L’obiezione di coscienza, anche alla luce della L. 119/2017
GENERALITA’
I motivi che sottendono all’obiezione di coscienza alle vaccinazioni possono essere molteplici. Spesso gli obiettori sono ritenuti dei fanatici, dei settari, delle persone che rifiutano il progresso scientifico in nome di una particolare predilezione per le cose “naturali”, degli ingenui, degli approfittatori dei benefici (presunti) dell’altrui vaccinazione, persone che fanno questa scelta sulla base di motivazioni di carattere ideologico, e così via.
Tutte queste definizioni sono architettate ad arte per ridurre a banalità una scelta che nasce invece da una profonda esigenza di essere al centro delle proprie decisioni, senza delegare a nessuno questo compito. Ma ogni scelta deve poter essere il frutto di un percorso, anche interiore, di maturazione. L’analisi dei fatti ci aiuterà a percorrere parte di questo cammino, che per altri versi è del tutto personale.
Oggi praticare l’Obiezione di Coscienza, alla luce delle ultime normative (L. 119/2017 che ha convertito il DL n. 73/2017), è FONDAMENTALE, nonché DOVEROSO: significa non adempiere ad un dovere o ad un obbligo invocando l’ingiustizia o iniquità del medesimo e adducendo la sussistenza di norme di rango paritario o sovraordinato.
In particolare COMILVA ha da anni codificato un iter chiamato OBIEZIONE ATTIVA, che si esplicita attraverso questi fondamentali comportamenti:
E’ SEMPRE necessario prendere posizione formalmente con lettere e raccomandate da inviarsi all’azienda sanitaria che convoca per gli appuntamenti vaccinali;
Presentarsi ai colloqui preparati, con del materiale informativo, libri e pubblicazioni che vi rendono “informati” sul tema, a volte più dei vostri interlocutori;
È assolutamente sconsigliato nascondersi, o ignorare gli inviti: l’OBIEZIONE DI COSCIENZA è un comportamento “attivo”’ dal punto di vista etico e civico, serve a manifestare regolarità genitoriale. Nascondersi o ignorare non sarebbe OBIEZIONE, ma semplice fuga o inerzia.
NON firmare MAI i modelli predisposti dall’azienda sanitaria, modelli di dissenso informato o qualsivoglia altro prestampato.
Va tenuto ben presente che in genere i Tribunali per i Minorenni attivano le procedure sulla responsabilità genitoriale (ex potestà), proprio nei confronti degli obiettori silenti ed inattivi: la nuova legge NULLA toglie a questo principio: con l’attuale normativa, l’Obiezione Attiva serve sia alla propria tutela per la parte sanitaria, sia come materiale da utilizzare eventualmente nella tutela della fase scolastica (scuola dell’obbligo) o delle comunità infantili (materne e nidi).
È sempre importante far riferimento ai propri referenti locali che sono a disposizione per tutti gli associati, la cui lista è presente nell’area CONTATTI del nostro sito web. Istruzioni più dettagliate sono disponibili nell’area soci.
La Fase contingente (da marzo 2018)
Le indicazioni seguenti vengono elaborate in corsa e quindi potranno subire modificazioni, non è vitale seguire ogni cosa in maniera maniacale, ma vanno fatti i passi fondamentali con ordine. Anche i tempi di intervento si modificheranno passo-passo. Stiamo tranquilli e agiamo. Le domande su casi personali vanno rivolte ai referenti di zona. Per favore, attenetevi a questa linea guida. Siamo SEMPRE cittadini liberi ed informati!
LE AREE D’AZIONE PRINCIPALI
Quella della tutela SANITARIA, per la quale si dovrà fare molto bene OBIEZIONE ATTIVA. Va attivata quando si riceve l’appuntamento per le vaccinazioni da parte dell’ASL o anche dopo (Azienda Sanitaria Locale, usiamo questo acronimo in modo generico anche perché a seconda dei territori queste aziende assumono connotazioni e sigle diverse …).
La documentazione prodotta in questa area può essere utile anche per gestire la discussione con le comunità infantili e la scuola dell’obbligo ma non c’entra con la parte di TUTELA per l’iscrizione alle scuole dell’infanzia, nidi e materne)
Quella della tutela PER L’AMMISSIONE A COMUNITA’ INFANTILI. Con la circolare congiunta lasciata in eredità da Lorenzin e Fedeli il 27 febbraio 2018, cinque giorni prima delle elezioni politiche per mandarle a casa, l’Italia è di nuovo un mosaico di situazioni rispetto alla esclusione dai servizi e dalle scuole per l’infanzia. Le regioni che hanno dichiarato e mai dimostrato di avere una anagrafe vaccinale centralizzata possono adottare la procedura che, con un altro articolo di legge sulla vaccinazione introdotto nella legge di bilancio 2017 dai soliti noti, anticipa l’entrata a regime della L. 119/17 addirittura a marzo 2017, a meno di un anno dalla sua approvazione. Questo sarebbe dovuto avvenire nell’anno scolastico 2019/2020. I bambini vengono esclusi con procedure irregolari e per le iscrizioni 2018/2019 occorrerà un intervento politico. I più fortunati incontreranno la solidarietà della scuola;
Quella per le SCUOLE DELL’OBBLIGO. Vale lo stesso concetto del punto precedente, con in meno il carattere di precarietà, in quanto nella fattispecie l’ammissione o la frequenza non sono a rischio, mentre si può innescare il sistema sanzionatorio, al quale si farà fronte con i ricorsi;
Quella per l’ESONERO. La legge è chiarissima sulle figure deputate al rilascio dell’esonero. Bisogna tuttavia provarci assolutamente, soprattutto con i danneggiati da vaccini ed i loro fratelli e per chi ha in casa una anamnesi familiare a rischio;
Quella per le SANZIONI AMMINISTRATIVE. L’inosservanza dell’obbligo vaccinale è stata depenalizzata dalla L. 689 24/11/81 sulle sanzioni amministrative e soprattutto dalla interpretazione della Corte di Cassazione con la sua sentenza 1511 del 12/12/90. Utilizzeremo questa norma per poter dare anche in questo caso risposte chiare ai nostri utenti, soprattutto contrastando interpretazioni fantasiose della legge 119/2017 sulla reiterazione della sanzione;
Quella per le eventuali CAUSE. Ove all’esito di tutta la serie di attività ed in assenza di collaborazione delle strutture preposte (Istituti, Comune, ecc.), non vi siano risultati proficui, si interverrà con le cause: ricorsi al giudice Ordinario ex art. 700 C.P.C., o ricorsi al TAR (impugnando i provvedimenti di esclusione). E’ preferibile senza dubbio il ricorso al Giudice Ordinario: è più vicino, costa meno, ed è meno rischioso. Mentre il TAR è costoso e, quando si perde, rappresenta un precedente pressoché insormontabile.
In generale, va detto che la normativa attuale (che è solo un sommacco di principi iniqui) non ci deve blindare: noi dobbiamo creare nuove prassi e cambiare la norma attraverso la legalità, ovvero il principio di Obiezione e la presa d’atto delle istituzioni, affinché si comprenda come la L. 119/2017 sia INIQUA, INCOSTITUZIONALE e LIBERTICIDA.
L’azione verso in Sindaco
In questo momento di contingenza è anche opportuno inviare al sindaco una lettera raccomandata per il suo coinvolgimento diretto nel farsi carico della “polis” e quindi del benessere e della crescita di TUTTI i suoi cittadini, senza discriminazione e ghettizzazione alcuna, soprattutto in totale assenza di situazioni di emergenza. Lo scopo è quello di organizzare in breve tempo incontri continui sul territorio con i Sindaci e le Autorità comunali preposte, le scuole e gli istituti.
La Scuola e le Comunità Infantili
L’esonero, l’omissione e il differimento
Queste condizioni sono “confinate” in determinati ambiti dalla circolare ministeriale 0025233-16/08/2017-DGPRE-DGPRE-P: nella realtà la problematica è ben più ampia ed articolata ed è nostro diritto chiedere di rientrare in tali condizioni a fronte di ben determinate situazioni che hanno a che fare con l’anamnesi familiare o reazioni avverse che si sono verificate in precedenti sedute vaccinali. Vi offriamo un supporto per muovervi in questo ambito.
L’Obiezione Attiva
In questa sezione trattiamo l’iter di obiezione di coscienza: è una sezione in continuo aggiornamento. In qualsiasi momento si possono trovare cose nuove.
I Motivi che sottendono all’obiezione: alcuni spunti
IMMUNITA’ DI GREGGE ED EFFICACIA DELLE VACCINAZIONI
I valori di copertura vaccinale (vaccini obbligatori) in Italia negli ultimi 15 anni presentano una discreta variabilità, oscillando da circa l’85-86% a valori superiori al 95%. In nessun caso si sono verificate infezioni da polio selvaggio o difterite.
L’immunità di gregge non dipende direttamente dalla copertura vaccinale ma dalla contagiosità della malattia (R0). La soglia di copertura minima è funzione di questa ed è diversa per ogni malattia infettiva trasmissibile. La soglia minima uniforme del 95% è un assunto errato.
Importanti epidemie di malattie infettive si verificano anche in comunità completamente o quasi completamente vaccinate, ad ulteriore dimostrazione che l’equivalenza VACCINAZIONE=IMMUNIZZAZIONE non è verificata. Se ne deduce che l’esclusione dei non vaccinati dalle comunità non comporta l’assenza della circolazione di malattie infettive. L’insuccesso della vaccinazione di massa nel proteggere la collettività non può essere arbitrariamente attribuito ai non vaccinati. Vanno invece compresi i meccanismi per cui le vaccinazioni di massa non danno i risultati sperati invece di ostinarsi a vaccinare sempre di più;
Non esiste un sistema di monitoraggio che rilevi la risposta anticorpale sistematica dei soggetti vaccinati né al mantenimento nel tempo della eventuale immunità artificiale acquisibile con la vaccinazione. Pertanto non è possibile stabilire un criterio di protezione collettiva attribuibile semplicemente alla copertura vaccinale;
Molti Paesi appartenenti a regioni geografiche completamente differenti sono “Polio Free” nonostante abbiano coperture vaccinali nettamente al di sotto del 95%. Mentre la vaccinazione con vaccino antipolio OPV comporta il rischio della circolazione di poliovirus vaccino-derivato (cVDPVs), la vaccinazione con il vaccino a virus inattivato (IPV) potrebbe risultare in una maggiore esposizione all’infezione da poliovirus selvaggio.
La vaccinazione contro la difterite è perlopiù una misura di protezione personale. I rilievi statistici pubblicati dall’OMS non evidenziano alcuna correlazione fra la copertura vaccinale e la comparsa sporadica di questa malattia sul territorio europeo.
La vaccinazione contro l’epatite B nei bambini non può in alcun modo incidere sulle condizioni di sicurezza delle comunità infantili. Il tetano non è una malattia contagiosa e pertanto la vaccinazione per il tetano non costituisce una misura di sanità pubblica.
LE REAZIONI AVVERSE AI VACCINI
Le reazioni avverse ai vaccini sono un fenomeno non trascurabile che va strettamente monitorato con strumenti adeguati e incluso nella valutazione del rischio collegato alla pratica vaccinale attraverso un aggiornamento continuo. I dati ufficiali (Rapporti AIFA/OSMED) oggi ci dicono che:
Le notifiche di reazioni avverse ai vaccini sono in continuo aumento: 3727 nel 2013, 8182 nel 2014, 7892 nel 2015. Una discreta percentuale di queste rappresentano reazioni gravi;
Le notifiche sono estremamente disomogenee sul territorio: potrebbero essere almeno più di 4 volte, anche se si stima che il rapporto di sotto notifica sia di 1:10;
L’implementazione di programmi di farmacovigilanza attiva per quanto riguarda i vaccini è sporadica e questo incide gravemente sull’attendibilità dei dati;
La grande maggioranza delle segnalazioni riguarda i bambini fino ad 11 anni ed in particolare la fascia di età 0 – 2 anni. Di notevole rilevanza i disturbi psichiatrici e le patologie del sistema nervoso e questo fenomeno coinvolge soprattutto la fascia di età 0 – 2 anni;
La vaccinazione di massa prevede il concetto “One-size-fits-all” che significa “la stessa misura va bene per tutti”. Questo concetto è stato ampiamente superato anche dalla medicina allopatica e quindi non si comprende perché debba valere per le vaccinazioni. Una vaccinazione non ha lo stesso effetto in tutte le persone né i suoi effetti collaterali sono prevedibili per tutti (suscettibilità individuale). Ogni individuo ha una risposta unica per qualsiasi vaccino in base all’età, allo stato di salute e alle sue caratteristiche ed è epigeneticamente predisposto a rispondere in modo diverso dagli altri;
LE DISABILITA’ SCOLASTICHE
Le disabilità scolastiche nelle scuole primarie e secondarie di I grado sono in costante aumento. Nel 2015 questo numero avrebbe raggiunto le 250.000 unità mentre nel 2005 si attestava intorno alle 156.000 unità. In questi dati non compaiono i soggetti affetti da disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), quali disgrafie, discalculie, disprassie ecc., tutte condizioni che non godono nemmeno di sostegno scolastico ma che aggravano notevolmente il disagio dei soggetti interessati e delle loro famiglie.
Non ci risulta nessuna iniziativa a livello regionale e nazionale per indagare su questo fenomeno, soprattutto partendo dall’individuazione dei fattori di rischio.
IL CONCETTO ALLARGATO DI EDUCAZIONE SCOLASTICA
Il concetto allargato della funzione scolastica che è ben espresso nei documenti istituzionali:
L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni è progressivo e continuo:
Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in una prospettiva evolutiva;
La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini:
Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale;
NEGARE TUTTE QUESTE POSSIBILITA’ AI BAMBINI NON VACCINATI E’ UN ATTO DI UNA GRAVITA’ ASSOLUTA, UNA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI E COSTITUZIONALI CHE NON PUO’ AVERE IN QUESTO MOMENTO STORICO NESSUNA GIUSTIFICAZIONE.
Concepire una barriera posta a salvaguardia dei bambini immuno-compromessi che non possono essere vaccinati, con l’esclusione dalle comunità infantili dei bambini non vaccinati, non trova alcun riscontro nell’evidenza epidemiologica delle malattie infettive (anche i soggetti vaccinati sono veicoli di trasmissione infettiva). Sarebbe comunque una iniziativa inutile, nell’ambito dei rapporti complessivi che questi bambini hanno nell’economia della loro giornata (presenza di altre persone la cui immunità verso tali malattie non è assicurata e che quindi potrebbero essere ugualmente “veicoli di trasmissione”).
LE VERE EMERGENZE
LA VERA EMERGENZA è il numero sempre più crescente di bambini e giovani che soffrono di patologie a carattere autoimmune, tanto da avvertirne la presenza importante proprio nelle premesse di questa discussione.
Oggi oltre il 27% dei bambini degli Stati Uniti vivono con malattie croniche che condizionano pesantemente la loro vita quotidiana e le loro normali attività.
Queste malattie spesso contribuiscono notevolmente all’assenteismo scolastico e richiedono continua attenzione medica. Questi disturbi comprendono Artriti, Asma, Disordini dello Spettro Autistico (ASD), malattie autoimmuni, Cancro, problemi cardiovascolari, Paralisi cerebrali, Fibrosi cistica, Diabete, Epilessia, Allergie e problemi respiratori, e molto altro. Questo numero è aumentato drammaticamente negli ultimi quattro decenni ed è più che raddoppiato dal 12.8% del 1994 al 26.6% del 2006.
Questo è l’ambito in cui sarebbe doveroso spendersi ed indagare per comprendere il fenomeno e prendere le adeguate misure (azioni correttive e preventive). L’accusa di essere anti-scientifici e anti-vaccinisti solo per il fatto di voler discutere della sicurezza dei vaccini è un insulto intollerabile.
FARE DOMANDE SULLA SICUREZZA DEI VACCINI NON RENDE ANTI-VACCINISTI MA SEMPLICEMENTE RISPONDE ALLE NECESSITÀ DEL CONSENSO INFORMATO.