martedì 23 novembre 2021

29.934 morti 2.804.900 ferite in seguito alle iniezioni di COVID nel database europeo delle reazioni avverse - I giornalisti aziendali hanno la pericardite dopo le iniezioni di Pfizer


Il database dell'Unione Europea delle segnalazioni di sospette reazioni ai farmaci è EudraVigilance, e ora stanno riportando 29.934 decessi e 2.804.900 lesioni, in seguito a iniezioni di COVID-19.

Un abbonato di Health Impact News dall'Europa ci ha ricordato che questo database mantenuto da EudraVigilance è solo per i paesi in Europa che fanno parte dell'Unione Europea (UE), che comprende 27 paesi.

Il numero totale di paesi in Europa è molto più alto, quasi il doppio, circa 50. (Ci sono alcune differenze di opinione su quali paesi sono tecnicamente parte dell'Europa).

Quindi, per quanto alti siano questi numeri, NON riflettono tutta l'Europa. Il numero reale in Europa di morti o feriti segnalati in seguito ai colpi di COVID-19 sarebbe molto più alto di quello che riportiamo qui.


Il database EudraVigilance riporta che fino al 19 ottobre 2021 ci sono 29.934 morti e 2.804.900 feriti segnalati in seguito a iniezioni di quattro iniezioni sperimentali di COVID-19:


VACCINO COVID-19 MRNA MODERNA (CX-024414)

COVID-19 MRNA VACCINO PFIZER-BIONTECH

COVID-19 VACCINO ASTRAZENECA (CHADOX1 NCOV-19)

COVID-19 VACCINO JANSSEN (AD26.COV2.S)

Dal totale delle lesioni registrate, quasi la metà di esse (1.311.861) sono lesioni gravi.

"La gravità fornisce informazioni sul sospetto effetto indesiderato; può essere classificato come 'grave' se corrisponde a un evento medico che provoca la morte, è in pericolo di vita, richiede il ricovero in ospedale, provoca un'altra condizione importante dal punto di vista medico, o il prolungamento del ricovero esistente, provoca una disabilità o incapacità persistente o significativa, o è un'anomalia congenita/difetto alla nascita."


Un abbonato di Health Impact News in Europa ha eseguito i rapporti per ciascuno dei quattro colpi COVID-19 che stiamo includendo qui. È un sacco di lavoro per tabulare ogni reazione con lesioni e decessi, dal momento che non c'è un posto sul sistema EudraVigilance che abbiamo trovato che tabula tutti i risultati.


Da quando abbiamo iniziato a pubblicarlo, anche altri in Europa hanno calcolato i numeri e confermato i totali.
Ecco i dati riassuntivi fino al 6 novembre 2021.

Reazioni totali per il vaccino mRNA Tozinameran (codice BNT162b2, Comirnaty) da BioNTech/Pfizer: 14.002 decessi e 1.266.500 lesioni fino al 06/11/2021

34.377 Disturbi del sangue e del sistema linfatico incl. 196 decessi

37.779 Disturbi cardiaci incl. 2.050 decessi

348 Disturbi congeniti, familiari e genetici incl. 31 decessi

17.188 Malattie dell'orecchio e del labirinto incl. 10 decessi

1.129 Disturbi endocrini incl. 5 decessi

19.593 Disturbi dell'occhio incl. 30 decessi

107.066 Disturbi gastrointestinali incl. 565 decessi

324.554 Disturbi generali e condizioni della sede di somministrazione incl. 3.983 decessi

1.433 Disturbi epatobiliari incl. 74 decessi

13.777 Disturbi del sistema immunitario incl. 72 decessi

49.517 Infezioni e infestazioni incl. 1.517 decessi

18.101 Lesioni, avvelenamenti e complicazioni procedurali incl. 217 decessi

31.592 Indagini incl. 432 decessi

8.709 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 243 decessi

159.698 Disturbi muscoloscheletrici e del tessuto connettivo incl. 172 decessi

1.080 Neoplasie benigne, maligne e non specificate (incluse cisti e polipi) inclusi 105 decessi

217.201 Disturbi del sistema nervoso incl. 1.500 decessi

1.753 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 50 decessi

200 Problemi del prodotto incl. 2 decessi

23.195 Disturbi psichiatrici incl. 171 decessi

4.438 Disturbi renali e urinari incl. 221 decessi

40.100 Disturbi del sistema riproduttivo e della mammella incl. 5 decessi

54.682 Disturbi respiratori, toracici e mediastinici incl. 1.568 decessi

59.950 Disturbi della pelle e del tessuto sottocutaneo incl. 123 decessi

2.583 Circostanze sociali incl. 19 decessi

3.002 Procedure chirurgiche e mediche incl. 40 decessi

33.455 Disturbi vascolari incl. 601 decessi

Reazioni totali per il vaccino mRNA mRNA-1273(CX-024414) di Moderna: 8.196 decessi e 375.242 lesioni fino al 06/11/2021

7.867 Disturbi del sangue e del sistema linfatico incl. 89 decessi

12.009 Disturbi cardiaci incl. 881 decessi

150 Disturbi congeniti, familiari e genetici incl. 5 decessi

4.533 Malattie dell'orecchio e del labirinto incl. 2 decessi

326 Disturbi endocrini incl. 3 decessi

5.527 Disturbi dell'occhio incl. 27 decessi

31.082 Disturbi gastrointestinali incl. 317 decessi

101.013 Disturbi generali e condizioni della sede di somministrazione incl. 2.904 decessi

612 Disturbi epatobiliari incl. 36 decessi

3.605 Disturbi del sistema immunitario incl. 14 decessi

13.769 Infezioni e infestazioni incl. 727 decessi

7.861 Lesioni, avvelenamenti e complicazioni procedurali incl. 152 decessi

6.833 Indagini incl. 136 decessi

3.556 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 195 decessi

45.788 Disturbi muscoloscheletrici e del tessuto connettivo incl. 163 decessi

496 Neoplasie benigne, maligne e non specificate (incluse cisti e polipi) inclusi 60 decessi

496 Neoplasie benigne, maligne e non specificate (incluse cisti e polipi) inclusi 60 decessi

64.074 Disturbi del sistema nervoso incl. 802 decessi

696 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 7 decessi

71 Problemi del prodotto incl. 2 decessi

6.817 Disturbi psichiatrici incl. 139 decessi

2.171 Disturbi renali e urinari incl. 158 decessi

7.439 Disturbi del sistema riproduttivo e della mammella incl. 7 decessi

16.508 Disturbi respiratori, toracici e mediastinici, inclusi 872 decessi

20.140 Disturbi della pelle e del tessuto sottocutaneo incl. 74 decessi

1.693 Circostanze sociali incl. 35 decessi

1.285 Procedure chirurgiche e mediche incl. 77 decessi

9.321 Disturbi vascolari incl. 312 decessi

Reazioni totali per il vaccino AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) di Oxford/AstraZeneca: 5.973 decessi e 1.065.560 lesioni fino al 06/11/2021

12.976 Disturbi del sangue e del sistema linfatico incl. 243 decessi

18.819 Disturbi cardiaci incl. 676 decessi

184 Disturbi congeniti familiari e genetici incl. 7 decessi

12.521 Malattie dell'orecchio e del labirinto incl. 2 decessi

583 Malattie endocrine incl. 4 decessi

18.723 Disturbi dell'occhio incl. 29 decessi

101.828 Disturbi gastrointestinali incl. 306 decessi

280.708 Disturbi generali e condizioni della sede di somministrazione incl. 1.426 decessi

929 Disturbi epatobiliari incl. 57 decessi

4.646 Disturbi del sistema immunitario incl. 28 decessi

31.579 Infezioni e infestazioni incl. 399 decessi

12.147 Intossicazione da lesioni e complicazioni procedurali incl. 172 decessi

23.340 Indagini incl. 142 decessi

12.279 Disturbi del metabolismo e della nutrizione incl. 88 decessi

158.583 Disturbi muscoloscheletrici e del tessuto connettivo incl. 92 decessi

607 Neoplasie benigne, maligne e non specificate (incluse cisti e polipi) inclusi 21 decessi

220.125 Disturbi del sistema nervoso incl. 937 decessi

504 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 10 decessi

183 Problemi del prodotto incl. 1 decesso

19.750 Disturbi psichiatrici incl. 58 decessi

4.004 Disturbi renali e urinari incl. 57 decessi

14.909 Disturbi del sistema riproduttivo e della mammella incl. 2 decessi

37.574 Disturbi respiratori toracici e mediastinici incl. 707 decessi

48.852 Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo, inclusi 48 decessi

1.458 Circostanze sociali incl. 6 decessi

1.343 Procedure chirurgiche e mediche incl. 25 decessi

26.406 Disturbi vascolari incl. 430 decessi

Reazioni totali per il vaccino COVID-19 JANSSEN (AD26.COV2.S) della Johnson & Johnson: 1.763 decessi e 97.598 lesioni fino al 06/11/2021

936 Disturbi del sangue e del sistema linfatico inclusi 38 decessi

1.746 Disturbi cardiaci incl. 152 decessi

35 Disturbi congeniti, familiari e genetici

964 Malattie dell'orecchio e del labirinto incl. 1 decesso

59 Malattie endocrine incl. 1 decesso

1.290 Disturbi dell'occhio incl. 6 decessi

8.253 Disturbi gastrointestinali incl. 73 decessi

25.729 Disturbi generali e condizioni della sede di somministrazione incl. 469 decessi

118 Disturbi epatobiliari incl. 11 decessi

416 Disturbi del sistema immunitario incl. 9 decessi

3.906 Infezioni e infestazioni, inclusi 137 decessi

879 Lesioni, avvelenamenti e complicazioni procedurali inclusi 18 decessi

4.611 Indagini incl. 99 decessi

591 Disturbi del metabolismo e della nutrizione, inclusi 44 decessi

14.470 Disturbi muscoloscheletrici e del tessuto connettivo, inclusi 42 decessi

52 Neoplasie benigne, maligne e non specificate (incluse cisti e polipi) inclusi 3 decessi

19.444 Disturbi del sistema nervoso incl. 191 decessi

38 Gravidanza, puerperio e condizioni perinatali incl. 1 decesso

25 Problemi del prodotto

1.324 Disturbi psichiatrici incl. 16 decessi

383 Disturbi renali e urinari incl. 21 decessi

1.928 Disturbi del sistema riproduttivo e della mammella incl. 6 decessi

3.444 Disturbi respiratori, toracici e mediastinici inclusi 225 decessi

2.962 Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo incl. 7 decessi

303 Circostanze sociali incl. 4 decessi

666 Procedure chirurgiche e mediche incl. 53 decessi

3.026 Disturbi vascolari incl. 136 decessi


*Questi totali sono stime basate sulle segnalazioni inviate a EudraVigilance. I totali possono essere molto più alti in base alla percentuale di reazioni avverse che vengono segnalate. Alcune di queste segnalazioni possono anche essere riportate nei database delle reazioni avverse dei singoli paesi, come il database VAERS degli Stati Uniti e il sistema Yellow Card del Regno Unito. Gli incidenti mortali sono raggruppati per sintomi, e alcuni incidenti mortali possono essere stati causati da più sintomi.




"Il vaccino è un biglietto per la libertà...." diceva questa giornalista che adesso soffre di pericardite 👇



Terzo giornalista aziendale australiano ricoverato con pericardite dopo l'iniezione di COVID-19 di Pfizer.

Il COVID World sta riportando che 3 giornalisti aziendali sono stati ricoverati con malattie cardiache (pericardite) dopo aver preso le dosi di Pfizer.

https://vaccineimpact.com/2021/29934-deaths-2804900-injuries-following-covid-shots-in-european-database-of-adverse-reactions-corporate-journalists-have-pericarditis-after-pfizer-shots/

Liturgia di Martedi 23 Novembre 2021 della XXXIV settimana del Tempo Ordinario (Anno dispari)

In Italia ci sono 33.000 sacerdoti che si dedicano a tutti noi e alle nostre comunità. Anche tu puoi aiutarli concretamente, con una donazione che arriva a tutti. Non solo al tuo parroco.



Grado della Celebrazione: Feria
Colore liturgico: Verde

Antifona d'ingresso
L'Agnello immolato
è degno di ricevere potenza e ricchezza,
sapienza, forza e onore:
a lui gloria e potenza nei secoli dei secoli. (Ap 5,12;1,6)

Colletta
Dio onnipotente ed eterno,
che hai voluto ricapitolare tutte le cose
in Cristo tuo Figlio, Re dell'universo,
fa' che ogni creatura,
libera dalla schiavitù del peccato,
ti serva e ti lodi senza fine.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

PRIMA LETTURA (Dn 2,31-45)
Dio farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e annienterà tutti gli altri regni.

Dal libro del profeta Daniele

In quei giorni, Daniele disse a Nabucodònosor:
«Tu stavi osservando, o re, ed ecco una statua, una statua enorme, di straordinario splendore, si ergeva davanti a te con terribile aspetto. Aveva la testa d’oro puro, il petto e le braccia d’argento, il ventre e le cosce di bronzo, le gambe di ferro e i piedi in parte di ferro e in parte d’argilla.
Mentre stavi guardando, una pietra si staccò dal monte, ma senza intervento di mano d’uomo, e andò a battere contro i piedi della statua, che erano di ferro e d’argilla, e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l’argilla, il bronzo, l’argento e l’oro e divennero come la pula sulle aie d’estate; il vento li portò via senza lasciare traccia, mentre la pietra, che aveva colpito la statua, divenne una grande montagna che riempì tutta la terra.
Questo è il sogno: ora ne daremo la spiegazione al re. Tu, o re, sei il re dei re; a te il Dio del cielo ha concesso il regno, la potenza, la forza e la gloria. Dovunque si trovino figli dell’uomo, animali selvatici e uccelli del cielo, egli li ha dati nelle tue mani; tu li dòmini tutti: tu sei la testa d’oro. Dopo di te sorgerà un altro regno, inferiore al tuo; poi un terzo regno, quello di bronzo, che dominerà su tutta la terra.
Ci sarà poi un quarto regno, duro come il ferro: come il ferro spezza e frantuma tutto, così quel regno spezzerà e frantumerà tutto. Come hai visto, i piedi e le dita erano in parte d’argilla da vasaio e in parte di ferro: ciò significa che il regno sarà diviso, ma ci sarà in esso la durezza del ferro, poiché hai veduto il ferro unito all’argilla fangosa. Se le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d’argilla, ciò significa che una parte del regno sarà forte e l’altra fragile. Il fatto d’aver visto il ferro mescolato all’argilla significa che le due parti si uniranno per via di matrimoni, ma non potranno diventare una cosa sola, come il ferro non si amalgama con l’argilla fangosa.
Al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto e non sarà trasmesso ad altro popolo: stritolerà e annienterà tutti gli altri regni, mentre esso durerà per sempre. Questo significa quella pietra che tu hai visto staccarsi dal monte, non per intervento di una mano, e che ha stritolato il ferro, il bronzo, l’argilla, l’argento e l’oro.
Il Dio grande ha fatto conoscere al re quello che avverrà da questo tempo in poi. Il sogno è vero e degna di fede ne è la spiegazione».

Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Dn 3)
Rit: A lui la lode e la gloria nei secoli.

Benedite, opere tutte del Signore, il Signore.
Benedite, angeli del Signore, il Signore.

Benedite, cieli, il Signore.
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore.

Benedite, potenze tutte del Signore, il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.

Canto al Vangelo (Ap 2,10)
Alleluia, alleluia.
Sii fedele fino alla morte, dice il Signore,
e ti darò la corona della vita.
Alleluia.

VANGELO (Lc 21,5-11)
Non sarà lasciata pietra su pietra.

+ Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta».
Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine».
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo.

Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
Viviamo nel tempo intermedio che prepara la definitiva venuta di Cristo. Preghiamo il Signore perché ci insegni a vivere nell'attesa. Diciamo insieme:
Vieni, Signore Gesù!

I regni di questo mondo si avvicendano e passano: solo il regno di Dio resta. Signore, fà che gli uomini cerchino prima di tutto il tuo regno e la sua giustizia e sappiano relativizzare le vicende di questo mondo. Preghiamo:
La Chiesa di Cristo è il segno posto da Dio come luce e orientamento per il cammino dei popoli. O Signore, aiutala ad adempiere sempre con fedeltà e coraggio la sua missione salvifica. Preghiamo:
Spesso vediamo il consumarsi del tempo con la tristezza di chi sente avvicinarsi la propria fine. Aiutaci, o Signore, a credere che al termine di questa nostra vita ci sei tu che attendi. Preghiamo:
Il nostro mondo è ricco di speranze e promesse per il futuro, ma anche carico di minacce mortali. Fà, o Signore, che portiamo a compimento tutto il bene presente nell'umanità e vinciamo il male con il bene. Preghiamo:
La parola di Dio ci mette in guardia dai falsi profeti. Sostieni, o Signore, la nostra comunità perché non si lasci fuorviare dall'autentico spirito evangelico. Preghiamo:
Perché il Signore ci liberi da ogni idolo.
Per i testimoni di Geova del nostro quartiere.

O Dio, che nella tua potenza hai creato ogni cosa e nella tua provvidenza la conduci a compimento, accogli la nostra preghiera e aiutaci a trovare nella tua volontà la nostra pace. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Preghiera sulle offerte
Ti offriamo, o Padre, il sacrificio di Cristo
per la nostra riconciliazione,
e ti preghiamo umilmente:
il tuo Figlio conceda a tutti i popoli
il dono dell'unità e della pace.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.



Antifona di comunione
Il Signore siede re per sempre:
benedirà il suo popolo con la pace.
(Sal 28,10-11)

Preghiera dopo la comunione
O Padre, che ci hai nutriti
con il pane della vita immortale,
fa' che obbediamo con gioia
ai comandamenti di Cristo, Re dell'universo,
per vivere senza fine con lui nel regno dei cieli.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.



Commento
Il Libro di Daniele fu composto sotto la dominazione di Antioco, quando il popolo era ridotto a nulla, oppresso, senza speranza. Gli Ebrei ferventi approfondirono la loro fede considerando la sorte dei popoli che li avevano dominati: Medi, Persiani, Greci, colossi di potenza, scomparsi uno dopo l'altro: anche Antioco avrebbe fatto la stessa fine; ci sarebbe stata una "pietra" che, staccatasi dal monte, avrebbe frantumato la statua.
In questa pietra che "si staccò dal monte ma non per mano d'uomo", riconosciamo Cristo, nato dalla Vergine senza padre terreno, venuto a proclamare e a stabilire il suo regno con la vittoria sul male. il regno di Dio è molto diverso da quelli mortali, si presenta nell'umiltà, si stabilisce nei cuori e li trasforma senza clamore, con una potenza grandissima, ma segreta.
Ci succede spesso di desiderare un regno più visibile, ma è un sogno a cui dobbiamo rinunciare: importante è accogliere il regno in noi, nelle nostre famiglie, in ogni comunità di Chiesa. "Guardate di non lasciarvi ingannare" ci ammonisce Gesù da chi vi propone cose straordinarie e "non vi terrorizzate!". Tutto ciò che avviene è umano, il regno è una realtà eterna.
Quando ci sentiamo opprimere da "imperi" vari, esterni o interni a noi, approfondiamo la fede nel re che non potrà mai venir meno, re fortissimo davanti al quale ogni potenza di male è ridotta a nulla.

lunedì 22 novembre 2021

La Liturgia di Lunedi 22 Novembre 2021 Santa Cecilia

(PER TUTTI I FOLLOWERS DELLA LITURGIA SU TWITTER: IL MIO ACCOUNT E' STATO SOSPESO QUINDI DA ORA IN POI PUBBLICHERO' LA LITURGIA SOLO SUL BLOG) 




Grado della Celebrazione: Memoria
Colore liturgico: Rosso

Antifona d'ingresso
Beata la vergine
che, rinunciando a se stessa e prendendo la croce,
ha imitato il Signore,
sposo delle vergini e principe dei martiri.

Colletta
O Dio,
che ogni anno ci allieti
con la memoria di santa Cecilia,
concedi che i mirabili esempi della sua vita
ci offrano un modello da imitare
e proclamino le meraviglie
che Cristo tuo Figlio opera nei suoi fedeli.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

PRIMA LETTURA (Dn 1,1-6.8-20)
Non si trovò nessuno pari a Daniele, Ananìa, Misaèle e Azarìa.


Dal libro del profeta Daniele

L’anno terzo del regno di Ioiakìm, re di Giuda, Nabucodònosor, re di Babilonia, marciò su Gerusalemme e la cinse d’assedio. Il Signore diede Ioiakìm, re di Giuda, nelle sue mani, insieme con una parte degli arredi del tempio di Dio, ed egli li trasportò nel paese di Sinar, nel tempio del suo dio, e li depositò nel tesoro del tempio del suo dio.
Il re ordinò ad Asfenàz, capo dei suoi funzionari di corte, di condurgli giovani israeliti di stirpe regale o di famiglia nobile, senza difetti, di bell’aspetto, dotati di ogni sapienza, istruiti, intelligenti e tali da poter stare nella reggia, e di insegnare loro la scrittura e la lingua dei Caldèi. Il re assegnò loro una razione giornaliera delle sue vivande e del vino che egli beveva; dovevano essere educati per tre anni, al termine dei quali sarebbero entrati al servizio del re. Fra loro vi erano alcuni Giudei: Daniele, Ananìa, Misaèle e Azarìa.
Ma Daniele decise in cuor suo di non contaminarsi con le vivande del re e con il vino dei suoi banchetti e chiese al capo dei funzionari di non obbligarlo a contaminarsi. Dio fece sì che Daniele incontrasse la benevolenza e la simpatia del capo dei funzionari. Però egli disse a Daniele: «Io temo che il re, mio signore, che ha stabilito quello che dovete mangiare e bere, trovi le vostre facce più magre di quelle degli altri giovani della vostra età e così mi rendereste responsabile davanti al re». Ma Daniele disse al custode, al quale il capo dei funzionari aveva affidato Daniele, Ananìa, Misaèle e Azarìa: «Mettici alla prova per dieci giorni, dandoci da mangiare verdure e da bere acqua, poi si confrontino, alla tua presenza, le nostre facce con quelle dei giovani che mangiano le vivande del re; quindi deciderai di fare con i tuoi servi come avrai constatato».
Egli acconsentì e fece la prova per dieci giorni, al termine dei quali si vide che le loro facce erano più belle e più floride di quelle di tutti gli altri giovani che mangiavano le vivande del re. Da allora in poi il sovrintendente fece togliere l’assegnazione delle vivande e del vino che bevevano, e diede loro soltanto verdure.
Dio concesse a questi quattro giovani di conoscere e comprendere ogni scrittura e ogni sapienza, e rese Daniele interprete di visioni e di sogni.
Terminato il tempo, stabilito dal re, entro il quale i giovani dovevano essergli presentati, il capo dei funzionari li portò a Nabucodònosor. Il re parlò con loro, ma fra tutti non si trovò nessuno pari a Daniele, Ananìa, Misaèle e Azarìa, i quali rimasero al servizio del re; su qualunque argomento in fatto di sapienza e intelligenza il re li interrogasse, li trovava dieci volte superiori a tutti i maghi e indovini che c’erano in tutto il suo regno.

Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Salmo da Dn 3)
Rit: A te la lode e la gloria nei secoli.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri,
benedetto il tuo nome glorioso e santo.

Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso,
benedetto sei tu sul trono del tuo regno.

Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi
e siedi sui cherubini,
benedetto sei tu nel firmamento del cielo.

Canto al Vangelo (Mt 24,42)
Alleluia, alleluia.
Vegliate e tenetevi pronti,
perché, nell’ora che non immaginate,
viene il Figlio dell’uomo.
Alleluia.

VANGELO (Lc 21,1-4)
Vide una vedova povera, che gettava due monetine.


+ Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù, alzàti gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del tempio.
Vide anche una vedova povera, che vi gettava due monetine, e disse: «In verità vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato più di tutti. Tutti costoro, infatti, hanno gettato come offerta parte del loro superfluo. Ella invece, nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva per vivere».

Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
Consapevoli che Dio non ha bisogno dei nostri doni, ma chiede piuttosto l'offerta del nostro cuore, rivolgiamogli le nostre preghiere, dicendo insieme:
Ascoltaci, o Signore.

Perché gli uomini, sazi dei beni di questo mondo, non chiudano il loro cuore a Dio, accontentandosi di dargli un culto puramente esteriore. Preghiamo:
Perché i poveri si trovino a loro agio nella Chiesa, accolti e venerati come i semplici del vangelo. Preghiamo:
Perché in questa nostra società consumistica, i cristiani siano esempio di sobrietà nell'uso del denaro e dei beni della terra. Preghiamo:
Perché coloro che vivono ammassati alle periferie delle città, trovino nelle istituzioni civili e religiose i luoghi per il recupero della loro dignità e per l'espressione della loro personalità. Preghiamo:
Perché la nostra comunità impari a donare sempre con gioia e disinteresse, attuando già al proprio interno l'uguaglianza tra fratelli. Preghiamo:
Perché ogni uomo si senta pienamente accettato e amato da Dio.
Per tutti i benefattori della Chiesa e del mondo.

O Dio, Padre di bontà, ogni nostro desiderio è davanti a te. Rendici trasparenti e puri, perché amando la verità, possiamo vivere con cuore libero da ogni inganno e finzione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Preghiera sulle offerte
I doni che ti presentiamo nel glorioso ricordo di santa Cecilia
ti siano graditi, o Signore,
come fu preziosa ai tuoi occhi l’offerta della sua vita.
Per Cristo nostro Signore.

Antifona di comunione
L’Agnello assiso sul trono
li guiderà alle sorgenti della vita. (Cf. Ap 7,17)


Preghiera dopo la comunione
O Dio, che hai glorificato tra i santi la beata Cecilia
con la duplice corona della verginità e del martirio,
per la potenza di questo sacramento
donaci di superare con forza ogni male,
per raggiungere la gloria del cielo.
Per Cristo nostro Signore.



Commento
Cecilia è una delle sette donna martiri di cui si fa menzione nel Canone Romano. Ad essa è dedicata una basilica in Trastevere a Roma (sec. IV). Il suo culto si diffuse dovunque prendendo l’avvio da una «Passione» nella quale viene esaltata come modello di vergine cristiana. Più tardiva è l’interpretazione del suo ruolo di ispiratrice e patrona della musica e del canto sacro. La sua memoria il 22 novembre è già celebrata nell’anno 546, come attesta il «Liber pontificalis» (sec. VI).

venerdì 19 novembre 2021

La Liturgia della XXXIII settimana del Tempo Ordinario (Anno dispari)




Grado della Celebrazione: Feria
Colore liturgico: Verde

Antifona d'ingresso
Dice il Signore:
«Io ho progetti di pace e non di sventura.
Voi mi invocherete e io vi esaudirò:
vi radunerò da tutte le nazioni dove vi ho disperso».
(Cf. Ger 29,11-12.14)

Colletta
Il tuo aiuto, Signore Dio nostro,
ci renda sempre lieti nel tuo servizio,
perché solo nella dedizione a te, fonte di ogni bene,
possiamo avere felicità piena e duratura.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

PRIMA LETTURA (1Mac 4,36-37.52-59)
Celebrarono la dedicazione dell’altare e offrirono olocausti con gioia.


Dal primo libro dei Maccabèi

In quei giorni, Giuda e i suoi fratelli dissero: «Ecco, sono stati sconfitti i nostri nemici: andiamo a purificare il santuario e a riconsacrarlo». Così si radunò tutto l’esercito e salirono al monte Sion.
Si radunarono il mattino del venticinque del nono mese, cioè il mese di Chisleu, nell’anno centoquarantotto, e offrirono il sacrificio secondo la legge sul nuovo altare degli olocausti che avevano costruito. Nella stessa stagione e nello stesso giorno in cui l’avevano profanato i pagani, fu riconsacrato fra canti e suoni di cetre e arpe e cimbali. Tutto il popolo si prostrò con la faccia a terra, e adorarono e benedissero il Cielo che era stato loro propizio.
Celebrarono la dedicazione dell’altare per otto giorni e offrirono olocausti con gioia e sacrificarono vittime di ringraziamento e di lode. Poi ornarono la facciata del tempio con corone d’oro e piccoli scudi. Rifecero i portoni e le celle sacre, munendole di porte.
Grandissima fu la gioia del popolo, perché era stata cancellata l’onta dei pagani.
Giuda, i suoi fratelli e tutta l’assemblea d’Israele, poi, stabilirono che si celebrassero i giorni della dedicazione dell’altare nella loro ricorrenza, ogni anno, per otto giorni, cominciando dal venticinque del mese di Chisleu, con gioia ed esultanza.

Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (1Cr 29)
Rit: Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore.

Benedetto sei tu, Signore,
Dio d’Israele, nostro padre,
ora e per sempre.

Tua, Signore, è la grandezza, la potenza,
lo splendore, la gloria e la maestà:
perché tutto, nei cieli e sulla terra, è tuo.

Tuo è il regno, Signore:
ti innalzi sovrano sopra ogni cosa.
Da te provengono la ricchezza e la gloria.

Tu domini tutto;
nella tua mano c’è forza e potenza,
con la tua mano dai a tutti ricchezza e potere.

Canto al Vangelo (Gv 10,27)
Alleluia, alleluia.
Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore,
e io le conosco ed esse mi seguono.
Alleluia.

VANGELO (Lc 19,45-48)
Avete fatto della casa di Dio un covo di ladri.


+ Dal Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù, entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano, dicendo loro: «Sta scritto: “La mia casa sarà casa di preghiera”. Voi invece ne avete fatto un covo di ladri».
Ogni giorno insegnava nel tempio. I capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo morire e così anche i capi del popolo; ma non sapevano che cosa fare, perché tutto il popolo pendeva dalle sue labbra nell’ascoltarlo.

Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
A Dio di infinita bontà, che ha inviato la sua parola nel mondo perché rimanga con noi fino alla fine dei tempi, rivolgiamo le nostre suppliche, dicendo insieme:
O Signore, ascolta e purifica la nostra preghiera.

- Perché gli uomini custodiscano con amore le realtà create da Dio, e dalla contemplazione delle creature riconoscano e adorino il Creatore. Preghiamo:
- Perché i cristiani amino le proprie chiese e ne curino il decoro e la bellezza, così che siano degne dimore del corpo di Cristo e favoriscano un autentico incontro con Dio. Preghiamo:
- Perché il Signore allontani da noi il pericolo di offuscare le celebrazioni e le cose sacre con interessi puramente umani. Preghiamo:
- Perché qualsiasi azione liturgica o preghiera personale sia lode a Dio e impegno di amore per i fratelli. Preghiamo:
- Perché la nostra comunità si costruisca e cresca sempre più attorno all'ascolto della parola e alla celebrazione dei sacramenti, per diventare segno della presenza del Signore. Preghiamo:
- Per l'unità della preghiera con la vita.
- Per i sacrestani delle nostre chiese.

O Dio, tre volte santo, e che pure sei così vicino da abitare in mezzo a noi, fà che custodiamo e veneriamo sempre con amore il corpo e il sangue del tuo Figlio, nutrimento e vincolo di unità e pegno della nostra salvezza. Egli è Dio e vive e regna con te nei secoli dei secoli. Amen.

Preghiera sulle offerte
L'offerta che ti presentiamo, o Signore,
ci ottenga la grazia di servirti fedelmente
e ci prepari il frutto di un'eternità beata.
Per Cristo nostro Signore.




Antifona di comunione
Il mio bene è stare vicino a Dio;
nel Signore ho posto il mio rifugio. (Sal 72,28)

Oppure:
«In verità io vi dico:
tutto quello che chiederete nella preghiera,
abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato»,
dice il Signore. (Cf. Mc 11,23.24)


Preghiera dopo la comunione
Nutriti da questo sacramento,
ti preghiamo umilmente, o Padre:
la celebrazione che il tuo Figlio
ha comandato di fare in sua memoria,
ci faccia crescere nell'amore.
Per Cristo nostro Signore.



Commento
Di Gesù è detto nel Vangelo di oggi: "Ogni giorno insegnava nel tempio... e tutto il popolo pendeva dalle sue parole". Coloro che ascoltavano Gesù con cuore semplice e ben disposto sentivano tutta la dolcezza, la pace, la luce che viene dalla parola divina e non sapevano staccarsi da lui. La parola di Dio è veramente la gioia profonda del cuore, come preghiamo oggi nel salmo responsoriale: "Nelle tue parole, Signore, è la mia gioia... Quanto sono dolci al mio palato le tue parole: più del miele alla mia bocca...
Apro anelante la bocca, perché desidero i tuoi comandamenti".
Questo però è soltanto un primo effetto della parola di Dio, la prima tappa per così dire di chi l'accoglie con sincerità, corrispondente un po' ai misteri gaudiosi. Ma c'è la seconda tappa: i misteri dolorosi. La parola di Dio provoca tensioni, opposizioni, sia attorno a noi che dentro di noi: è come una spada a doppio taglio, penetrante fino all'interno delle ossa e quindi produce amarezza profonda, perché c'è una parte di noi che non vuole riceverla. E un'amarezza necessaria, che ci fa conoscere la verità di noi stessi e ci guida alla purificazione di quanto in noi è in dissonanza con la parola. Viene poi la tappa decisiva: i misteri gloriosi. Questa la troviamo ben descritta nell'Apocalisse: "Il vincitore non sarà colpito dalla seconda morte... Al vincitore darò la manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale sta scritto un nome nuovo... Al vincitore darò la stella del mattino... Il vincitore sarà vestito di bianche vesti, lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio e non ne uscirà mai più".
Chiediamo al Signore il coraggio perché ci vuole veramente del coraggio ad attraversare la tappa dolorosa con pazienza, con perseveranza, con vera speranza. Così la parola divina sarà in noi una gioia che nessuno potrà mai toglierci e che da noi irradierà sugli altri, per la gioia di tutti quelli che avvicineremo.

giovedì 18 novembre 2021

LE SENTENZE CHE INCHIODANO LO STATO AI RISARCIMENTI DA DANNO VACCINALE

LE SENTENZE FANNO GIURISPRUDENZA. UN SESSANTENNE HA OTTENUTO IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VACCINO ANTIPOLIO NONOSTANTE LA NON OBBLIGATORIETA' NEL 1959, QUANDO L'UOMO RICEVETTE LA DOSE DI VACCINO ALL'ETA' DI UN ANNO E UNDICI MESI. IMMAGINATE OGGI I RISARCIMENTI DOVUTI DALLO STATO A BAMBINI E ADULTI DANNEGGIATI DA UN SIERO ADDIRITTURA SPERIMENTALE!....




La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha emesso un’interessante sentenza, la n. 11339 del 10 maggio 2018, sulla dibattuta questione delle vaccinazioni, stabilendo in buona sostanza che il risarcimento del danno derivato dal vaccino antipoliomielite va esteso anche a prima dell’entrata in vigore della legge che l’ha reso obbligatorio. “Non vi è differenza, qualitativa, tra obbligo e raccomandazione – scrivono gli Ermellini – per essere l’obbligatorietà del trattamento vaccinale semplicemente uno degli strumenti, a disposizione delle autorità sanitarie pubbliche, per il perseguimento della tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione sicché i diversi attori (autorità pubbliche e individui) finiscono per realizzare l’obiettivo della più ampia immunizzazione dal rischio di contrarre la malattia, indipendentemente dall’esistenza di una loro specifica volontà di collaborare”.

A rivolgersi alla suprema Corte un sessantenne che aveva richiesto l’indennizzo previsto dall’art. 1 della legge n. 210 del 1992 assumendo il nesso di causalità tra la menomazione da cui era affetto (esiti di poliomielite su entrambi gli arti inferiori) e la vaccinazione antipolio tipo Salk (in foto) – all’epoca non obbligatoria, ma fortemente raccomandata nell’ambito di un programma di politica sanitaria del Ministero della Salute -, che gli era stata somministrata nel giugno 1959, all’età di un anno e undici mesi.

In primo grado il Tribunale di Cagliari glielo aveva riconosciuto, ma la Corte d’appello, in accoglimento del gravame proposto dal Ministero della Salute avverso la sentenza, aveva rigettato la domanda argomentando che non poteva, nel caso, riconoscersi il beneficio preteso, ai sensi della legge n. 362 del 1999, che ne aveva circoscritto il riconoscimento solo a coloro che fossero stati sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 695 del luglio 1959, poiché nella specie la vaccinazione era stata praticata anteriormente a tale periodo; riteneva, inoltre, intempestiva la domanda amministrativa del 31 ottobre 2005, proposta oltre il termine decadenziale di quattro anni dall’entrata in vigore della citata legge n. 362 del 1999, come previsto dall’art. 3 della predetta legge n. 362.

Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, primo comma, della legge n. 210 del 1992 e dell’art. 3, terzo comma, della legge n. 362 del 1999, per avere la Corte territoriale negato l’indennizzo in quanto era stato vaccinato anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 362 del 1999.R5 4304/ 2014. Egli ha altresì sostenuto che la decisione sarebbe contraria all’interpretazione costituzionalmente orientata della richiamata disposizione, dovendosi invece riconoscere la tutela indennitaria anche alle vaccinazioni, somministrate prima della legge del 1959, da considerare obbligatorie per ordinanza dell’autorità sanitaria italiana, prescindendosi dalla valutazione meramente letterale dei limiti temporali indicati nella successiva legge numero 362 del 1999 . E ha riferito, al riguardo, che in giudizio era emerso che anche nella provincia di Cagliari, nel periodo in cui fu sottoposto alla vaccinazione antipolio, era in atto un programma di politica sanitaria, imposto dal Ministero della Sanità attraverso le autorità pubbliche locali, tradottosi in una campagna di acquisto e somministrazione dei vaccini, con spese a carico dei diversi enti pubblici preposti alla tutela della salute dei cittadini.

Con il secondo motivo del ricorso, il danneggiato ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, primo comma, della legge n. 362 del 1999 e violazione dell’art. 3, primo comma, della legge n. 210 del 1992, argomentando che, contraddittoriamente, la Corte territoriale aveva ritenuto inapplicabile l’art. 3 della legge n. 362 e, al contempo, applicabile la decadenza ivi prevista; sosteneva quindi che si doveva applicare, nella specie, l’art. 3, primo comma, della legge n. 210 del 1992, che prevede che i termini di presentazione dell’istanza per l’ottenimento dei benefici decorrano dal momento in cui l’avente diritto risulti avere avuto conoscenza del danno, il che nel caso è avvenuto nel 2004, avendo solo in tale anno avuto la consapevolezza della riferibilità causale della malattia alla vaccinazione subita.

Ebbene, secondo la Suprema Corte il ricorso è meritevole di accoglimento. Vale qui la pena, data la rilevanza del pronunciamento, anche sotto il profilo giuridico e della storia del diritto sull’argomento, di riportarne ampi stralci.

“Con la legge 25 febbraio 1992, n. 210, recante «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati», è stato riconosciuto un indennizzo ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 307 del 1990, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica), nella parte in cui non prevedeva, a carico dello Stato, Rg 4504/ 2014 Rossana Mancino estensore, un’equa indennità per il danno derivante, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 2043 cod.civ. da contagio o da altra apprezzabile malattia riconducibile a vaccinazione obbligatoria. Il legislatore del 1992 (art. 1, comma 1, legge n.210 cit.) ha introdotto nell’ordinamento, in via generale, il diritto ad un indennizzo per chiunque avesse riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di un’autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psicofisica (…)

Sulla ratio della norma è qui sufficiente richiamare i significativi passaggi evidenziati dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 1998: «se il diritto costituzionale della salute come interesse della collettività (art. 32 della Costituzione) giustifica l’imposizione per legge di trattamenti sanitari obbligatori, esso non postula il sacrifico della salute individuale a quella collettiva. Cosicché, ove tali trattamenti obbligatori comportino il rischio di conseguenze negative sulla salute di chi a essi è stato sottoposto, il dovere di solidarietà, previsto dall’art. 2 della Costituzione, impone alla collettività, e per essa allo Stato, di predisporre in suo favore i mezzi di una protezione specifica consistente in una equa indennità, fermo restando, ove ne realizzino i presupposti, il diritto al risarcimento del danno». La tutela indennitaria, inizialmente riconosciuta solo nell’ambito delle vaccinazioni obbligatorie, è stata ampliata ricomprendendovi le vaccinazioni imposte o sollecitate da interventi finalizzati alla protezione della salute pubblica. Difatti, proprio in riferimento alla vaccinazione antipoliomielitica della quale si discute in causa, la Corte Costituzionale, con la già richiamata sentenza n. 27 del 1998, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 32 della Costituzione, l’art. 1, comma 1, della citata legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo, alle condizioni ivi stabilite, in favore dei soggetti sottoposti a vaccinazione R,g 4504/2014 Rossana Mancino estensore antipoliomielitica nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959 n. 695, recante «Provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica».

Premettendo che la vaccinazione antipoliomielitica è stata resa obbligatoria con legge 4 febbraio 1966 n. 51; che anteriormente alla predetta legge del 1966, la legge 30 luglio 1959, n. 695 aveva fortemente incentivato la vaccinazione, pur non imponendola come obbligo giuridico; che non è costituzionalmente lecito, alla stregua degli artt. 2 e 32 Cost., richiedere che il singolo esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo, senza che la collettività stessa sia disposta a condividere, come è possibile, il peso delle eventuali conseguenze negative, la Consulta, nel 1998, aveva escluso la ragionevolezza di differenziare il trattamento sanitario, imposto per legge, da quello promosso, in base ad una legge, dalla pubblica autorità, in vista della sua diffusione capillare nella società così come il caso in cui la libera determinazione individuale risulti annullata dalla irrogazione di una sanzione, da quello in cui sia fatto appello alla collaborazione dei singoli per un programma di politica sanitaria. Ne è derivata la legge 14 ottobre 1999, n. 362, recante «disposizioni urgenti in materia sanitaria» che, introducendo, all’articolo 3, disposizioni per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati e per la proroga del programma cooperativo italo- americano sulla terapia dei tumori, ha esteso l’indennizzo previsto dal comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 210, alle condizioni ivi stabilite, ai soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959 n.695 e ha introdotto, per i predetti soggetti danneggiati, il termine perentorio di quattro anni, dalla data di entrata in vigore della legge, per la presentazione della domanda all’azienda unità sanitaria locale competente.

Dunque un ambito soggettivo e temporale ristretto nel contesto di un intervento normativo qualificato dal legislatore come urgente e giustificato dall’esigenza di estendere la tutela indennitaria ai danneggiati dal vaccino antipoliomielite (di tipo Salk, secondo il metodo praticato fino a tutto febbraio 1964), limitatamente al periodo di vigenza della legge n.695 del R,g 4504/2014 Rossana Mancino estensore 1959 che, va ribadito, costituiva fonte normativa introdotta per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica non richiedendosi, all’epoca, l’obbligatorietà (introdotta con legge n.51 del 1966; v., sulla ratio dell’intervento normativo nel senso dell’obbligatorietà, la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge presentato, nel corso della quarta Legislatura, al Senato della Repubblica, il 15 luglio 1965 e contraddistinto come atto Senato n. 1320). 18. Quella normazione d’urgenza, contestualmente accompagnata dalla norma di copertura (comma 6, art.3, legge n.695 cit.), interveniva, in quel momento, come evidenziato, a protezione solo di alcuni dei danneggiati all’integrità fisica da vaccinazioni antipoliomielite non obbligatorie non avendo, il legislatore del tempo, considerato che anche per le vaccinazioni somministrate anteriormente all’entrata in vigore della legge n.695 del 1959 l’ordinamento già prevedeva un regime di registrazione e necessaria attestazione, per i bambini da quattro mesi a sei anni di età. 19.

Lo stesso legislatore del 1959, introdotta, all’art.3, la necessaria attestazione della somministrazione della vaccinazione antipolio per l’ammissione agli asili nido, alle sale di custodia, ai brefotrofi, agli asili infantili, alle scuole materne, alle scuole elementari, ai collegi, alle colonie climatiche ed a qualsiasi altra collettività di bambini, da quattro mesi a sei anni di età, ha previsto, all’art. 4, per i minori vaccinati prima dell’entrata in vigore della legge n.695, che l’attestato fosse sostituito dal certificato del medico vaccinatore, vistato dall’ufficiale sanitario competente che doveva provvedere alla registrazione. 20. Ne deriva che ben prima dell’entrata in vigore della predetta legge n.695 del 1959, introdotta, si ripete, per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica nel Paese, parafrasando il titolo della disposizione normativa, la vaccinazione antipoliomielitica veniva già regolarmente somministrata, in funzione della tutela di un interesse collettivo, prima di avviare i minori, in età prescolare e scolare, verso comunità, a vario titolo, di ritrovo, accudimento, intrattenimento, scolarizzazione.

Del resto, la relazione che accompagna il già richiamato disegno di legge illustrativo dell’intervento normativo sfociato, nel 1966, nell’istituzione Rg 4504/2014 Rossana Mancino estensore dell’obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielite, già accennava, per rilevarne gli effetti in prevalenza favorevoli sull’andamento delle operazioni vaccinali, a generici provvedimenti volti a sancire l’obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica in alcune province, adottati dai medici provinciali con carattere d’urgenza, in base alle vigenti disposizioni di carattere generale relative alla lotta contro le malattie infettive.

Dunque anche le vaccinazioni antipoliomielite somministrate in epoca antecedente a quel limitato ambito temporale del quale si è detto rispondevano ad una politica sanitaria promossa dallo Stato, attraverso le locali autorità sanitarie, e costituivano condizione imprescindibile, attraverso gli adempimenti amministrativi di registrazione, per l’accesso ad ogni comunità di minori. Guardando al periodo successivo all’intervento realizzato con la legge n. 362 del 1999, è evidente l’evoluzione della tutela indennitaria, a colpi di significativi arresti della Corte Costituzionale, fino a ricomprendere conseguenze invalidanti di vaccinazioni assunte nell’ambito della politica sanitaria anche solo promossa dallo Stato.

Con la sentenza 16 ottobre 2000, n. 423, il Giudice delle leggi ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale della mancata previsione del diritto all’indennizzo a favore di quanti avessero riportato danni irreversibili alla salute, essendo stati sottoposti a vaccinazione antiepatite B non obbligatoria, appartenendo a una categoria di persone considerate a rischio e, perciò, incentivate a sottoporsi alla vaccinazione stessa, nell’ambito di una campagna promossa dall’autorità sanitaria, ricorrendo, per la vaccinazione antiepatite, una campagna legalmente promossa dall’autorità sanitaria per la diffusione di tale tipo di vaccinazione. Ed ancora, in tema di vaccinazione contro il morbillo, la parotite e la rosolia, la declaratoria di illegittimità costituzionale, con la sentenza 26 aprile 2012, n. 107, dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 210, nella parte in cui non prevedeva, anche per tali vaccinazioni, il diritto all’indennizzo. La Corte, con la sentenza n.107 ha, in motivazione, precisato che: «In un contesto di irrinunciabile solidarietà la misura indennitaria appare per se stessa destinata non tanto, come quella risarcitoria, a riparare un danno R,g 4504/2014 Rossana Mancino estensore ingiusto, quanto piuttosto a compensare il sacrificio individuale ritenuto corrispondente a un vantaggio collettivo: sarebbe, infatti, irragionevole che la collettività possa, tramite gli organi competenti, imporre o anche solo sollecitare comportamenti diretti alla protezione della salute pubblica senza che essa poi non debba reciprocamente rispondere delle conseguenze pregiudizievoli per la salute di coloro che si sono uniformati» (Cort. Cost. n. 107 del 2012 cit.).

L’ulteriore espansione dei benefici previsti dalla legge n. 210 al di là dell’area delle vaccinazioni obbligatorie si è registrato, ancora, in riferimento ai danni irreversibili a seguito di vaccinazione antinfluenzale, non obbligatoria ma raccomandata, almeno per alcune categorie di persone. La Corte costituzionale, con la sentenza 22 novembre 2017, n. 268, ridisegnando, ancora una volta, l’asse portante della tutela indennitaria (art. 1, comma 1, legge n. 210), con la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo in favore di soggetti danneggiati da vaccinazione antinfluenzale, ha ribadito, con parole che si intendono qui rimarcare, che nella prospettiva incentrata sulla salute quale interesse anche obiettivo della collettività, non vi è differenza, qualitativa, tra obbligo e raccomandazione per essere l’obbligatorietà del trattamento vaccinale semplicemente uno degli strumenti, a disposizione delle autorità sanitarie pubbliche, per il perseguimento della tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione sicché i diversi attori (autorità pubbliche e individui) finiscono per realizzare l’obiettivo della più ampia immunizzazione dal rischio di contrarre la malattia, indipendentemente dall’esistenza di una loro specifica volontà di collaborare.

Ed ancora, quanto alle vaccinazioni raccomandate, in presenza di diffuse e reiterate campagne di comunicazione a favore dei trattamenti vaccinali, il Giudice delle leggi, con la decisione da ultimo richiamata, ha ribadito il naturale svilupparsi di un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie, il che rende la scelta individuale, di aderire alla raccomandazione, di per sé obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli e che, sul piano degli interessi garantiti dagli artt. 2, 3 e 32 Cost., è R 4504/2014 Rossana Mancino estensore giustificata la traslazione in capo alla collettività, anch’essa obiettivamente favorita dalle scelte individuali, degli effetti dannosi che eventualmente da queste conseguano. Ancora il Giudice delle leggi, con la decisione del 2017, illumina nel rimarcare che la ragione determinante del diritto all’indennizzo non deriva dall’essersi sottoposti a un trattamento obbligatorio, in quanto tale ma risiede, piuttosto, nelle esigenze di solidarietà sociale che si impongono alla collettività, laddove il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato) effettuato anche nell’interesse della collettività e, per questo, la mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie irreversibili derivanti da determinate vaccinazioni raccomandate si risolve in una lesione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione perché le esigenze di solidarietà sociale e di tutela della salute del singolo richiedono che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo (arg. da Corte Cost. nn. 268 del 2017 e 107 del 2012). 31.

In tale contesto ordinamentale evolutivo, puntellato, come illustrato, dai costanti interventi della Corte costituzionale, è intervenuto il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito, con modificazioni, con legge 31 luglio 2017, n. 119, recante: «Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci», al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati. 32. In particolare, per quanto rileva ai fini del tema che ci occupa, con la legge di conversione è stato introdotto l’art. 5-quater che, rubricato «Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni» ha introdotto, nell’ordinamento, disposizione di chiusura che estende la tutela prevista dalla legge n. 210 a tutte le vaccinazioni indicate nell’articolo R 4504/2014 Rossana Mancino estensore 1 del citato decreto-legge n. 73, tra le quali risulta inclusa la vaccinazione antipoliomielite.

Ebbene, alla stregua del predetto articolo 5-quater, anche alle vaccinazioni antipoliomielite si applicano, in caso di lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, senza alcun limite temporale come fissato, in passato, dalla legge n.362 del 1999, in riferimento al limitato periodo di vigenza della legge n. 695 del 1959, alla stregua dell’interpretazione letterale, sistematica e costituzionalmente orientata. 34. Invero risulta, ora, definitivamente espunto dall’ordinamento, con la norma introdotta dal legislatore del 2017, il ristretto ambito di protezione dei soggetti danneggiati dalle vaccinazioni antipoliomielite non obbligatorie somministrate nell’arco temporale di vigenza di una norma già abrogata nel 1966 (con legge 4 febbraio 1966, n. 51,art.5) ma della quale l’ordinamento aveva voluto conservare, molti anni dopo, la limitata vigenza temporale onde delimitare l’ambito degli aventi diritto alla tutela. In altre parole, per le vaccinazioni antipoliomielite non obbligatorie la tutela indennitaria è stata, fino al 2017, normativamente fondata su una norma in bianco (la legge n.210) il cui ambito soggettivo di beneficiari derivava esclusivamente da una norma, espunta dall’ordinamento per abrogazione, ma della quale era sopravvissuto, nel tempo, il periodo di vigenza.

L’introduzione, in sede di conversione del decreto-legge n. 73 del 2017, dell’esplicito rinvio alla tutela generale introdotta con la legge n.210 del 1992, disponendo che essa si applichi a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni analiticamente indicate nell’articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica, e l’abrogazione della sanzione dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 51 del 1966, induce questa Corte ad affermare che, nel contesto evolutivo della tutela per danni da vaccinazioni non obbligatorie e alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata, risulti non conforme al canone di ragionevolezza la tutela indennitaria temporalmente limitata per i soli danneggiati da vaccinazione antipoliomielite non R,g4504/2014 Rossana Mancino esimi-ore obbligatoria rispetto alla tutela accordata a tutti gli altri soggetti pur danneggiati da vaccinazioni non obbligatorie ma raccomandate. 37. L’esplicito richiamo del legislatore del 2017 all’ambito applicativo dell’asse portante della tutela indennitaria per i danni derivati all’integrità psico-fisica dalla somministrazione di vaccinazioni valorizza tutte quelle esigenze di solidarietà sociale, sin qui evidenziate, che si impongono alla collettività laddove il singolo subisca conseguenze negative per la propria integrità psico-fisica derivanti da un trattamento sanitario, anche solo raccomandato, e che richiedono che sia la collettività ad accollarsi l’onere del pregiudizio individuale, mentre sarebbe ingiusto consentire che siano i singoli danneggiati a sopportare il costo del beneficio anche collettivo. 38. Ne risulta, dunque, confermato il carattere assistenziale della tutela indennitaria nell’ambito della sicurezza sociale, e non risarcitorio, a tutela della lesione permanente dell’integrità psico-fisica, quindi della salute come tale del soggetto al quale la somministrazione della vaccinazione antipoliomielite in epoca antecedente al 30 luglio 1959, abbia prodotto un danno permanente alla salute. 39. A tanto consegue che, riconosciuta la tutela indennitaria anche ai danneggiati da vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria somministrata in epoca antecedente al 30 luglio 1959, la proponibilità della domanda, per opporre il diritto all’autorità amministrativa preposta (l’autorità sanitaria) deve ricondursi nell’alveo della norma generale della legge n. 210 e del termine triennale di decadenza ivi previsto.

Va, ulteriormente, aggiunto che il termine triennale (alla stregua delle modifiche introdotte con legge n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, al testo dell’art. 3, comma 1, della legge n. 210) decorre dal momento in cui, sulla base della documentazione prescritta nella norma, l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno, in tal senso richiedendosi la consapevolezza dell’esistenza di una patologia ascrivibile causalmente alla vaccinazione, dalla quale sia derivato un danno irreversibile che possa essere inquadrato – pur alla stregua di un mero canone di equivalenza e non già secondo un criterio di rigida corrispondenza tabellare – in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella 13 annessa R‘g 4504/2014 Rossana Mancino estensore al testo unico approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 (cfr., Cass. Sez. U. 1° aprile 2010, n. 8064; Cass., Sez. U. 22 luglio 2015, n. 15352 e successive conformi; v., fra le più recenti, Cass., 23 ottobre 2017, n. 24959; Cass. 24 ottobre 2017, n. 25119 e la giurisprudenza ivi richiamata).

In conclusione, può essere affermato, ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod.proc.civ., il seguente principio di diritto:« Ai soggetti danneggiati da vaccinazione antipoliomielite somministrata in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge 30 luglio 1959, n. 695, va riconosciuto il diritto all’indennizzo alla stregua della lettura costituzionalmente orientata dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, tenuto conto dell’art.5-quater del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73 convertito, con modificazioni, con legge 31 luglio 2017, n. 119, con applicazione del termine triennale, per la proposizione della domanda, previsto dall’art.3, comma 1, della legge n. 210 del 1992»”.

La sentenza della Corte d’Appello è stata quindi cassata va, con rinvio ad altro giudice della stessa Corte d’appello, in diversa composizione, che nel giudicare dovrà attenersi a questi principi di diritto e procedere a nuovo esame della controversia.

Commento

Attualmente, per quanto concerne i sieri anti covid 19, lo studio è in fase 4, ma sempre in corso di sperimentazione. Inoltre, la campagna vaccinale è iniziata in piena fase 3 bypassando ogni protocollo sanitario di sicurezza previsto in questi casi. La fase 4 è stata raggiunta sulla pelle di esseri umani serviti da cavie inconsapevoli, nonostante la firma di un consenso informato da molti giuristi giudicato palesemente ambiguo soprattutto dove si legge: "...che il vaccino potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono". Secondo il contratto stipulato tra UE e Pfizer quest'ultima non si ritiene responsabile delle reazioni avverse ma esclusivamente “di eventuali guasti che possono essere registrati nella fabbricazione del siero...”, allora ci chiediamo come possano essere considerati i difetti di protezione del siero e l'elevato aumento dei contagi per i quali in molti casi è stato ravvisato il nesso di causalità. Quest'ultima non voleva essere un'arringa difensiva, ma l'appunto su una questione di merito.


Ricerche e commento a cura di Cinzia Palmacci