriali di un altro Stato l’inseguimento cessa.
Diventa cosi altresì evidente che la Nave Sea Watch ha stracciato non uno ma più articoli inerenti la Legge Internazionale sul mare e ci aspettiamo che la Magistratura faccia il suo dovere cosi come è richiesto di farlo ad ogni cittadino italiano, che non adeguandosi alla Legge dello Stato o internazionali che siano, questi in caso di insubordinazione viene poi giustamente punito, quindi la Magistratura, essendo una componente dello Stato faccia altrettanto col natante Sea Watch, dando dignità e imperio alla Nazione come ci si aspetta che sia.
Domenico Proietti

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