mercoledì 15 luglio 2020

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lunedì 13 luglio 2020

I MOTIVI DELL’OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLE VACCINAZIONI

L’obiezione di coscienza, anche alla luce della L. 119/2017

GENERALITA’

I motivi che sottendono all’obiezione di coscienza alle vaccinazioni possono essere molteplici. Spesso gli obiettori sono ritenuti dei fanatici, dei settari, delle persone che rifiutano il progresso scientifico in nome di una particolare predilezione per le cose “naturali”, degli ingenui, degli approfittatori dei benefici (presunti) dell’altrui vaccinazione, persone che fanno questa scelta sulla base di motivazioni di carattere ideologico, e così via.

Tutte queste definizioni sono architettate ad arte per ridurre a banalità una scelta che nasce invece da una profonda esigenza di essere al centro delle proprie decisioni, senza delegare a nessuno questo compito. Ma ogni scelta deve poter essere il frutto di un percorso, anche interiore, di maturazione. L’analisi dei fatti ci aiuterà a percorrere parte di questo cammino, che per altri versi è del tutto personale.

Oggi praticare l’Obiezione di Coscienza, alla luce delle ultime normative (L. 119/2017 che ha convertito il DL n. 73/2017), è FONDAMENTALE, nonché DOVEROSO: significa non adempiere ad un dovere o ad un obbligo invocando l’ingiustizia o iniquità del medesimo e adducendo la sussistenza di norme di rango paritario o sovraordinato.

In particolare COMILVA ha da anni codificato un iter chiamato OBIEZIONE ATTIVA, che si esplicita attraverso questi fondamentali comportamenti:

E’ SEMPRE necessario prendere posizione formalmente con lettere e raccomandate da inviarsi all’azienda sanitaria che convoca per gli appuntamenti vaccinali;

Presentarsi ai colloqui preparati, con del materiale informativo, libri e pubblicazioni che vi rendono “informati” sul tema, a volte più dei vostri interlocutori;

È assolutamente sconsigliato nascondersi, o ignorare gli inviti: l’OBIEZIONE DI COSCIENZA è un comportamento “attivo”’ dal punto di vista etico e civico, serve a manifestare regolarità genitoriale. Nascondersi o ignorare non sarebbe OBIEZIONE, ma semplice fuga o inerzia.

NON firmare MAI i modelli predisposti dall’azienda sanitaria, modelli di dissenso informato o qualsivoglia altro prestampato.

Va tenuto ben presente che in genere i Tribunali per i Minorenni attivano le procedure sulla responsabilità genitoriale (ex potestà), proprio nei confronti degli obiettori silenti ed inattivi: la nuova legge NULLA toglie a questo principio: con l’attuale normativa, l’Obiezione Attiva serve sia alla propria tutela per la parte sanitaria, sia come materiale da utilizzare eventualmente nella tutela della fase scolastica (scuola dell’obbligo) o delle comunità infantili (materne e nidi).

È sempre importante far riferimento ai propri referenti locali che sono a disposizione per tutti gli associati, la cui lista è presente nell’area CONTATTI del nostro sito web. Istruzioni più dettagliate sono disponibili nell’area soci.

La Fase contingente (da marzo 2018)

Le indicazioni seguenti vengono elaborate in corsa e quindi potranno subire modificazioni, non è vitale seguire ogni cosa in maniera maniacale, ma vanno fatti i passi fondamentali con ordine. Anche i tempi di intervento si modificheranno passo-passo. Stiamo tranquilli e agiamo. Le domande su casi personali vanno rivolte ai referenti di zona. Per favore, attenetevi a questa linea guida. Siamo SEMPRE cittadini liberi ed informati!

LE AREE D’AZIONE PRINCIPALI

Quella della tutela SANITARIA, per la quale si dovrà fare molto bene OBIEZIONE ATTIVA. Va attivata quando si riceve l’appuntamento per le vaccinazioni da parte dell’ASL o anche dopo (Azienda Sanitaria Locale, usiamo questo acronimo in modo generico anche perché a seconda dei territori queste aziende assumono connotazioni e sigle diverse …).
La documentazione prodotta in questa area può essere utile anche per gestire la discussione con le comunità infantili e la scuola dell’obbligo ma non c’entra con la parte di TUTELA per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia, nidi e materne)
Quella della tutela PER L’AMMISSIONE A COMUNITA’ INFANTILI. Con la circolare congiunta lasciata in eredità da Lorenzin e Fedeli il 27 febbraio 2018, cinque giorni prima delle elezioni politiche per mandarle a casa, l’Italia è di nuovo un mosaico di situazioni rispetto alla esclusione dai servizi e dalle scuole per l’infanzia. Le regioni che hanno dichiarato e mai dimostrato di avere una anagrafe vaccinale centralizzata possono adottare la procedura che, con un altro articolo di legge sulla vaccinazione introdotto nella legge di bilancio 2017 dai soliti noti, anticipa l’entrata a regime della L. 119/17 addirittura a marzo 2017, a meno di un anno dalla sua approvazione. Questo sarebbe dovuto avvenire nell’anno scolastico 2019/2020. I bambini vengono esclusi con procedure irregolari e per le iscrizioni 2018/2019 occorrerà un intervento politico. I più fortunati incontreranno la solidarietà della scuola;

Quella per le SCUOLE DELL’OBBLIGO. Vale lo stesso concetto del punto precedente, con in meno il carattere di precarietà, in quanto nella fattispecie l’ammissione o la frequenza non sono a rischio, mentre si può innescare il sistema sanzionatorio, al quale si farà fronte con i ricorsi;

Quella per l’ESONERO. La legge è chiarissima sulle figure deputate al rilascio dell’esonero. Bisogna tuttavia provarci assolutamente, soprattutto con i danneggiati da vaccini ed i loro fratelli e per chi ha in casa una anamnesi familiare a rischio;

Quella per le SANZIONI AMMINISTRATIVE. L’inosservanza dell’obbligo vaccinale è stata depenalizzata dalla L. 689 24/11/81 sulle sanzioni amministrative e soprattutto dalla interpretazione della Corte di Cassazione con la sua sentenza 1511 del 12/12/90. Utilizzeremo questa norma per poter dare anche in questo caso risposte chiare ai nostri utenti, soprattutto contrastando interpretazioni fantasiose della legge 119/2017 sulla reiterazione della sanzione;

Quella per le eventuali CAUSE. Ove all’esito di tutta la serie di attività ed in assenza di collaborazione delle strutture preposte (Istituti, Comune, ecc.), non vi siano risultati proficui, si interverrà con le cause: ricorsi al giudice Ordinario ex art. 700 C.P.C., o ricorsi al TAR (impugnando i provvedimenti di esclusione). E’ preferibile senza dubbio il ricorso al Giudice Ordinario: è più vicino, costa meno, ed è meno rischioso. Mentre il TAR è costoso e, quando si perde, rappresenta un precedente pressoché insormontabile.

In generale, va detto che la normativa attuale (che è solo un sommacco di principi iniqui) non ci deve blindare: noi dobbiamo creare nuove prassi e cambiare la norma attraverso la legalità, ovvero il principio di Obiezione e la presa d’atto delle istituzioni, affinché si comprenda come la L. 119/2017 sia INIQUA, INCOSTITUZIONALE e LIBERTICIDA.

L’azione verso in Sindaco

In questo momento di contingenza è anche opportuno inviare al sindaco una lettera raccomandata per il suo coinvolgimento diretto nel farsi carico della “polis” e quindi del benessere e della crescita di TUTTI i suoi cittadini, senza discriminazione e ghettizzazione alcuna, soprattutto in totale assenza di situazioni di emergenza. Lo scopo è quello di organizzare in breve tempo incontri continui sul territorio con i Sindaci e le Autorità comunali preposte, le scuole e gli istituti.

La Scuola e le Comunità Infantili

L’esonero, l’omissione e il differimento

Queste condizioni sono “confinate” in determinati ambiti dalla circolare ministeriale 0025233-16/08/2017-DGPRE-DGPRE-P: nella realtà la problematica è ben più ampia ed articolata ed è nostro diritto chiedere di rientrare in tali condizioni a fronte di ben determinate situazioni che hanno a che fare con l’anamnesi familiare o reazioni avverse che si sono verificate in precedenti sedute vaccinali. Vi offriamo un supporto per muovervi in questo ambito.

L’Obiezione Attiva

In questa sezione trattiamo l’iter di obiezione di coscienza: è una sezione in continuo aggiornamento. In qualsiasi momento si possono trovare cose nuove.

I Motivi che sottendono all’obiezione: alcuni spunti

IMMUNITA’ DI GREGGE ED EFFICACIA DELLE VACCINAZIONI


I valori di copertura vaccinale (vaccini obbligatori) in Italia negli ultimi 15 anni presentano una discreta variabilità, oscillando da circa l’85-86% a valori superiori al 95%. In nessun caso si sono verificate infezioni da polio selvaggio o difterite.

L’immunità di gregge non dipende direttamente dalla copertura vaccinale ma dalla contagiosità della malattia (R0). La soglia di copertura minima è funzione di questa ed è diversa per ogni malattia infettiva trasmissibile. La soglia minima uniforme del 95% è un assunto errato.

Importanti epidemie di malattie infettive si verificano anche in comunità completamente o quasi completamente vaccinate, ad ulteriore dimostrazione che l’equivalenza VACCINAZIONE=IMMUNIZZAZIONE non è verificata. Se ne deduce che l’esclusione dei non vaccinati dalle comunità non comporta l’assenza della circolazione di malattie infettive. L’insuccesso della vaccinazione di massa nel proteggere la collettività non può essere arbitrariamente attribuito ai non vaccinati. Vanno invece compresi i meccanismi per cui le vaccinazioni di massa non danno i risultati sperati invece di ostinarsi a vaccinare sempre di più;

Non esiste un sistema di monitoraggio che rilevi la risposta anticorpale sistematica dei soggetti vaccinati né al mantenimento nel tempo della eventuale immunità artificiale acquisibile con la vaccinazione. Pertanto non è possibile stabilire un criterio di protezione collettiva attribuibile semplicemente alla copertura vaccinale;

Molti Paesi appartenenti a regioni geografiche completamente differenti sono “Polio Free” nonostante abbiano coperture vaccinali nettamente al di sotto del 95%. Mentre la vaccinazione con vaccino antipolio OPV comporta il rischio della circolazione di poliovirus vaccino-derivato (cVDPVs), la vaccinazione con il vaccino a virus inattivato (IPV) potrebbe risultare in una maggiore esposizione all’infezione da poliovirus selvaggio.

La vaccinazione contro la difterite è perlopiù una misura di protezione personale. I rilievi statistici pubblicati dall’OMS non evidenziano alcuna correlazione fra la copertura vaccinale e la comparsa sporadica di questa malattia sul territorio europeo.

La vaccinazione contro l’epatite B nei bambini non può in alcun modo incidere sulle condizioni di sicurezza delle comunità infantili. Il tetano non è una malattia contagiosa e pertanto la vaccinazione per il tetano non costituisce una misura di sanità pubblica.

LE REAZIONI AVVERSE AI VACCINI

Le reazioni avverse ai vaccini sono un fenomeno non trascurabile che va strettamente monitorato con strumenti adeguati e incluso nella valutazione del rischio collegato alla pratica vaccinale attraverso un aggiornamento continuo. I dati ufficiali (Rapporti AIFA/OSMED) oggi ci dicono che:

Le notifiche di reazioni avverse ai vaccini sono in continuo aumento: 3727 nel 2013, 8182 nel 2014, 7892 nel 2015. Una discreta percentuale di queste rappresentano reazioni gravi;

Le notifiche sono estremamente disomogenee sul territorio: potrebbero essere almeno più di 4 volte, anche se si stima che il rapporto di sotto notifica sia di 1:10;

L’implementazione di programmi di farmacovigilanza attiva per quanto riguarda i vaccini è sporadica e questo incide gravemente sull’attendibilità dei dati;

La grande maggioranza delle segnalazioni riguarda i bambini fino ad 11 anni ed in particolare la fascia di età 0 – 2 anni. Di notevole rilevanza i disturbi psichiatrici e le patologie del sistema nervoso e questo fenomeno coinvolge soprattutto la fascia di età 0 – 2 anni;

La vaccinazione di massa prevede il concetto “One-size-fits-all” che significa “la stessa misura va bene per tutti”. Questo concetto è stato ampiamente superato anche dalla medicina allopatica e quindi non si comprende perché debba valere per le vaccinazioni. Una vaccinazione non ha lo stesso effetto in tutte le persone né i suoi effetti collaterali sono prevedibili per tutti (suscettibilità individuale). Ogni individuo ha una risposta unica per qualsiasi vaccino in base all’età, allo stato di salute e alle sue caratteristiche ed è epigeneticamente predisposto a rispondere in modo diverso dagli altri;

LE DISABILITA’ SCOLASTICHE

Le disabilità scolastiche nelle scuole primarie e secondarie di I grado sono in costante aumento. Nel 2015 questo numero avrebbe raggiunto le 250.000 unità mentre nel 2005 si attestava intorno alle 156.000 unità. In questi dati non compaiono i soggetti affetti da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), quali disgrafie, discalculie, disprassie ecc., tutte condizioni che non godono nemmeno di sostegno scolastico ma che aggravano notevolmente il disagio dei soggetti interessati e delle loro famiglie.

Non ci risulta nessuna iniziativa a livello regionale e nazionale per indagare su questo fenomeno, soprattutto partendo dall’individuazione dei fattori di rischio.

IL CONCETTO ALLARGATO DI EDUCAZIONE SCOLASTICA

Il concetto allargato della funzione scolastica che è ben espresso nei documenti istituzionali:

L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni è progressivo e continuo:

Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in una prospettiva evolutiva;

La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini:

Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale;

NEGARE TUTTE QUESTE POSSIBILITA’ AI BAMBINI NON VACCINATI E’ UN ATTO DI UNA GRAVITA’ ASSOLUTA, UNA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI E COSTITUZIONALI CHE NON PUO’ AVERE IN QUESTO MOMENTO STORICO NESSUNA GIUSTIFICAZIONE.

Concepire una barriera posta a salvaguardia dei bambini immuno-compromessi che non possono essere vaccinati, con l’esclusione dalle comunità infantili dei bambini non vaccinati, non trova alcun riscontro nell’evidenza epidemiologica delle malattie infettive (anche i soggetti vaccinati sono veicoli di trasmissione infettiva). Sarebbe comunque una iniziativa inutile, nell’ambito dei rapporti complessivi che questi bambini hanno nell’economia della loro giornata (presenza di altre persone la cui immunità verso tali malattie non è assicurata e che quindi potrebbero essere ugualmente “veicoli di trasmissione”).

LE VERE EMERGENZE

LA VERA EMERGENZA è il numero sempre più crescente di bambini e giovani che soffrono di patologie a carattere autoimmune, tanto da avvertirne la presenza importante proprio nelle premesse di questa discussione.

Oggi oltre il 27% dei bambini degli Stati Uniti vivono con malattie croniche che condizionano pesantemente la loro vita quotidiana e le loro normali attività.

Queste malattie spesso contribuiscono notevolmente all’assenteismo scolastico e richiedono continua attenzione medica. Questi disturbi comprendono Artriti, Asma, Disordini dello Spettro Autistico (ASD), malattie autoimmuni, Cancro, problemi cardiovascolari, Paralisi cerebrali, Fibrosi cistica, Diabete, Epilessia, Allergie e problemi respiratori, e molto altro. Questo numero è aumentato drammaticamente negli ultimi quattro decenni ed è più che raddoppiato dal 12.8% del 1994 al 26.6% del 2006.

Questo è l’ambito in cui sarebbe doveroso spendersi ed indagare per comprendere il fenomeno e prendere le adeguate misure (azioni correttive e preventive). L’accusa di essere anti-scientifici e anti-vaccinisti solo per il fatto di voler discutere della sicurezza dei vaccini è un insulto intollerabile.

FARE DOMANDE SULLA SICUREZZA DEI VACCINI NON RENDE ANTI-VACCINISTI MA SEMPLICEMENTE RISPONDE ALLE NECESSITÀ DEL CONSENSO INFORMATO.


IL CONSENSO INFORMATO ED IL DISSENSO INFORMATO

Qualsiasi intervento di tipo medico necessita di un consenso scritto da parte del paziente, sia che si tratti di un’operazione chirurgica, di un esame invasivo o “semplicemente” di una vaccinazione. Il “consenso informato” è una sorta di accordo scritto che il paziente è tenuto a firmare ogni qual volta si trovi a dover affrontare un intervento medico che può costituire un pericolo a causa delle possibili conseguenze e/o a causa dei rischi ad esso associati.

Questo strumento, volto a tutelare la dignità del paziente ma anche la sua corretta informazione, è stato regolamentato dalla Convenzione di Oviedo,


ecco i passi salienti:


Capitolo II: Consenso

Art. 5 Regola generale

Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.

Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

Art. 6 Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso

(1) Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non può essere effettuato su una persona che non ha capacità di dare consenso, se non per un diretto beneficio della stessa.

(2) Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. Il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità.

(3) Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione.

(4) Il rappresentante, l’autorità, la persona o l’organo menzionati ai paragrafi 2 e 3 ricevono, alle stesse condizioni, l’informazione menzionata all’articolo 5.

(5) L’autorizzazione menzionata ai paragrafi 2 e 3 può, in qualsiasi momento, essere ritirata nell’interesse della persona interessata.

Quindi, riassumendo, quando si tratta di vaccini pediatrici, dato che il minore ovviamente non è in grado di dare il consenso, sono i genitori che devono ricevere “una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi”.

All’ambulatorio vaccinale questo modulo di “consenso informato” viene consegnato ai genitori affinché lo firmino, e quasi sempre la firma viene diligentemente apposta senza porsi troppe domande… a volte senza leggere ciò che c’e’ scritto:


i genitori debitamente informati sui rischi e benefici della vaccinazione, acconsentono al trattamento

Ma questa dichiarazione, è la realtà dei fatti ? I genitori sono DAVVERO a conoscenza dei rischi e benefici della pratica vaccinale al momento della firma del consenso? I genitori sono a conoscenza dell’esistenza di una Legge che tutela i danneggiati da vaccino ? Al genitore viene trasmessa dal personale medico una adeguata informazione in merito a possibili reazioni avverse causate dal farmaco che verrà iniettato al bambino, in modo che possa riconoscere ed eventualmente denunciarne i sintomi al personale medico di un pronto soccorso?

Purtroppo no, nella maggior parte dei casi tutte queste condizioni non si verificano.

Ci sono genitori che si recano presso gli ambulatori vaccinali senza sapere con precisione che cosa stanno per far somministrare ai propri figli. Troppo spesso non conoscono nemmeno la malattia da cui il vaccino dovrebbe proteggere, figuriamoci se hanno la consapevolezza delle possibili reazioni avverse che il vaccino inoculato puo’ provocare. Ma la cosa grave è che non escono dall’ambulatorio con maggiori informazioni, o con informazioni più chiare o con una maggiore consapevolezza ! Leggiamo di genitori che a posteriori raccontano: “Ha avuto un po di febbre ; ha vomitato ; era nervoso ; ha perso l’appetito; aveva diarrea”. Ebbene, seppur comuni, queste sono reazioni avverse che vanno segnalate al medico vaccinatore, il quale dovrà provvedere ad inoltrarle all’ AIFA ( //www.agenziafarmaco.gov.it/) – ne abbiamo parlato qui: //comilva.org/le-reazioni-avverse-alle-vaccinazioni-cosa-sapere/ e qui: //comilva.org/vaccini-obbligo-di-segnalazione-entro-36-ore/.

Ma cosa accade se i genitori decidono invece di NON acconsentire e quindi di non far vaccinare il proprio bambino ?

Il genitore può non acconsentire alla vaccinazione per motivi di vario genere: di natura ideologica o semplicemente perché non si sente “debitamente informato” o ancora perché non ha ricevuto le dovute rassicurazioni in merito alla sicurezza della pratica vaccinale dalle Istituzioni (che impongono, per legge, 4 vaccini).

In questo caso si parla di “dissenso informato” , viene negata l’autorizzazione a procedere con la pratica medica: l’esatto contrario del consenso, ed i sanitari dell’ambulatorio vaccinale consegneranno ai genitori il “modulo di dissenso informato” affinché lo firmino.

Peccato che anche questo modulo, analogamente a quanto accade con il consenso informato, conterrà quasi sicuramente una dichiarazione che non rispecchia la realtà dei fatti, qualcosa simile a


i genitori nonostante siano stati debitamente informati sui rischi e benefici della vaccinazione, non acconsentono per convincimento personale

Ecco perché il dissenso proposto dall’azienda sanitaria, NON VA FIRMATO se è formulato in questo modo.

A quel punto scattano, da parte dei sanitari, le tecniche più “raffinate” per convincere a vaccinare: A volte vengono riportati racconti epici di genitori ai quali “sarebbero stati strappati i figli dalle braccia a causa delle mancate vaccinazioni”. Ecco, sono racconti epici di evenienze del tutto infondate e MAI verificatesi, come quelle che vedono protagonisti i Carabinieri che “verrebbero a prendere il bambino per vaccinarlo” o quelle che dicono “che il bimbo non vaccinato non potrà frequentare le comunità infantili e scolastiche”

Mai è accaduta la vaccinazione coatta o l’ingresso della Forza Pubblica in casa, a nessun bambino non vaccinato è stato mai negato l’ingresso alle scuole o a comunità infantili ( //comilva.org/scuola-e-comunita-infantili/)

Ogni qual volta si sia intervenuto sulla potestà genitoriale (ora “responsabilità genitoriale) a causa della mancata vaccinazione, essendo la scelta genitoriale ben sostenuta e ben documentata, ogni procedura, rara, si e’ conclusa positivamente.

Nel passato si sono verificati casi di affievolimento della responsabilità genitoriale. Al momento, se non vi è incuria del minore, il dissentire con OBIEZIONE ATTIVA è una scelta ed è un sacrosanto diritto del genitore che non porta a nessuna conseguenza giudiziaria.

Ecco perché COMILVA raccomanda di mettere in atto l’Iter di Obiezione ATTIVA, perché mira a sostenere e documentare la scelta dei genitori, per sottolineare che si tratta di una scelta ponderata.

Che vacciniate o meno, è doveroso che reperiate informazioni in materia vaccinale, da qualsiasi fonte vogliate attingere, per i vostri figli, per la loro sicurezza, perché, ad essere chiari, la bufala de “i vaccini sono sicuri” sempre e comunque è in realtà uno spot promozionale anni 80. Si tratta di farmaci, non di caramelle e le reazioni avverse, più o meno gravi, sono una eventualità reale, da non sottovalutare.

L’informazione dev’essere dunque la priorità prima di prendere una qualsiasi decisione, ed è doveroso che le Istituzioni preposte forniscano informazioni esaurienti e approfondite.

Chiedete dunque informazioni alle Istituzioni! Hanno l’obbligo di legge di fornirvele.

E nel caso in cui la vostra scelta volga per il NO, pretendete e incentivate un dialogo aperto e costruttivo con la ASL e con il vostro medico, scegliendo la via dell’obiezione di coscienza, secondo il percorso dell’Obiezione Attiva.

VACCINO VIGILANZA E SEGNALAZIONE REAZIONI AVVERSE

SIAMO SEMPRE CITTADINI INFORMATI! FARE DOMANDE SULLA SICUREZZA DEI VACCINI NON RENDE ANTI-VACCINISTI MA SEMPLICEMENTE RISPONDE ALLE NECESSITÀ DEL CONSENSO INFORMATO.

Il concetto di farmacovigilanza si fonda sull’assunto che nessun farmaco può essere considerato completamente sicuro ma risulta tale solo quando il rischio di comparsa di effetti indesiderati è accettabile. La farmacovigilanza è lo strumento di verifica della sicurezza dei trattamenti e dei rischi a cui si espongono i pazienti, è una revisione critica dell'atto medico prescrittivo e al tempo stesso dovrebbe essere una strategia per ridurre al minimo i rischi. La farmacovigilanza comprende una serie di attività finalizzate alla valutazione continuativa di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei farmaci/vaccini e ad assicurare un rapporto rischio/beneficio favorevole per la popolazione. Le modalità di sorveglianza prevedono sia la sorveglianza passiva che include segnalazioni spontanee, analisi osservati/attesi, analisi dei segnali, sia la sorveglianza attiva e quindi gli studi epidemiologici. La vaccinovigilanza è la scienza e le attività relative alla rilevazione, valutazione, comprensione, prevenzione e comunicazione di eventi avversi dopo immunizzazione, o di qualunque altro problema correlato al vaccino o immunizzazione­ dipendente e alla prevenzione di effetti indesiderati del vaccino e dell'immunizzazione. La vaccinovigilanza vuole identificare il più rapidamente possibile gli effetti indesiderati e quantificarne la frequenza e l'impatto, scoprire nuove reazione avverse a vaccini, migliorarne ed allargarne le informazioni sulla tollerabilità e la sicurezza garantendo i vantaggio della vaccinazione sul rischio associato all'uso dei vaccino. Nella Vaccino­Vigilanza poiché la gestione dei vaccini coinvolge diversi attori ed in particolare i servizi di prevenzione e di sanità pubblica, le attività di sorveglianza sono destinate a rimanere parziali se prive di una adeguata interazione tra tutte le parti interessate. È necessaria una integrazione della farmacovigilanza con i servizi di prevenzione e di sanità pubblica. Appare quindi evidente che una Vaccino­vigilanza poco attiva, obsoleta e che non abbia interesse alla registrazione delle reazioni avverse (oltre che a compiere adeguati studi epidemiologici), non attesterà mai adeguatamente l'effettivo numero di reazioni avverse gravi e meno gravi a breve e a lungo termine insorte dopo la somministrazione di un vaccino. Pertanto si esorta il cittadino a segnalare sempre una qualsiasi reazione anche se dovesse incontrare lo scetticismo e la resistenza del sanitario incaricato. Solo provvedendo ad una raccolta dei dati in via sistematica e seria potremmo avere un'idonea e verosimile contezza dei danni provocati dalla pratica vaccinale di massa. Ben diverso il panorama negli Stati Uniti dove grazie all'istituzione del VEARS (Vaccine Adverse Event Reporting System) si ottengono ogni anno un numero altissimo di segnalazioni che permettono di avere un quadro preciso della situazione post vaccinale. Il sistema VAERS è un’iniziativa dei CDC ( Centers for Disease Control and Prevention ) e dell’FDA ( Food and Drug Administration ), e raccoglie a partire dal 1990 le segnalazioni di reazioni avverse dopo somministrazione di vaccini, approvati negli Stati Uniti. SCHEDA UNICA DI SEGNALAZIONE DI SOSPETTA REAZIONE AVVERSA (ADR) La scheda è stata resa operativa con il DM 12 dicembre 2003 che indica anche la modalità per l’inserimento delle segnalazioni nella rete nazionale di farmacovigilanza. Tale registrazione viene curata direttamente dal responsabile della farmacovigilanza della struttura sanitaria (AUSL, Ospedale, IRCCS, Regione, …). Si comprende facilmente che il rischio è quello che fra tanti possibili “attori” in realtà non ci sia alcun vero “responsabile”: è pertanto necessario ancora una volta vigilare con la massima attenzione e pretendere la massima trasparenza nella procedura di inoltro della scheda che avrete provveduto a farvi consegnare in copia conforme con la firma leggibile del funzionario che ne ha curato la compilazione di fronte a voi. Dall’esperienza accumulata in questi anni consigliamo di contattare un medico per la compilazione della scheda, possibilmente una persona di fiducia. Vediamo, oltre ai dati anagrafici del soggetto, quali sono i dati caratteristici che vengono registrati nella scheda ADR (Supplemento Ordinario della GU, Serie Generale N. 86, GU N. 63 del 14 aprile 2005): E' fatto obbligo alle strutture sanitarie di esporre nei luoghi ove si praticano le vaccinazioni le indicate normative sulla Vaccino Vigilanza ovvero sulla modalità di segnalazione di sospetta reazione avversa. Qualora negli ambulatori non troviate tali indicazioni unitamente all'affissione della Legge 210/1992 avvisate le associazioni che si occupano dell'informazione sulla pratica vaccinale della grave mancanza così da poter prendere i relativi provvedimenti. MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 12 dicembre 2003 Nuovo modello di segnalazione di reazione avversa a farmaci e vaccini. (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13/2/2004) IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95; Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1991; Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1997; Vista la circolare n. 400.2/26U/1961 del 23 marzo 1995; Ravvisata la necessita' di adottare una modalita' unica e semplificata per segnalare sia le reazioni avverse da farmaci che le segnalazioni di reazioni avverse da vaccini, nonche' di modificare il modello di scheda da utilizzare per la segnalazione di presunte reazioni avverse da farmaci inclusi i vaccini; Decreta: Art. 1 1. Il modello A dell'allegato del decreto 7 agosto 1997 e' sostituito dalla scheda di cui all'allegato 1 del presente decreto ­ scheda unica di segnalazione di sospetta reazione avversa (ADR). 2. Le schede di segnalazione di cui al comma 1 vanno compilate da parte dei medici e degli altri operatori sanitari secondo le modalita' previste nella «Guida alla compilazione» riportata nell'allegato 2 del presente decreto e in caso di reazioni avverse a vaccino, tenuto conto dei suggerimenti di cui all'allegato 3 al presente decreto. 3. La scheda di segnalazione, compilata e firmata, deve essere trasmessa tempestivamente al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, come sostituito dall'art. 1, lettera c), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95. 4. Il responsabile di farmacovigilanza, dopo aver inserito la scheda in rete, entro sette giorni dal ricevimento, comunichera' al segnalatore l'avvenuto inserimento fornendo allo stesso una copia della scheda inserita, completa del codice numerico rilasciato dal sistema. Il segnalatore avra' l'opportunita' di verificare la reazione codificata e fara' riferimento al codice per l'invio di eventuali notizie di aggiornamento. 5. Il responsabile di farmacovigilanza e' tenuto a diffondere le informazioni, provenienti dal Ministero della salute, relative alla sicurezza dei medicinali agli operatori sanitari operanti all'interno della struttura di appartenenza tenendo conto dell'eventuale specificita' dell'informazione da diffondere. Art. 2 1. Le schede cartacee di reazioni avverse saranno conservate presso la struttura sanitaria che le ha ricevute e saranno trasmesse al Ministero della salute o alla regione ove dagli stessi richiesto. Art. 3 1. E' compito degli informatori scientifici consegnare alcuni esemplari della scheda di cui all'allegato 1 durante le visite ai medici. Art. 4 1. I cittadini possono comunicare direttamente alla ASL di appartenenza eventuali reazioni avverse utilizzando il modello riportato in allegato 4. 2. Il modello di cui al comma 1, debitamente compilato e firmato, deve essere inviato al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza. Art. 5 1. Sono abrogati il decreto ministeriale 20 aprile 1991 e, salvo quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del presente provvedimento, il decreto ministeriale 7 agosto 1997. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 dicembre 2003 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 6 gennaio 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 1 GUIDA ALLA COMPILAZIONE Premessa La segnalazione spontanea e' una comunicazione relativa all'insorgenza di una reazione avversa che si sospetta si sia verificata dopo l'assunzione di un farmaco. E' uno strumento semplice, pratico ed economico applicabile a tutte le tipologie di pazienti e a tutti i farmaci, che consente di rilevare potenziali segnali di allarme. A tal fine la qualita' e la completezza delle informazioni riportate sono fondamentali. La qualita' dell'informazione e' determinata dalla congruita' dei dati, dalla loro completezza e dalla precisione con cui sono riportati. Ogni sezione della scheda ha una ragione di esistere e dovrebbe essere adeguatamente compilata. Una scheda incompleta non consente di valutare il nesso di causalita' tra farmaco e reazione. Indipendentemente dall'algoritmo che verra' usato non si puo' fare a meno di conoscere la relazione temporale, se esistono o meno spiegazioni alternative sia per quanto riguarda le condizioni cliniche che per quanto riguarda l'utilizzo di altri prodotti, e cosa ha determinato la sospensione del farmaco ritenuto sospetto. E' stata quindi eliminata la differenziazione in campi obbligatori e facoltativi, prevista nel precedente modello, in quanto essa poteva portare ad una compilazione parziale che non consentiva di fatto la valutazione del nesso di causalita' tra farmaco e reazione. Infine e' predisposto un unico modello di scheda per segnalare le sospette reazioni avverse a tutti i farmaci inclusi i vaccini. I vaccini sono infatti soggetti al doppio monitoraggio della farmacovigilanza (come per tutti i farmaci) e della prevenzione, con il principale obiettivo di identificare e correggere rapidamente eventuali errori nel programma di immunizzazione al fine di garantire, in modo piu' efficiente e piu' sicuro, quel diritto alla salute rappresentato dalle vaccinazioni. L'adozione di un modello unico di scheda, che tiene conto degli standard internazionali, semplifica la segnalazione di reazione avversa a vaccino, limita i possibili duplicati e velocizza le operazioni di inserimento in banca dati essendo previsto il suo invio al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria. Compilazione Vengono di seguito riportate alcune motivazioni relative all'esistenza dei diversi campi che dovrebbero essere tenute in considerazione durante la compilazione. Paziente e data di insorgenza: i dati di questa sezione sono importanti per l'identificazione del caso ed il riconoscimento di duplicati (insieme alle informazioni su farmaco e reazione). Per motivi di privacy non e' possibile scrivere per esteso il nome e cognome del paziente; sara' comunque sufficiente riportare prima la lettera iniziale del nome seguita dalla lettera iniziale del cognome. L'indicazione della data di nascita, invece che dell'eta', risulta essere particolarmente importante in caso di segnalazioni di reazioni avverse a vaccino: infatti, le vaccinazioni dell'eta' evolutiva vengono somministrate, di norma, ad eta' prestabilite. Le iniziali, insieme alla data di nascita, consentono di distinguere i casi, operazione necessaria soprattutto in occasione di segnalazioni di cluster di reazioni avverse da vaccini derivanti da una stessa struttura. Inoltre la data di insorgenza della reazione insieme alle date di inizio e fine terapia sono indispensabili perche' consentono di stabilire la correlazione temporale tra assunzione del farmaco e reazione avversa. Il campo codice della reazione va compilato dal responsabile di farmacovigilanza dopo l'avvenuto inserimento della scheda in banca dati. Reazione: la compilazione di questo campo e' ovviamente fondamentale, oltre alla descrizione della reazione e' prevista anche la sua diagnosi ed i risultati di eventuali accertamenti diagnostici. E' opportuno che tale descrizione avvenga nel modo piu' chiaro e meno fantasioso possibile considerato che la descrizione dovra' poi essere interpretata e codificata da un altro operatore all'atto dell'inserimento della scheda in banca dati. Nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini e' necessario riportare anche l'orario di insorgenza della reazione. In allegato 3 sono riportati alcuni suggerimenti relativi alla descrizione delle reazioni da vaccino e alla definizione di caso. Nella sezione «esami di laboratorio e strumentali» vanno riportati i risultati, rilevanti ai fini della reazione avversa, degli esami effettuati e possibilmente le date a cui si riferiscono. La sola citazione dell'esame senza conoscere il risultato non e' dirimente. E' importante anche precisare se la reazione e' stata trattata e come. Il segnalatore puo' allegare alla scheda eventuali referti, lettere di dimissioni ospedaliera, relazioni cliniche rispettando comunque la tutela della privacy del paziente. Gravita': l'importanza di una reazione avversa varia anche in relazione alla sua gravita'; va ricordato che la gravita' non deve essere stabilita su base soggettiva per cui non hanno senso le affermazioni media gravita' o gravita' moderata ecc. Una reazione e' grave solo se: e' fatale; ha provocato o prolungato l'ospedalizzazione; ha provocato invalidita' grave o permanente; ha messo in pericolo la vita del paziente. Sono da considerare gravi anche le anomalie congenite e i difetti alla nascita in neonati le cui madri avevano assunto i farmaci sospetti in gravidanza. In questo ultimo caso la scheda sara' compilata con i dati della madre, ma alla scheda stessa dovra' essere allegata un'accurata relazione clinica che oltre ai dati anamnestici dettagli la reazione a carico del feto o del neonato e l'esito della stessa. Esito: analogamente alla gravita' e' importante riportare l'esito della reazione facendo attenzione alle voci poste al di sotto dell'esito «decesso»: infatti ad esempio le frasi «il farmaco puo' aver contribuito» oppure «non dovuto al farmaco» sono relativi ai casi fatali. Nel campo esito andranno riportate anche le date di guarigione o di decesso. Farmaco sospetto: E' importante riportare il nome commerciale del farmaco e non solo il principio attivo sia per consentire eventuali accertamenti legati alla produzione dello stesso sia per consentire alle aziende farmaceutiche titolari del farmaco sospetto di assolvere ai numerosi obblighi di farmacovigilanza nazionale ed internazionale previsti dalla legge. Inoltre nel caso dei farmaci generici, al nome del principio attivo deve essere aggiunto il nome dell'azienda. Senza questa informazione non sara' possibile procedere all'identificazione del medicinale coinvolto. Deve essere indicato il dosaggio e non solo l'unita' posologica (infatti per un dato farmaco potrebbero ad esempio esserci compresse da 250, 500 o 1000 mg). In questa sezione e' importante fornire anche le informazioni relative all'eventuale miglioramento della reazione avversa dopo la sospensione del farmaco e quando disponibile anche il dato sulla risomministrazione del farmaco (rechallenge). Nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini e' necessario riportare anche l'ora della somministrazione ed il numero di dose (I, II III o di richiamo). Inoltre vanno specificati il lotto e la data di scadenza. Non va tralasciata l'indicazione terapeutica per la quale il farmaco e' stato assunto: da tale indicazione potrebbero emergere spiegazioni alternative all'insorgenza della reazione osservata che potrebbe essere in realta' un aspetto della patologia trattata. Anche le indicazioni vanno riportate nel modo piu' preciso possibile tenendo presente la classificazione internazionale delle malattie (ICD IX: International classification disease). Condizioni predisponenti: la disponibilita' di queste informazioni consente di accertare la presenza o meno di cause alternative al farmaco nel determinare la reazione avversa. In particolare nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini e' necessario riportare i dati anamnestici, la storia clinica e farmacologica rilevante. E' opportuno anche specificare la sede dove e' avvenuta la vaccinazione: ASL, studio privato, scuola, altro (specificare) ed il sito di inoculo del vaccino. Farmaci concomitanti: l'informazione di eventuali farmaci concomitanti va acquisita soprattutto in relazione alle possibili interazioni. Nell'apposita sezione andrebbero riportate anche le altre possibili interazioni con integratori alimentari, prodotti erboristici ecc. Nel caso di segnalazione di reazioni avverse a vaccini e' necessario riportare anche i vaccini somministrati nelle 4 settimane precedenti alla somministrazione. Fonte e segnalatore: il segnalatore deve essere chiaramente identificabile, anche se i suoi dati sono tutelati, in primo luogo perche' spesso c'e' la necessita' di contattare il segnalatore per chiarimenti o follow­up ed inoltre non sono accettabili schede anonime. Qualora la fonte venga riportata come «Altro» deve essere specificato chiaramente la tipologia di segnalatore. Per le reazioni gravi, tanto piu' se non previste nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) o per le quali l'esito non e' conosciuto al momento della segnalazione stessa e' opportuno far seguire la segnalazione iniziale da un aggiornamento sul caso. La scheda compilata va inviata al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria di appartenenza per i successivi adempimenti ai sensi del decreto legislativo n. 95/2003. 


Per approfondimenti sulla Farmacovigilanza si rimanda alla lettura del volume IX di EudraLex disponibile all'indirizzo: 


LITURGIA DEL GIORNO

La Liturgia di Lunedi 13 Luglio 2020
Lunedì della XV settimana del Tempo Ordinario (Anno pari)

Vangelo (26 Ottobre) Non sono venuto a portare pace sulla terra, ma  divisione

Grado della Celebrazione: Feria
Colore liturgico: Verde

Antifona d'ingresso
Nella giustizia contemplerò il tuo volto,
al mio risveglio mi sazierò della tua presenza. (Sal 17,15)

Colletta
O Dio, che mostri agli erranti la luce della tua verità,
perché possano tornare sulla retta via,
concedi a tutti coloro che si professano cristiani
di respingere ciò che è contrario a questo nome
e di seguire ciò che gli è conforme.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...

PRIMA LETTURA (Is 1,10-17)
Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni.


Dal libro del profeta Isaìa

Ascoltate la parola del Signore,
capi di Sòdoma;
prestate orecchio all’insegnamento del nostro Dio,
popolo di Gomorra!
«Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero?
– dice il Signore.
Sono sazio degli olocausti di montoni
e del grasso di pingui vitelli.
Il sangue di tori e di agnelli e di capri
io non lo gradisco.
Quando venite a presentarvi a me,
chi richiede a voi questo:
che veniate a calpestare i miei atri?
Smettete di presentare offerte inutili;
l’incenso per me è un abominio,
i noviluni, i sabati e le assemblee sacre:
non posso sopportare delitto e solennità.
Io detesto i vostri noviluni e le vostre feste;
per me sono un peso,
sono stanco di sopportarli.
Quando stendete le mani,
io distolgo gli occhi da voi.
Anche se moltiplicaste le preghiere,
io non ascolterei:
le vostre mani grondano sangue.
Lavatevi, purificatevi,
allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni.
Cessate di fare il male,
imparate a fare il bene,
cercate la giustizia,
soccorrete l’oppresso,
rendete giustizia all’orfano,
difendete la causa della vedova».

Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 49)
Rit: A chi cammina per la retta via, mostrerò la salvezza di Dio.

Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici,
i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti.
Non prenderò vitelli dalla tua casa
né capri dai tuoi ovili.

«Perché vai ripetendo i miei decreti
e hai sempre in bocca la mia alleanza,
tu che hai in odio la disciplina
e le mie parole ti getti alle spalle?

Hai fatto questo e io dovrei tacere?
Forse credevi che io fossi come te!
Ti rimprovero: pongo davanti a te la mia accusa.
Chi offre la lode in sacrificio, questi mi onora;
a chi cammina per la retta via
mostrerò la salvezza di Dio».

Canto al Vangelo (Mt 5,10)
Alleluia, alleluia.
Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
Alleluia.

VANGELO (Mt 10,34-11,1)
Sono venuto a portare non pace, ma spada.


+ Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:
«Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; sono venuto a portare non pace, ma spada. Sono infatti venuto a separare l’uomo da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora da sua suocera; e nemici dell’uomo saranno quelli della sua casa.
Chi ama padre o madre più di me, non è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me, non è degno di me; chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me.
Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà.
Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato.
Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto.
Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa».
Quando Gesù ebbe terminato di dare queste istruzioni ai suoi dodici discepoli, partì di là per insegnare e predicare nelle loro città.

Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
La parola di Dio ci invita ad una scena radicale di Gesù e dell'amore verso tutti gli uomini. Per avere la forza di seguirlo, preghiamo insieme:
Accogli, Signore, la nostra preghiera.

Signore, Dio geloso, ti preghiamo per la tua Chiesa: sappia testimoniare, con la parola e le scelte di vita, l'amore e la fedeltà al suo sposo Gesù.
Signore, Dio di giustizia, ti preghiamo per le nazioni: umilmente riconoscano che i contrasti si risolvono soltanto con la ricerca della giustizia.
Signore, Dio d'amore, ti preghiamo per il nostro cuore di uomini: ogni nostro affetto di sposi, di figli, di amici, sia segno e rivelazione del tuo amore.
Signore, Dio di speranza, ti preghiamo per i sacerdoti e i religiosi: mostrino con la vita che la scelta di te rende accoglienti e interessati ad ogni uomo.
Signore, Dio di pace, ti preghiamo per noi cristiani: insegnaci che la vera pace non è disimpegno e desiderio di tranquillità, ma è passione per la libertà e la verità.
Per i poveri che vivono in mezzo a noi.
Perché la nostra eucaristia divenga condivisione dei beni.

Dio Padre, accogli la nostra preghiera e manda il tuo Spirito a trasformarci, perché guardando i nostri volti tu vi riconosca la somiglianza con Gesù Cristo tuo figlio, che vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen.

Preghiera sulle offerte
Guarda, Signore, i doni della tua Chiesa in preghiera,
e trasformali in cibo spirituale
per la santificazione di tutti i credenti.
Per Cristo nostro Signore.


Antifona di comunione
Il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio re e mio Dio.
Beato chi abita la tua casa: sempre canta le tue lodi. (Sal 84,4-5)

Oppure:
Dice il Signore: “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue,
rimane in me e io in lui”. (Gv 6,56)


Preghiera dopo la comunione
Signore, che ci hai nutriti alla tua mensa,
fa’ che per la comunione a questi santi misteri
si affermi sempre più nella nostra vita
l’opera della redenzione.
Per Cristo nostro Signore.



Commento
“Chi avrà trovato la sua vita la perderà...”.
Noi proviamo innanzi tutto una profonda ripugnanza per queste parole di Gesù. Gesù capovolge totalmente le nostre speranze di felicità. Oppure dovremmo dire che le corregge? Forse ci fa un gran bene che i piani della nostra vita vengano rettificati?
Colui che non vede altro che se stesso, che cerca la propria felicità, che persegue i suoi scopi personali, che vuole concretizzarli a qualunque prezzo, costui non troverà quello che cerca così disperatamente. Lungi dal realizzarsi, egli si perderà. Ma colui che impara, durante tutta la sua vita, a non girare tenacemente intorno alla propria felicità, ma al contrario a dimenticarsi per potersi offrire generosamente, se stesso e le sue proprie facoltà, se stesso e il proprio tempo, costui troverà la vita, per quanto strano ciò possa sembrare. Alla fine, potrà dire: sì, la mia vita è stata buona!
Gesù in persona ha vissuto così. Egli si è chiesto: Di cosa hanno bisogno gli altri? In che cosa posso rendermi utile? È andato appunto verso i malati, gli handicappati, gli emarginati. È stato attento e sensibile alla loro miseria. Non si è sottratto alla sofferenza quando gli si è imposta. Anche se è stato nelle lacrime e nella paura, Gesù ha acconsentito al proprio dolore. Ha accettato e portato la sua croce fino in fondo. Tutto questo lo ha fatto con questa fiducia profonda: Dio solo può veramente dare alla nostra vita il suo compimento.