lunedì 13 luglio 2020

IL CONSENSO INFORMATO ED IL DISSENSO INFORMATO

Qualsiasi intervento di tipo medico necessita di un consenso scritto da parte del paziente, sia che si tratti di un’operazione chirurgica, di un esame invasivo o “semplicemente” di una vaccinazione. Il “consenso informato” è una sorta di accordo scritto che il paziente è tenuto a firmare ogni qual volta si trovi a dover affrontare un intervento medico che può costituire un pericolo a causa delle possibili conseguenze e/o a causa dei rischi ad esso associati.

Questo strumento, volto a tutelare la dignità del paziente ma anche la sua corretta informazione, è stato regolamentato dalla Convenzione di Oviedo,


ecco i passi salienti:


Capitolo II: Consenso

Art. 5 Regola generale

Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.

Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

Art. 6 Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso

(1) Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un intervento non può essere effettuato su una persona che non ha capacità di dare consenso, se non per un diretto beneficio della stessa.

(2) Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. Il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di maturità.

(3) Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione.

(4) Il rappresentante, l’autorità, la persona o l’organo menzionati ai paragrafi 2 e 3 ricevono, alle stesse condizioni, l’informazione menzionata all’articolo 5.

(5) L’autorizzazione menzionata ai paragrafi 2 e 3 può, in qualsiasi momento, essere ritirata nell’interesse della persona interessata.

Quindi, riassumendo, quando si tratta di vaccini pediatrici, dato che il minore ovviamente non è in grado di dare il consenso, sono i genitori che devono ricevere “una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi”.

All’ambulatorio vaccinale questo modulo di “consenso informato” viene consegnato ai genitori affinché lo firmino, e quasi sempre la firma viene diligentemente apposta senza porsi troppe domande… a volte senza leggere ciò che c’e’ scritto:


i genitori debitamente informati sui rischi e benefici della vaccinazione, acconsentono al trattamento

Ma questa dichiarazione, è la realtà dei fatti ? I genitori sono DAVVERO a conoscenza dei rischi e benefici della pratica vaccinale al momento della firma del consenso? I genitori sono a conoscenza dell’esistenza di una Legge che tutela i danneggiati da vaccino ? Al genitore viene trasmessa dal personale medico una adeguata informazione in merito a possibili reazioni avverse causate dal farmaco che verrà iniettato al bambino, in modo che possa riconoscere ed eventualmente denunciarne i sintomi al personale medico di un pronto soccorso?

Purtroppo no, nella maggior parte dei casi tutte queste condizioni non si verificano.

Ci sono genitori che si recano presso gli ambulatori vaccinali senza sapere con precisione che cosa stanno per far somministrare ai propri figli. Troppo spesso non conoscono nemmeno la malattia da cui il vaccino dovrebbe proteggere, figuriamoci se hanno la consapevolezza delle possibili reazioni avverse che il vaccino inoculato puo’ provocare. Ma la cosa grave è che non escono dall’ambulatorio con maggiori informazioni, o con informazioni più chiare o con una maggiore consapevolezza ! Leggiamo di genitori che a posteriori raccontano: “Ha avuto un po di febbre ; ha vomitato ; era nervoso ; ha perso l’appetito; aveva diarrea”. Ebbene, seppur comuni, queste sono reazioni avverse che vanno segnalate al medico vaccinatore, il quale dovrà provvedere ad inoltrarle all’ AIFA ( //www.agenziafarmaco.gov.it/) – ne abbiamo parlato qui: //comilva.org/le-reazioni-avverse-alle-vaccinazioni-cosa-sapere/ e qui: //comilva.org/vaccini-obbligo-di-segnalazione-entro-36-ore/.

Ma cosa accade se i genitori decidono invece di NON acconsentire e quindi di non far vaccinare il proprio bambino ?

Il genitore può non acconsentire alla vaccinazione per motivi di vario genere: di natura ideologica o semplicemente perché non si sente “debitamente informato” o ancora perché non ha ricevuto le dovute rassicurazioni in merito alla sicurezza della pratica vaccinale dalle Istituzioni (che impongono, per legge, 4 vaccini).

In questo caso si parla di “dissenso informato” , viene negata l’autorizzazione a procedere con la pratica medica: l’esatto contrario del consenso, ed i sanitari dell’ambulatorio vaccinale consegneranno ai genitori il “modulo di dissenso informato” affinché lo firmino.

Peccato che anche questo modulo, analogamente a quanto accade con il consenso informato, conterrà quasi sicuramente una dichiarazione che non rispecchia la realtà dei fatti, qualcosa simile a


i genitori nonostante siano stati debitamente informati sui rischi e benefici della vaccinazione, non acconsentono per convincimento personale

Ecco perché il dissenso proposto dall’azienda sanitaria, NON VA FIRMATO se è formulato in questo modo.

A quel punto scattano, da parte dei sanitari, le tecniche più “raffinate” per convincere a vaccinare: A volte vengono riportati racconti epici di genitori ai quali “sarebbero stati strappati i figli dalle braccia a causa delle mancate vaccinazioni”. Ecco, sono racconti epici di evenienze del tutto infondate e MAI verificatesi, come quelle che vedono protagonisti i Carabinieri che “verrebbero a prendere il bambino per vaccinarlo” o quelle che dicono “che il bimbo non vaccinato non potrà frequentare le comunità infantili e scolastiche”

Mai è accaduta la vaccinazione coatta o l’ingresso della Forza Pubblica in casa, a nessun bambino non vaccinato è stato mai negato l’ingresso alle scuole o a comunità infantili ( //comilva.org/scuola-e-comunita-infantili/)

Ogni qual volta si sia intervenuto sulla potestà genitoriale (ora “responsabilità genitoriale) a causa della mancata vaccinazione, essendo la scelta genitoriale ben sostenuta e ben documentata, ogni procedura, rara, si e’ conclusa positivamente.

Nel passato si sono verificati casi di affievolimento della responsabilità genitoriale. Al momento, se non vi è incuria del minore, il dissentire con OBIEZIONE ATTIVA è una scelta ed è un sacrosanto diritto del genitore che non porta a nessuna conseguenza giudiziaria.

Ecco perché COMILVA raccomanda di mettere in atto l’Iter di Obiezione ATTIVA, perché mira a sostenere e documentare la scelta dei genitori, per sottolineare che si tratta di una scelta ponderata.

Che vacciniate o meno, è doveroso che reperiate informazioni in materia vaccinale, da qualsiasi fonte vogliate attingere, per i vostri figli, per la loro sicurezza, perché, ad essere chiari, la bufala de “i vaccini sono sicuri” sempre e comunque è in realtà uno spot promozionale anni 80. Si tratta di farmaci, non di caramelle e le reazioni avverse, più o meno gravi, sono una eventualità reale, da non sottovalutare.

L’informazione dev’essere dunque la priorità prima di prendere una qualsiasi decisione, ed è doveroso che le Istituzioni preposte forniscano informazioni esaurienti e approfondite.

Chiedete dunque informazioni alle Istituzioni! Hanno l’obbligo di legge di fornirvele.

E nel caso in cui la vostra scelta volga per il NO, pretendete e incentivate un dialogo aperto e costruttivo con la ASL e con il vostro medico, scegliendo la via dell’obiezione di coscienza, secondo il percorso dell’Obiezione Attiva.

Nessun commento: